Incarichi dirigenziali: conferimento e revoca

L'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico e le tiverse tipologie di revoca.

L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a mezzo di concorso pubblico ai sensi dell’art. 28 d.lgs 165/2001. A seguito del superamento del concorso pubblico e della stipulazione del contratto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione che ha bandito il concorso, si instaura tra l’amministrazione e il dirigente un rapporto di servizio. L’effettiva imputazione delle funzione avviene però solo con il conferimento dell’incarico.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimenti unilaterali dell’organo a ciò preposto. Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

I provvedimenti di incarico devono individuare l’oggetto dell’incarico, gli obiettivi da conseguire, la durata, il trattamento economico.

Come si è detto, con riferimento alla dirigenza pubblica, a differenza di quanto accade nel settore privato, si deve distinguere tra rapporto di servizio con l’amministrazione, che viene in essere con la stipula del contratto individuale, e conferimento dell’incarico. Il rapporto di servizio determina l’acquisto della qualifica dirigenziale ed il relativo trattamento economico, mentre il rapporto di ufficio viene posto in essere con il provvedimento di incarico.

Se è vero che gli organi di vertice nel conferimento degli incarichi non sono tenuti ad indire una procedura di valutazione comparativa, è altrettanto vero che il carattere discrezionale della scelta trova un limite nelle disposizioni dell’art. 19 sopra citato. In sostanza, si deve tener conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione agli obiettivi da assegnare.

Alla stregua di tale conclusione, il provvedimento di conferimento dell’incarico potrà essere dichiarato nullo o annullato ove ne venga accertata l’illegittimità.

In seguito alle modifiche apportate al d.lgs. 165/2001 dalla legge 142/02, il nuovo assetto della dirigenza pubblica appare permeato da una logica fiduciaria.

L’art. 19 comma, prevede, infatti, al comma 8, con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale generale che gli stessi cessino decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Alla stessa logica risponde l’intervenuta abrogazione del comma 7 dello stesso art. 19 che prevedeva che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali non generali potevano essere revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Quanto alla revoca degli incarichi, qualora si tratti di revoca anticipata rispetto alla scadenza, il relativo provvedimento deve essere motivato e deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca. In questo caso la revoca può anche essere disposta per il sopravvenire di oggettive ragioni organizzative, condivise dall'interessato, purchè l'amministrazione dia preventivamente atto ed esterni adeguatamente i presupposti e le ragioni del provvedimento. (Pertanto non è conforme a legge un decreto emesso dal dirigente generale dell'Istituto superiore di sanità con il quale a due dirigenti di seconda fascia viene assegnato un incarico diverso da quello in precedenza svolto, prima della scadenza dei termini contrattuali, allorché, non risulti dal provvedimento una motivazione adeguata che faccia riferimento ad oggettive e verificabili esigenze di carattere funzionale, non essendo sufficiente il generico richiamo ad un principio di rotazione degli incarichi . C.Conti ).

Nei casi di mancata conferma, invece, alla stregua della più recente giurisprudenza non sembrerebbe necessaria una motivazione e ciò sebbene il dirigente in scadenza abbia conseguito nello svolgimento dell’incarico gli obiettivi assegnatigli.

In tema di controversie promosse da dirigenti pubblici la giurisdizione è devoluta, ancorchè la causa presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi presupposti, alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/00.

Il giudice ordinario può valutare la legittimità del provvedimento di conferimento o revoca e può adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela della posizione fatta valere con il ricorso e dunque anche provvedimenti di condanna; può altresì sostituirsi alla stessa amministrazione, ad esempio, ove occorra conferendo l’incarico cui il ricorrente legittimamente aspira.

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