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La trasformazione sotto controllo doganale
Come per gli altri regimi doganali di tipo economico, anche per poter usufruire della Trasformazione Sotto Controllo Doganale è necessario che l'Azienda ottenga una apposita autorizzazione.
La Trasformazione Sotto Controllo Doganale è disciplinata dagli Articoli da 130 a 136 del Codice Doganale Comunitario, dagli Articoli 551 e 552 del relativo Regolamento di attuazione; gli articoli da 449 a 523 dello stesso regolamento vi si applicano in quanto si tratta di disposizioni comuni a tutti i regimi doganali economici. Come per gli altri regimi doganali di tipo economico, anche per poter usufruire della Trasformazione Sotto Controllo Doganale è necessario che l’Azienda ottenga una apposita autorizzazione che può essere concessa o al soggetto che esercita direttamente la trasformazione, ovvero a chi la fa esercitare da terzi per proprio conto.
L’autorizzazione ad esercitare attività di trasformazione sotto controllo doganale normalmente si riferisce ad attività future; tuttavia i suoi effetti possono essa può essere fatta retroagire sino alla data di presentazione della domanda; l’autorizzazione può avere una durata massima di tre anni, salvo casi di proroga concessa in ipotesi particolari e documentate, come previsto dall’Art. 507 III del Regolamento attuativo del Codice Doganale (DAC).
Il regime della Trasformazione Sotto Controllo Doganale richiede che siano soddisfatte le cosiddette “condizioni economiche”, (Art. 133 CDC): dette condizioni si considerano esistenti ed osservate nei casi previsti dall’allegato 76/A del DAC e quindi il regime, per le merci indicate, viene concesso senza necessità di ulteriori indagini; diversamente, nei casi di cui all’allegato 76/B del DAC, l’osservanza delle singole condizioni deve essere valutata sulla base del “caso per caso”; va ricordato che in ogni caso le condizioni economiche vanno valutate quando l’autorizzazione al regime comporta per l’azienda richiedente un risparmio in termini di dazio di importi pari o superiori a cinquantamila Euro per anno.
L’istanza di autorizzazione deve essere presentata presso l’autorità doganale competente per territorio, che normalmente coincide con la dogana del luogo dove vengono effettuate le operazioni. Essa va presentata su modulo conforme al modello riprodotto nell’allegato 67 al Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario, con la sola eccezione rappresentata dalle merci di cui all’allegato 76/A, nel quale caso l’istanza può essere presentata anche mediante dichiarazione doganale o per via telematica.
Nel caso di autorizzazioni uniche per più luoghi diversi, l’interpretazione letterale della norma di cui all’Art. 500 II comma DAC pare attribuire la competenza alla dogana del luogo presso il quale il richiedente tiene la propria contabilità, a condizione ulteriore che ivi avvenga – almeno in parte – il processo di trasformazione.
Sotto il profilo operativo, l’Azienda deve vincolare le merci al regime con una dichiarazione che sarà identificata, nella Casella 1 del formulario DAU, con la dicitura IM – 9; dopo la presentazione della merce in dogana ed il relativo vincolo al regime prescelto gli uffici procederanno alla liquidazione dell’IVA come in un caso di ordinaria importazione. Il valore imponibile ai fini IVA viene a norma dell’Art. 69 del DPR 633/1972: pertanto l’importo del tributo sarà calcolato applicando l’aliquota di riferimento al valore di fattura oltre ai dazi dovuti calcolati sulla nomenclatura combinata dei prodotti al termine della trasformazione, comprensivi dei costi di trasformazione.
Al fine di determinare il valore delle merci al fine di applicare alle stesse i dazi dovuti, la norma di riferimento è l’art. 551 III comma DAC, a quale offre all’operatore quattro possibili scelte:
- il valore di transazione di merci identiche, cedute all’esportazione a destinazione della Comunità, relativo al momento dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati;
- il valore di transazione di merci similari, alle medesime condizioni;
- il valore fondato sul prezzo unitario, corrispondente alle vendite in Unione Europea di merci importate, identiche o similari, effettuate da soggetti indipendenti tra di loro;
- il valore delle merci in dogana delle merci di importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione.
L’Azienda è libera di scegliere la modalità di valutazione del valore che le risulta più conveniente.
È possibile decidere lo svincolo totale o parziale delle merci assoggettate al regime della trasformazione sotto controllo doganale senza che le trasformazioni dichiarate avvengano in tutto o in parte: in tal caso l’obbligazione doganale deve essere determinata con riferimento alle merci di importazione dichiarate al momento del loro vincolo al regime sospensivo prescelto.
La Trasformazione Sotto Controllo Doganale ha precise implicazioni anche in materia di trattamento (eventualmente) preferenziale da attribuire alle merci dichiarate per tale regime. Prevede infatti l’Art. 136 del Codice Doganale comunitario, con una disposizione che forse non brilla per eccessiva chiarezza, che “se nel momento in cui sono state vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci di importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all’importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all’aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento tariffario”.
Al momento della chiusura del regime (cioè, nel momento in cui le merci vengono dichiarate per un regime differente) è necessario provvedere ad aggiornare il cosiddetto conto di appuramento.
Infatti l’autorità doganale concede un tempo massimo dalla data del vincolo delle merci entro il quale le stesse debbono essere immesse in libera pratica: eseguita l’operazione, la dogana provvede all’incasso degli importi dovuti e svincola la cauzione che depositata al momento dell’apertura del regime.
L’art. 143 DAC definisce il concetto di persone “legate”.