(1) L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno viene rigettata se non è fatta per tempo, anche se non viene constatata l’assenza dei requisiti e della meritevolezza alla permanenza sul territorio italiano (T.A.R. Veneto, Seconda Sezione, sent. n.

Con sentenza depositata il 17 marzo 2007, il TAR Veneto chiarisce quella che potrebbe sembrare un’ovvietà ma che tale non è a voler interpretare la normativa vigente in materia: se il rinnovo del permesso di soggiorno non viene chiesto nei termini di legge, la relativa istanza verrà rigettata a prescindere dall’esame circa la permanenza dei requisiti contemplati dalla legge stessa.

Lo spunto per tale riflessione discende dal caso di una cittadina brasiliana, regolarmente soggiornante per ragioni di lavoro autonomo sul territorio italiano, la quale, pur essendole scaduto il permesso di soggiorno sin dal 14 giugno 2003, “per mera dimenticanza” aveva presentato l’istanza per il rinnovo solo in data 25 luglio 2005.

Conseguente di tale ritardata presentazione dell’istanza era stato il rigetto della medesima da parte della Questura di Alessandria, rigetto avverso il quale la donna proponeva ricorso.

La Questura aveva motivato il rifiuto del rinnovo citando gli artt. 4, 5 e 13 del D.lgs. 286/98, dai quali si sarebbe evinta la doverosità del provvedimento di rifiuto verso l’istanza di quello straniero che non avesse dimostrato ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella ri-chiesta di rinnovo del titolo.

La ricorrente riteneva che l’Amministrazione avesse erroneamente applicato l’art. 5 comma 4 del citato Decreto, in quanto in realtà in tale comma non sarebbe prevista alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno; inol-tre, il provvedimento di rifiuto non avrebbe motivato in ordine alla assenza dei requisiti di legge ed alla meritevolezza della sua permanenza sul territorio italiano.

Il Collegio ha rigettato il ricorso ricordando che l’art. 5 comma 4 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lett. c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”; pertanto, stante il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, che non era stato fondato su adeguate ragioni impeditive (tale non poteva essere ritenuta la “mera dimenticanza”), il Questore aveva legittimamente rigettato l’istanza.

Ciò in quanto, ha osservato ancora il Collegio, non ha “pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rin-novo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.”.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente Sent. n. 1307
Anno 2007
R.g. n. 999
Anno 2006

SENTENZA
in forma semplificata
sul ricorso n. 999/2006, proposto da LUQUES LILIANA Beatriz, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Amatelli, Fabrizio Giorcelli e Laura Furno e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Moretta n. 7,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. 141/A12/06/Imm del 27/03/2006, notificato il 12.05.2006, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo proposta dalla ricorrente,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 460/i del 6 settembre 2006, ottemperata dall’Amministrazione il 20.09.2006;
Visti il rapporto e i documenti depositati dall’Amministrazione;
Relatrice alla camera di consiglio del 15 novembre 2006 la dott.ssa Emanuela Loria, presenti l’avv. Furno per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Carotenuto per l’Amministrazione costituita;
Sentite sul punto le parti comparse e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore di Alessandria “ESAMINATI gli atti d’ufficio da cui si rileva che la (ricorrente) ..., è titolare di soggiorno nr. A0169492 rilasciato dall’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato (AL) in data 25 luglio 2005 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno nr. A0169492; ATTESO che la documentazione prodotta dall’interessato ha evidenziato che il rinnovo del titolo di soggiorno è stato richiesto ad oltre due anni dalla scadenza, come dichiarato dalla cittadina straniera, “per mera dimenticanza”; CONSIDERATO che, con raccomandata ...; VALUTATO che l’interessata ...; LETTO il D. Lvo 286/98 e relativo regolamento di attuazione, con particolare ri-guardo agli artt. 4, 5 e 13 D. Lvo 286/98, dai quali si evince che il provvedimento di rifiuto del rin-novo del permesso di soggiorno è da considerarsi comunque atto dovuto, nei confronti dello stranie-ro che non dimostri ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella richiesta di rinnovo del titolo, poichè irregolare sul territorio dello Stato da oltre due anni”, ha stabilito che “L’istanza di rinnovo in premessa è RESPINTA per i motivi sopra esposti”.
L’unico articolato motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce la violazione di legge in rela-zione all’art. 5, co. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 anche in relazione all’art. 13, comma 2 lett. B) del d.lgs n. 286/1998, l’eccesso di potere e l’erroneità della motivazione, anche in punto di interesse pubblico, il difetto di istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 5 comma 4 del d.lgs. citato il quale non prevederebbe alcuna sanzione a seguito della inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e non avrebbe comunque motivato in ordine alla assenza dei requisiti della ricorrente e alla meritevolezza della sua permanenza in territorio italiano – appare infondato sotto il profilo rilevato del difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione ha legittimamente rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il 4° comma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della sca-denza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.” La ricorrente, nel caso di specie, era titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 14.06.2003 ed ha presentato la relativa istanza di rinnovo in data 25 luglio 2005, a distanza quindi di oltre due anni dal venir meno della validità del precedente titolo di soggiorno.
Il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, non supportato da parte della ricorrente da adeguate ra-gioni di impedimento, fa sì che il Questore abbia legittimamente rigettato l’istanza, ritenendo che la “mera dimenticanza” non possa considerarsi ragione esimente il mancato rispetto della sopra citata disposizione in tema di termini per la richiesta di rinnovo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non abbia pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rinnovo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.
Il Collegio ritiene che, per queste ragioni, il ricorso debba essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe indi-cato.
Pone a carico della ricorrente le spese di lite nella misura di euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2006, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Emanuela Loria Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 17 marzo 2007

(2) La condanna per i reati inerenti gli stupefacenti rende superflua la valutazione sull’assenza della pericolosità sociale ai fini della concessione del permesso di soggiorno (T.A.R. Veneto, Terza Sezione, sent. n. 1039/2007)

Con sentenza del 14 marzo 2007, il TAR Veneto ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomuni-tario avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Treviso.
Il provvedimento dell’Amministrazione si basava sul rilievo che il ricorrente aveva riportato una condanna penale, a conclusione di giudizio abbreviato, per reati inerenti gli stupefacenti, oltre che aver subito un arresto per furto ed essere indagato per altri motivi.

Quindi, poiché in base all’art. 4 comma 3, D. Lgs. 286/98 è impedito il soggiorno in Italia allo stra-niero condannato, fra l’altro, per reati inerenti gli stupefacenti, che tale condanna nonché gli altri e-lementi indiziari derivanti dall’arresto e dalla sottoposizione alle indagini facevano ritenere che lo straniero fosse persona che vivesse abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose e che quindi fosse persona pericolosa e che la non pericolosità sociale è un requisito per la permanen-za sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 3 lett. c) del citato Decreto, ne conseguiva (a dire della Questura) che, essendo mancato nella fattispecie il requisito della non pericolosità sociale la revoca del permesso di soggiorno fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 5 del citato De-creto.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca osservando:
- che viveva in Italia da oltre vent’anni;
- che la sentenza di condanna posta alla base del giudizio di pericolosità sociale dall’Amministrazione era stata appellata e che, nelle more di conoscere l’esito dell’appello, vigeva la presunzione di non colpevolezza, tale da non consentire di ritenere sussistente appunto la pericolosità sociale del ricorrente;
- che non sarebbe stata data la prova che il ricorrente vivesse di proventi di attività illecita né che fosse socialmente pericoloso.

Il rigetto del ricorso da parte del Collegio veneto segue ad un puntuale excursus delle norme appli-cabili nel caso all’esame.

Anzitutto, l’art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/98, che prevede la non ammissione in Italia dello straniero “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato… o che risulti condannato… per reati inerenti gli stupefacenti…”; quindi l’art. 5, comma 5 dello stesso Decreto: “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato ri-lasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, … e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sana-bili”.

Correttamente, osserva il TAR, l’Amministrazione aveva evidenziato che in sé la condanna per i reati inerenti gli stupefacenti riportata in primo grado dal ricorrente era tale da determinare la re-voca del permesso di soggiorno, ciò come si è detto ex art. 4 comma 3 del citato Decreto, che per costante e consolidata giurisprudenza non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sul punto: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 539 del 2007; lo stesso TAR Veneto, Sezione Terza, nn. 4614/03 e 1221/04).

Con l’ulteriore conseguenza che “nessuna valutazione ulteriore e specifica di pericolosità sociale è richiesta dalla legge in casi come questo”.

Peraltro, diligentemente il TAR Veneto si fa carico dell’ipotesi che tale valutazione “ulteriore e specifica” debba essere invece effettuata: ebbene, anche in questa ipotesi sarebbe emerso che l’Amministrazione ha fatto un “puntuale richiamo alle diverse vicende che hanno visto coinvolto il ricorrente e, in particolare, all’episodio dell’agosto del 2004 inerente gli stupefacenti”, diverse vicende che non potrebbero essere controbilanciate dalle circostanze addotte dal ricorrente (lunga permanenza e stabile radicamento in Italia), sicché sarebbe chiaramente giustificata (pur ad avviso del Collegio non essendo richiesta) la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno.
(1) L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno viene rigettata se non è fatta per tempo, anche se non viene constatata l’assenza dei requisiti e della meritevolezza alla permanenza sul territorio italiano (T.A.R. Veneto, Seconda Sezione, sent. n. 1037/2007)

Con sentenza depositata il 17 marzo 2007, il TAR Veneto chiarisce quella che potrebbe sembrare un’ovvietà ma che tale non è a voler interpretare la normativa vigente in materia: se il rinnovo del permesso di soggiorno non viene chiesto nei termini di legge, la relativa istanza verrà rigettata a prescindere dall’esame circa la permanenza dei requisiti contemplati dalla legge stessa.

Lo spunto per tale riflessione discende dal caso di una cittadina brasiliana, regolarmente soggiornante per ragioni di lavoro autonomo sul territorio italiano, la quale, pur essendole scaduto il permesso di soggiorno sin dal 14 giugno 2003, “per mera dimenticanza” aveva presentato l’istanza per il rinnovo solo in data 25 luglio 2005.

Conseguente di tale ritardata presentazione dell’istanza era stato il rigetto della medesima da parte della Questura di Alessandria, rigetto avverso il quale la donna proponeva ricorso.

La Questura aveva motivato il rifiuto del rinnovo citando gli artt. 4, 5 e 13 del D.lgs. 286/98, dai quali si sarebbe evinta la doverosità del provvedimento di rifiuto verso l’istanza di quello straniero che non avesse dimostrato ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella ri-chiesta di rinnovo del titolo.

La ricorrente riteneva che l’Amministrazione avesse erroneamente applicato l’art. 5 comma 4 del citato Decreto, in quanto in realtà in tale comma non sarebbe prevista alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno; inol-tre, il provvedimento di rifiuto non avrebbe motivato in ordine alla assenza dei requisiti di legge ed alla meritevolezza della sua permanenza sul territorio italiano.

Il Collegio ha rigettato il ricorso ricordando che l’art. 5 comma 4 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lett. c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”; pertanto, stante il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, che non era stato fondato su adeguate ragioni impeditive (tale non poteva essere ritenuta la “mera dimenticanza”), il Questore aveva legittimamente rigettato l’istanza.

Ciò in quanto, ha osservato ancora il Collegio, non ha “pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rin-novo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.”.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente Sent. n. 1307
Anno 2007
R.g. n. 999
Anno 2006

SENTENZA
in forma semplificata
sul ricorso n. 999/2006, proposto da LUQUES LILIANA Beatriz, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Amatelli, Fabrizio Giorcelli e Laura Furno e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Moretta n. 7,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. 141/A12/06/Imm del 27/03/2006, notificato il 12.05.2006, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo proposta dalla ricorrente,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 460/i del 6 settembre 2006, ottemperata dall’Amministrazione il 20.09.2006;
Visti il rapporto e i documenti depositati dall’Amministrazione;
Relatrice alla camera di consiglio del 15 novembre 2006 la dott.ssa Emanuela Loria, presenti l’avv. Furno per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Carotenuto per l’Amministrazione costituita;
Sentite sul punto le parti comparse e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore di Alessandria “ESAMINATI gli atti d’ufficio da cui si rileva che la (ricorrente) ..., è titolare di soggiorno nr. A0169492 rilasciato dall’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato (AL) in data 25 luglio 2005 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno nr. A0169492; ATTESO che la documentazione prodotta dall’interessato ha evidenziato che il rinnovo del titolo di soggiorno è stato richiesto ad oltre due anni dalla scadenza, come dichiarato dalla cittadina straniera, “per mera dimenticanza”; CONSIDERATO che, con raccomandata ...; VALUTATO che l’interessata ...; LETTO il D. Lvo 286/98 e relativo regolamento di attuazione, con particolare ri-guardo agli artt. 4, 5 e 13 D. Lvo 286/98, dai quali si evince che il provvedimento di rifiuto del rin-novo del permesso di soggiorno è da considerarsi comunque atto dovuto, nei confronti dello stranie-ro che non dimostri ragionevoli impedimenti in relazione al considerevole ritardo nella richiesta di rinnovo del titolo, poichè irregolare sul territorio dello Stato da oltre due anni”, ha stabilito che “L’istanza di rinnovo in premessa è RESPINTA per i motivi sopra esposti”.
L’unico articolato motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce la violazione di legge in rela-zione all’art. 5, co. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 anche in relazione all’art. 13, comma 2 lett. B) del d.lgs n. 286/1998, l’eccesso di potere e l’erroneità della motivazione, anche in punto di interesse pubblico, il difetto di istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 5 comma 4 del d.lgs. citato il quale non prevederebbe alcuna sanzione a seguito della inosservanza del termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e non avrebbe comunque motivato in ordine alla assenza dei requisiti della ricorrente e alla meritevolezza della sua permanenza in territorio italiano – appare infondato sotto il profilo rilevato del difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione ha legittimamente rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il 4° comma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della sca-denza del titolo nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.” La ricorrente, nel caso di specie, era titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 14.06.2003 ed ha presentato la relativa istanza di rinnovo in data 25 luglio 2005, a distanza quindi di oltre due anni dal venir meno della validità del precedente titolo di soggiorno.
Il grave ritardo nella richiesta del rinnovo, non supportato da parte della ricorrente da adeguate ra-gioni di impedimento, fa sì che il Questore abbia legittimamente rigettato l’istanza, ritenendo che la “mera dimenticanza” non possa considerarsi ragione esimente il mancato rispetto della sopra citata disposizione in tema di termini per la richiesta di rinnovo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non abbia pregio la tesi della ricorrente per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto soffermarsi sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per il rinnovo non essendo stato rispettato un requisito procedimentale, considerato dal T.U. in materia di immigrazione una condizione fondamentale anche ai fini del controllo degli stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.
Il Collegio ritiene che, per queste ragioni, il ricorso debba essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe indi-cato.
Pone a carico della ricorrente le spese di lite nella misura di euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2006, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Emanuela Loria Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 17 marzo 2007

(2) La condanna per i reati inerenti gli stupefacenti rende superflua la valutazione sull’assenza della pericolosità sociale ai fini della concessione del permesso di soggiorno (T.A.R. Veneto, Terza Sezione, sent. n. 1039/2007)

Con sentenza del 14 marzo 2007, il TAR Veneto ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomuni-tario avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Treviso.
Il provvedimento dell’Amministrazione si basava sul rilievo che il ricorrente aveva riportato una condanna penale, a conclusione di giudizio abbreviato, per reati inerenti gli stupefacenti, oltre che aver subito un arresto per furto ed essere indagato per altri motivi.

Quindi, poiché in base all’art. 4 comma 3, D. Lgs. 286/98 è impedito il soggiorno in Italia allo stra-niero condannato, fra l’altro, per reati inerenti gli stupefacenti, che tale condanna nonché gli altri e-lementi indiziari derivanti dall’arresto e dalla sottoposizione alle indagini facevano ritenere che lo straniero fosse persona che vivesse abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose e che quindi fosse persona pericolosa e che la non pericolosità sociale è un requisito per la permanen-za sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 3 lett. c) del citato Decreto, ne conseguiva (a dire della Questura) che, essendo mancato nella fattispecie il requisito della non pericolosità sociale la revoca del permesso di soggiorno fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 5 del citato De-creto.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca osservando:
- che viveva in Italia da oltre vent’anni;
- che la sentenza di condanna posta alla base del giudizio di pericolosità sociale dall’Amministrazione era stata appellata e che, nelle more di conoscere l’esito dell’appello, vigeva la presunzione di non colpevolezza, tale da non consentire di ritenere sussistente appunto la pericolosità sociale del ricorrente;
- che non sarebbe stata data la prova che il ricorrente vivesse di proventi di attività illecita né che fosse socialmente pericoloso.

Il rigetto del ricorso da parte del Collegio veneto segue ad un puntuale excursus delle norme appli-cabili nel caso all’esame.

Anzitutto, l’art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/98, che prevede la non ammissione in Italia dello straniero “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato… o che risulti condannato… per reati inerenti gli stupefacenti…”; quindi l’art. 5, comma 5 dello stesso Decreto: “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato ri-lasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, … e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sana-bili”.

Correttamente, osserva il TAR, l’Amministrazione aveva evidenziato che in sé la condanna per i reati inerenti gli stupefacenti riportata in primo grado dal ricorrente era tale da determinare la re-voca del permesso di soggiorno, ciò come si è detto ex art. 4 comma 3 del citato Decreto, che per costante e consolidata giurisprudenza non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sul punto: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 539 del 2007; lo stesso TAR Veneto, Sezione Terza, nn. 4614/03 e 1221/04).

Con l’ulteriore conseguenza che “nessuna valutazione ulteriore e specifica di pericolosità sociale è richiesta dalla legge in casi come questo”.

Peraltro, diligentemente il TAR Veneto si fa carico dell’ipotesi che tale valutazione “ulteriore e specifica” debba essere invece effettuata: ebbene, anche in questa ipotesi sarebbe emerso che l’Amministrazione ha fatto un “puntuale richiamo alle diverse vicende che hanno visto coinvolto il ricorrente e, in particolare, all’episodio dell’agosto del 2004 inerente gli stupefacenti”, diverse vicende che non potrebbero essere controbilanciate dalle circostanze addotte dal ricorrente (lunga permanenza e stabile radicamento in Italia), sicché sarebbe chiaramente giustificata (pur ad avviso del Collegio non essendo richiesta) la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno.

* * *

Ric. n. 408/07 Sent.n.1039/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli articoli 21 e 26 della legge 6 di-cembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 408/07 proposto da EL AZZOUZI ABDELFATTAH, rappresentato e dife-so dall’avv. Roberto Veroi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26.6.1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro “pro tempore”, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. cat. A. 11/2007/Imm. (RB) emesso il 1° febbraio 2007 e notifi-cato il 2 febbraio 2007 con il quale il Questore di Treviso ha revocato il permesso di soggiorno n. G782076 rilasciato al ricorrente dallo stesso Questore il 10 novembre 2001;
visto il ricorso, notificato il 1° marzo 2007 e depositato in segreteria il 6 marzo 2007, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito, nella camera di consiglio del 14 marzo 2007, fissata per l’esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Veroi per la par-te ricorrente;
considerato che nel corso della camera di consiglio fissata nel giudizio in epigrafe il presidente del collegio ha comunicato alla parte presente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, in base a quanto dispongono gli articoli 21, comma 11 e 26, commi 4 e 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che la parte pre-sente non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza in forma abbrevia-ta;
1.-premesso in fatto che con il decreto in epigrafe il Questore di Treviso ha revocato il permesso di soggiorno al cittadino marocchino El Azzouzi Abdelfattah evidenziando:
- che il suddetto è stato arrestato per stupefacenti dai Carabinieri di Caorle il 26 agosto 2004 e che risulta condannato con sentenza del Tribunale di Venezia –Sezione del GIP del 9 giugno 2005, emessa a conclusione di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, oltre alla multa, per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;
- che da accertamenti di polizia svolti presso il CED di Roma è emerso che El Azzouzi Abdelfattah ha fornito diverse generalità ai pubblici ufficiali che l’hanno identificato;
- che il predetto straniero è stato inoltre arrestato per furto dai Carabinieri di Eraclea il 17 giugno 2001 e risulta indagato per furto su borsetta dal NOR dei Carabinieri di Porto-gruaro il 16 aprile 2001 e, infine, è indagato dal Comando Tenenza della Guardia di Fi-nanza di Arbatax (Nuoro) per inottemperanza all’invito di presentarsi all’autorità;
- che l’art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998 impedisce il soggiorno in Italia dello straniero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati inerenti, tra l’altro, gli stupefacenti ; che la non pericolosità sociale è un requisito per la permanenza sul territorio nazionale ex art. 13 comma 3 lettera C) del citato testo unico sull’immigrazione e che la revoca del permesso di soggiorno è obbliga-toria, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del t. u. sopra citato, quando viene a mancare tale re-quisito;
- che tenuto conto dei suindicati elementi di fatto si deve ritenere che lo straniero sia persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che sia altresì persona pericolosa per la tranquillità e la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1423/56;
che a sostegno del ricorso è stato sottolineato in particolare:
- che ai fini della valutazione da compiere sulla pericolosità sociale la Questura doveva tenere conto del fatto che il ricorrente vive in Italia da oltre vent’anni;
- che la sentenza di condanna è stata tempestivamente appellata poiché si basa su elementi indiziari assolutamente insufficienti e che, in attesa dell’esito del processo d’appello, vige la presunzione di non colpevolezza, che non consente di ritenere sussistente alcuna pericolosità sociale in capo al ricorrente;
- che non è stato provato che il ricorrente viva di proventi di attività illecita né che sia socialmente pericoloso;
2.-considerato in diritto che il ricorso è chiaramente infondato e va respinto;
che va premesso che l’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati i-nerenti gli stupefacenti (…)”; e che l’art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”;
che il decreto impugnato sembra reggersi su due capi di motivazione tra loro autono-mi;
che l’autorità emanante ha correttamente evidenziato, sotto un primo profilo, che la condanna del Tribunale di Venezia per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 è elemento tale da determinare la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998;
che il citato art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 non richiede che la sentenza di condanna sia passata in giudicato (cfr. Cons. St., VI, n. 539 del 2007 e Tar Veneto, III, n. 4614 del 2003 e n. 1221 del 2004);
che la condanna di cui sopra concerne un reato inerente gli stupefacenti e, dunque, il provvedimento in epigrafe è conforme a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, in relazione all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, e che tanto basterebbe per rigettare il ricorso dato che nessuna valutazione ulteriore e specifica di pericolosità sociale è richiesta dalla legge in casi come questo;
che, tuttavia, anche a voler prescindere dal carattere vincolato dell’atto impugnato e a volere approfondire l’aspetto relativo alla valutazione della pericolosità sociale, il collegio è dell’avviso che la valutazione medesima sia ragionevolmente sorretta mediante il puntuale richiamo alle diverse vicende che hanno visto coinvolto il ricorrente e, in particolare, all’episodio dell’agosto del 2004 inerente gli stupefacenti;
che le circostanze addotte dal ricorrente relative alla lunga permanenza e allo stabile radicamento in Italia non appaiono capaci di controbilanciare gli elementi negativi ricavabili dalle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato;
che, in definitiva, risulta adeguatamente giustificata la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno;
che il ricorso va respinto ma che non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio dato che l’Avvocatura dello Stato non si è costituita;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente de-cidendo sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 marzo 2007.
Il Presidente l’Estensore Il Segretario

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