Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente detreminate condizioni

Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 agosto 2011, n. 1111

Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni base: A) occorre, innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti; B) che l'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata; C) che il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, poi, il concetto di autorità competente, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione). Inoltre, l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, sezione seconda civile, composta dai magistrati:

dott. Virgilio Romoli - Presidente Rel. -

dott. Giulio De Simone - Consigliere -

dott. Alessandro Turco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2466/2007 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra:

Bo. S.p.A. (già Tr. S.p.A.)

No. S.p.A.

Ig. S.p.A.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentate e difese dagli avvocati Ma.Me. e Lu.Ca. ed elettivamente domiciliate nello studio dell'avv. Ma.Lu. in Firenze Via (...)

- riassumenti appellanti -

E

Ministero dell'Economia e delle Finanze e agenzia delle Dogane

in persona dei rispettivi legali rappresentanti

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze pressi i cui uffici in via (...) sono legalmente

domiciliati

- Appellato -

All'udienza del 22/3/2011 la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in atto di riassunzione e comparsa di risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. Bo. (già Tr.), la S.p.A. De., la S.p.A. Kr., la S.r.l. Ni., la S.p.A. No., la S.p.A. Ig. nel corso del 1992 avevano effettuato varie importazioni di filetti di tonno precotto congelato dalla Colombia in regime di totale esenzione daziaria essendo la merce scortata da certificato di origine FORM A.

Nel 1995 la dogana di Livorno notificava alle nominate società invito al pagamento per il recupero a posteriori dei dazi su segnalazione della Commissione Europea che accertava la irregolarità di tutti i certificati FORM A emessi dalle autorità colombiane fino al 15 dicembre 1992 in quanto non rispettate le prescrizioni del reg. CE 693/88 in tema di interpretazione della nozione di acque territoriali.

Proposta impugnazione avverso tali inviti di pagamento per farne dichiarare la illegittimità il Tribunale di Firenze respingeva le domande stabilendo - in via assorbente - la carenza di interesse ad agire delle società esponenti.

La sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di Firenze la quale - rilevato che la mancata impugnazione avrebbe dato luogo alla riscossione coattiva della pretesa doganale facendo emergere l'interesse alla domanda - l'accoglieva nel merito essendo stata omessa la procedura di revisione ex art. 11 D.lgs. 374/90 cui doveva seguire l'emissione di apposito avviso di rettifica contenente la motivazione dell'accertamento per consentire alla parte intimata di esercitare il proprio diritto di difesa avanti all'AGO. Con sentenza 13 ottobre 2006 la Corte di Cassazione, accogliendo per quanto di ragione il ricorso dell'amministrazione finanziaria, ha cassato con rinvio la decisione impugnata ritenendo che sussistesse l'interesse ad agire delle ditte e che il ricorso alle autorità giudiziarie non fosse subordinato al previo ricorso innanzi alle autorità doganali.

Quanto al merito della pretesa fiscale - investito dal terzo motivo - ha rilevato che le questioni affrontate non avevano costituito oggetto di esame né in primo grado né in sede di appello stante gli arresti pregiudiziali e che l'indagine di fatto e la valutazione che postula il riconoscimento o la negazione del diritto all'esenzione daziaria in applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate (Reg. CEE 693/88) "va compiuta dal giudice di rinvio che dovrà inquadrare la fattispecie alla luce dei principi vigenti in tema di deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" espressamente previste nel Reg. CE 1679/79 (art. 5.2) e - quindi - a far tempo dal 1.1.1994 - nel reg. 2913/92 (art. 220. 2 b poi rinovellato dal Reg. 2700/00) secondo il portato interpretativo della giurisprudenza comunitaria che ha definito e dettagliato contenuto e presupposti delle relative disposizioni (Corte di Giustizia, sentenze 1.4.1993 C - 250/91 HP France; 14.5.1996 C - 153/94 e C - 204/94 Fa.; 27.1.1991 C - 348/89 Me.; 19.10.2000 C - 15/99 So.; 12.12.1996 C - 38/95 Fo.; 26.6.1990 C64 /89 De.; 4.11.2002 C - 251/00 Il.; 9.3.2006 C - 293/04 Be.), in pratica elaborando le condizioni che debbono ricorrere "cumulativamente" per impedire il recupero daziaro:

A. Mancata riscossione di dazi e prelievi per un errore imputabile alle stesse autorità competenti (in esse comprese sia quelle di importazione cui spetta procedere al recupero sia quelle di esportazione cui spetta il rilascio della pertinente certificazione);

B. Errore di natura tale secondo le circostanze da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento "attivo" delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore;

C. Osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana della normativa vigente".

Nelle more del giudizio di legittimità l'amministrazione finanziaria in attuazione della decisione della Commissione Europea C 1708 del 28.5.2003 (che nel disporre lo sgravio dei dazi alle importazioni di filetti di tonno effettuate dalla Colombia in un caso particolare sottoposto all'attenzione degli organi comunitari dal Regno Unito e dall'Irlanda del Nord aveva abilitato alcuni Stati membri - fra cui l'Italia - a rimborsare o abbuonare i dazi nei casi in cui si fosse in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili) ha emesso decreti di sgravio, totali per le ditte De. S.p.A. Kr., Ni. e parziali per le ditte Bo., No. e Ig.

Per tale ragione la causa è stata riassunta in sede di rinvio dalle sole ditte Bo., per le importazioni nazionalizzate con bollette (...); No. per l'importazione di cui alla bolletta (...) e Ig.Ma. per l'importazione (...), per sentir dichiarare accertare la illegittimità degli inviti al pagamento in contestazione.

Le amministrazioni convenute resistono alle pretese attoree negando la comparabilità delle importazioni in discussione con il caso deciso dalla Commissione europea ed eccependo l'inescusabilità dell'errore delle ditte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le importazioni di tonno lavorato effettuate dalle società attrici tra il gennaio ed il maggio 1992 in regime di esenzione daziaria erano corredate da certificati di origine FORM A rilasciati dalle competenti autorità colombiane costituenti titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate di cui al regolamento CEE n. 63/88 ed accettati senza alcun rilievo dalle autorità doganali italiane.

Una missione investigativa della Comunità europea effettuata due anni più tardi, nel novembre 1994, ha accertato che la Colombia, applicando una nozione di "acque territoriali" più estesa rispetto a quella adottata dalla Comunità economica europea, aveva rilasciato certificati Form A anche in relazione a pesce catturato oltre le 12 miglia marine dalla costa.

Per tale motivo la CE ha dichiarato la irregolarità di tutti i certificati Form A emessi dalle autorità colombiane fino al 15 dicembre 1992, ritenendo non rispettati i requisiti previsti dal regolamento CE n. 693/88 relativo alla definizione di prodotto originario (per tale intendendo quello ottenuto da pesca praticata nelle acque territoriali del paese esportatore o da navi battenti bandiera colombiana). E tale accertamento ha dato luogo al recupero a posteriori dei dazi per cui è causa.

Pur non essendovi prova che le specifiche importazioni di cui trattasi abbiano avuto ad oggetto tonno pescato al di fuori delle 12 miglia, l'impossibilità di confermare con un controllo a posteriori l'origine del pescato fa si che i certificati FORM A debbano essere considerati "certificati inesatti" ai sensi dell'art. 220 comma 2 lett. b) del codice doganale comunitario e che, di conseguenza, l'esenzione doganale debba ritenersi oggettivamente non spettante (v. Corte Giustizia CE, sez. II, 9/3/2006 n. 293 in c. Be.; Cass. 23985/08).

Il thema decidendum s'incentra, quindi, nello stabilire se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria per l'esonero dal recupero posticipato dei dazi. Le deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" si rinvengono nel Reg. CE 1679/79 (art. 5, comma 2) e - quindi - a far tempo dal 1.1.1994 - nel Reg. 2913/92 (art. 220, comma 2, lett. b, poi rinovellato dal Reg. 2700/00) secondo il portato interpretativo della giurisprudenza comunitaria intervenuta a definirne e dettagliarne il contenuto (da ultimo Corte di Giustizia, sent. 14.11. 2002 C - 251/00, Il., e sent. Be.).

Il Regolamento CE 1697/79 (in vigore dal 1 luglio 1980) all'art. 5, comma 2, stabiliva che le autorità competenti hanno facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell'importo dei dazi qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore purché costui abbia, dal canto suo, agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.

Il Regolamento CE 2913/92 (in vigore dal 1 gennaio 1994) conteneva equivalente disposizione stabilendo nell'art. 220, comma 2, lett. b, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Il Regolamento CE 2700/00 (in vigore dal 19 dicembre 2000) ha infine integrato tale ultima disposizione precisando che quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge l'autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato - ove si riveli inesatto - costituisce un errore che non poteva essere scoperto. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su di una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo che risulti che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate od avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che - per la durata delle operazioni commerciali in questione - ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione Europea abbia pubblicato nella GUCE un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario.

Formulazione equivalente si rinviene infine nel CDC aggiornato secondo il Reg. 450/08 del 23.4.2008 (ivi art. 82). Tre restano tuttora le condizioni - base che debbono ricorrere cumulativamente per impedire il recupero "a posteriori".

A. Occorre - innanzitutto - che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti.

B. L'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata.

C. Il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Ulteriori pronunzie hanno meglio specificato le nozioni di autorità competente, di errore riconoscibile e di diligenza (Corte di Giustizia, sent. 1.4.1993 C - 250/91 Hp.; 14.5.1996 C - 153/94 e C - 204/94 Fa.; 21.1.1991 C - 348/89 Me.; 9.10.2000 C - 15/99 So.; 12.12.1996 C - 38/95 Fo.; 26.6.1990 C - 64/89 De.).

In ordine al concetto di autorità competente, in mancanza di una definizione precisa nella normativa comunitaria, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione).

L'errore deve essere imputabile alle Autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità (la semplice astensione od omissione dell'Amministrazione preposta non può di regola creare alcuna legittima aspettativa) salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (a esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione).

Ciò premesso, nel caso in esame la mancata riscossione dei dazi è chiaramente dovuta ad un errore imputabile alle stesse autorità competenti, in quanto le autorità colombiane hanno rilasciato certificati di origine Form A in base ad un errore interpretativo sui requisiti di originarietà della merce, in particolare interpretando la nozione di "acque territoriali" secondo il proprio ordinamento, in modo più ampio di quello inteso dalla Comunità europea. Si tratta di un "errore attivo" delle autorità medesime, competenti a certificare l'originarietà del prodotto e ad adottare le disposizioni necessarie alla verifica della sua origine, che non è stato indotto da dichiarazioni inesatte delle ditte esportatrici (la circostanza non è stata nemmeno dedotta, e peraltro spetta alle autorità doganali che intendano procedere al recupero fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti sia imputabile alla inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore; cfr. Corte Giust. CE 293/06 citata), bensì, appunto, da un errore interpretativo delle autorità colombiane, le quali hanno riconosciuto che le irregolarità erano effettivamente loro imputabili. Le autorità del Paese esportatore quindi non sono state indotte in errore dal fornitore delle società opponenti, ma, sulla base della conoscenza di tutte le informazioni fattuali necessarie all'applicazione della normativa, esse hanno al contrario ritenuto di poter validamente rilasciare i certificati FORM A in questione in quanto relativi a pescato catturato in acque considerate territoriali anche se oltre le 12 miglia, con ciò erroneamente interpretando ed applicando la disciplina relativa alla determinazione dell'origine nell'ambito del regime tariffario preferenziale SPG relativo ai prodotti della pesca.

Pertanto l'omessa riscossione dei dazi è certamente imputabile ad errore dell'autorità competente (Corte Giust. CE sent. 22.10.87 Foto - Frost; 1.4.93 He.; Fa. cit.).

Dato quanto sopra, deve anche ritenersi che le autorità competenti della Colombia abbiano rilasciato certificati FORM A mentre sapevano o per lo meno avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che essi non rispondevano alle condizioni sull'origine richieste per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. Tale fatto può essere considerato come una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 n. 1 regolamento n. 1430/79 e 239 regolamento 2913 del 92 che, in assenza di alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza da parte degli interessati, ed in presenza di un legittimo affidamento degli stessi nell'esattezza dei certificati medesimi - affidamento meritevole di tutela essendo state le stesse autorità competenti a porre in essere i presupposti all'origine di tale affidamento - appare idonea ad impedire il recupero daziario, anche alla luce della decisione 28/5/2003 della Commissione europea (doc. 9 di parte appellante) che, pur riferendosi ad ipotesi fattuale diversa da quella in discussione e non direttamente comparabile con questa, contiene nondimeno l'affermazione di principi che legittimano la estensione della deroga al recupero daziario anche alla ipotesi in esame, nella quale le autorità competenti della Colombia hanno perseverato nell'errore per un periodo di tempo relativamente lungo e la procedura seguita dagli interessati per concludere i contratti di acquisto ed effettuare le importazioni contestate non si è discostata da un'abituale pratica commerciale, per cui è da escludere che gli stessi abbiano agito con negligenza manifesta.

Deriva da quanto sopra - altresì - che l'errore delle autorità della Colombia è comunque un errore "che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore" a norma del "novellato "art. 220 c. 2 lett. b) del codice doganale comunitario, la cui natura interpretativa delle precedenti disposizioni è pacifica avendola affermata la Corte di Giustizia con la sentenza 9/3/2006 in causa C - 293/04 Be.

Non è controverso poi che le società attrici abbiano osservato tutte le disposizioni previste per le dichiarazioni doganali dalla normativa vigente; e quanto alla diligenza dell'operatore, questi non è tenuto ad informarsi o chiedere chiarimenti ove non sussistano ragioni di dubbio circa l'esattezza dei certificati emessi dal Paese esportatore. Se la stessa Commissione europea, all'epoca delle importazioni in contestazione, non nutriva alcun fondato sospetto sulla inesattezza dei certificati FORM A rilasciati dalla Colombia e solo nel novembre 94 ha avvertito l'esigenza di effettuare una missione di controllo in quel Paese, non avendo in alcun momento in precedenza informato gli operatori dei potenziali rischi in cui incorrevano importando prodotti derivanti dalla pesca originari della Colombia, non si vede per quale plausibile motivo gli stessi importatori avrebbero dovuto, a loro volta, nutrire seri dubbi circa la effettiva corrispondenza tra le origini dichiarate e quelle reali del tonno in questione, visto che tale corrispondenza era certificata dalle competenti autorità colombiane nei modi previsti dalla regolamentazione vigente e che le medesime autorità avevano fra l'altro confermato alle autorità doganali italiane la regolarità dei certificati emessi, e perché avrebbero dovuto porsi il problema di una possibile erronea interpretazione ed applicazione del regime daziario da parte del Paese esportatore. Anche considerando esigibile da parte delle ditte importatrici, in quanto operatori economici esperti in materia di commercializzazione del tonno, la conoscibilità della diversità di vedute esistente tra alcuni paesi sudamericani e le comunità europea a proposito della estensione del mare territoriale, ciò non implicava automaticamente che la Colombia non si attenesse alla nozione di acque territoriali adottata dalla CE nella emissione dei certificati FORM A e che pertanto le società attrici dovessero per ciò solo sospettare l'origine non regolamentare del prodotto importato così da escludere ogni loro legittimo affidamento nelle certificazioni in parola. E sta di fatto che la stessa Commissione europea, che di certo non poteva ignorare quella diversità di vedute, per lungo tempo non ha sospettato che essa potesse riverberarsi sulla esattezza dei certificati di origine emessi dalle autorità colombiane ai fini del trattamento preferenziale generalizzato (oppure, sospettandolo, ha omesso di rendere pubblici i dubbi sulla correttezza delle esportazioni di tonno dalla Colombia e di avvertire gli importatori comunitari, con ciò venendo meno ad suo preciso obbligo; cfr. sent. Tribunale primo grado, sez. terza, "Hy. S.r.l." dell'11 luglio 2002, causa T - 205/99).

D'altro canto è emerso che le ditte attrici non contrattavano direttamente la merce con gli esportatori ma si avvalevano di operatori e di spedizionieri internazionali qualificati, per cui sotto questo profilo non potevano essere validamente informate delle irregolarità commesse dalle autorità della Colombia, e pare eccessivo pretendere che la loro diligenza si dovesse spingere, in mancanza di specifici elementi di sospetto, fino alla necessità di eseguire controlli in loco allo scopo di verificare che le singole partite di tonno precotto importate si riferissero a pesce pescato nell'ambito delle 12 miglia del mare territoriale. Né l'Amministrazione finanziaria ha spiegato sulla base di quali caratteristiche concrete fosse possibile riconoscere un tonno pescato fuori delle 12 miglia da uno pescato entro quel limite. A ciò si aggiunga che lo stesso Ministero delle Finanze nella lettera indirizzata alla Commissione europea del 25 luglio 1995 (doc. 22 parte attrice) ha espressamente riconosciuto la buona fede e diligenza degli operatori e la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 220 n. 2 lett. b) del regolamento CE 2913/92 scrivendo testualmente che "la buona fede dell'importatore riguardo alla regolarità di quanto attestato nei documenti non può essere messa in discussione nel caso di specie. Il Governo colombiano, infatti, si è assunto, da parte sua, fin dall'inizio, anche di fronte a codesto Esecutivo, ogni responsabilità per l'emissione dei certificati. In particolare sembra che il loro rilascio sia avvenuto per l'errore di interpretazione della nozione di "acque territoriali" fatta alla luce della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare. .. Ciò spiega il fatto che, anteriormente alla stessa verifica effettuata dalla Commissione, le autorità colombiane avessero confermato la regolarità dei certificati in questione a queste Autorità doganali che avevano richiesto, all'epoca delle importazioni, un controllo a posteriori e che hanno, quindi, coerentemente, anche se erroneamente, applicato il trattamento preferenziale. Si è, quindi, venuto a consolidare in capo all'operatore, a seguito del riscontro negativo del controllo, un legittimo affidamento circa la regolarità delle operazioni e la loro legittima conseguente ammissione al trattamento daziario preferenziale, che costituisce l'obiettivo primario tutelato dalla norma. Ai fini della prova della buona fede, appare decisiva la constatazione che l'operatore privato non ha goduto nel caso di specie, di vantaggi economici diretti derivanti dal sistema delle preferenze tariffarie. Egli, infatti, avrebbe potuto approvvigionarsi, a prezzi corrispondenti, di merci di pari qualità presso altri Paesi fornitori, anch'essi beneficiari delle dette preferenze. Ben avrebbe potuto, inoltre, qualora avesse avuto consapevolezza del particolare dell'origine della merce, approvvigionarsi di tonni non prelavorati, che sono esenti da dazio indipendentemente dalla loro origine.

Né, infine, sembra che ricorrano le ragioni che hanno indotto la Corte di Giustizia di Lussemburgo ad imporre al debitore di sopportare le conseguenze dell'indebito rilascio della documentazione di origine che scorta le partite di merce, qualora egli non abbia preso le opportune precauzioni, atteso che, nel caso di specie, nessun addebito può essere mosso all'operatore, trattandosi di errore di interpretazione di norme da parte, peraltro, delle autorità governative del Paese di esportazione".

La valutazione espressa dall'Amministrazione finanziaria nella indicata missiva risulta ampiamente condivisibile ed il Collegio ritiene conclusivamente di farla propria, accertando, di conseguenza, in favore delle società riassumenti l'impedimento al recupero dei dazi e dell'Iva relativi alle importazioni oggetto del presente giudizio di rinvio.

In relazione alla controvertibilità delle questioni appare, tuttavia, equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione seconda civile, decidendo definitivamente in sede di rinvio dalla Cassazione;

dichiara

illegittimi gli inviti di pagamento impugnati dalle società riassumenti e di cui in narrativa.

Compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi e gradi del giudizio.

Così deciso in Firenze il 7 luglio 2011.

Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2011.

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