Anche lo straniero ha diritto al risarcimento danni da incidente stradale

Lo straniero può essere risarcito per i danni derivanti da incidente stradale anche se non esiste condizione di reciprocità con il Paese di origine: è quanto emerge dall’interessante sentenza n. 1807/05 del 13 giugno 2005, pronunciata dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania.
Una signora originaria dello Sri Lanka aveva subito lesioni alla propria integrità fisica mentre viaggiava a bordo di una motoretta condotta dal figlio, in pieno centro storico di Catania.
Essendo stata investita da autovettura di cui si perdevano inopinatamente le tracce, ella citava in giudizio per il risarcimento la SAI Assicurazioni, quale impresa che gestiva il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La SAI Assicurazioni osservava che, essendo la signora straniera, occorreva che, giusto il disposto dell’art. 16 Preleggi del codice civile, dimostrasse, ai fini dell’ammissibilità della richiesta risarcitoria nei confronti della stessa impresa assicuratrice, che “lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all’istituto dell’assicurazione”.
Si rileva, però, che in un caso del genere non occorre dimostrare l’esistenza di tale condizione:
- la Costituzione, che prevale gerarchicamente e cronologicamente sul codice civile (e quindi sulle Preleggi), riconosce taluni diritti a chiunque, cittadino o straniero, fra cui il diritto alla vita, alla salute e all’integrità fisica: il diritto al risarcimento, in caso di lesione di questi diritti, è solo un aspetto degli stessi, perciò ha uguale copertura costituzionale;
- la condizione di reciprocità può essere chiesta, dunque, solo per i diritti civili che la Costituzione riconosca al cittadino ma non allo straniero.
Peraltro, è d’uopo ricordare che il popolo italiano, pur sempre sovrano della Repubblica, riconosce alcuni diritti a chiunque non per convenienza o per opportunismo, né sotto la condizione sospensiva che essi vengano riconosciuti da altri Stati, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533/01 R.G.,
promossa da
** ** ** **, nata a Marawila (Sri Lanka) ***, dom. in Catania, via Canfora n. 16, presso lo studio dell’avv. Claudio Longhitano, che la rappr. e dif. per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio; - Attrice
contro
FONDIARIA SAI s.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, p.i. 00818570012, nella persona del legale rappresentante, quale impresa designata per il FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, dom. in Catania, via Conte Ruggero n. 30, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torrisi, che la rappr. e dif. per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; - Convenuta
posta in decisione all’esito dell’udienza del 14 marzo 2005, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.1.2001, ** ** ** ** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la SAI s.p.a., oggi FONDIARIA SAI s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada. -----------------------------------------
Esponeva il suo procuratore: --------------------------------------
«1) il giorno 1.8.1998, alle ore 23.30 circa, mentre la (motoretta **, condotta dal figlio dell’attrice ** ** ** **, di proprietà del sig. ** ** KURANAGE Camil Roshan, a bordo della quale, sul sellino posteriore, si trovava quale terza trasportata l’istante, percorreva sulla propria destra la via Plebiscito in Catania, proveniente dalla via Vittorio Emanuele e diretta verso il centro storico, giunta all’incrocio con la via Juvara, posta all’altezza della piazza S. Cristoforo, veniva investita e fatta rovinare a terra, assieme agli occupanti, da un’autovettura di media cilindrata, di colore giallo, che percorreva in senso opposto la medesima via Plebiscito e giunta all’incrocio con la detta via Juvara svoltava a sinistra, repentinamente e senza presegnalazione alcuna, per immettersi in quest’ultima strada, intersecando così la direttrice di marcia della motoretta, alla quale quindi ometteva di cedere precedenza a destra e, avendole tagliato la strada, provocava l’evento dannoso;
2) il conducente della detta auto, pur avendo notato che i componenti l’equipaggio della motoretta cadendo sul piano viabile avevano riportato serie lesioni, incurante di ciò, protetto dal favore delle tenebre, si allontanava velocemente dal luogo, senza prestare soccorso, facendo così perdere le proprie tracce e non consentendo a nessuna persona presente di rilevare il numero di targa della vettura pirata investitrice, rimanendo pertanto non identificata;-------------------------------------------
3) l’attrice è stata immediatamente trasportata da un’auto di passaggio presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania ove le è stata riscontrata “frattura articolare scomposta con affossamento pluriframmentario dei piatti tibiali sinistri, con frattura metafisi prossimali tibia sx. e frattura collo perone sx.”; ------------
4) la sig.ra ** ** è stata ricoverata presso il suddetto presidio ospedaliero dall’1.8.98 al giorno 18.8.98 ed è stato anche addirittura necessario un delicato intervento chirurgico con osteosintesi metallica costituita da placca modellata e viti, in data 11.8.98;
5) dal 13.3.2000 al 20.3.2000 la concludente è stata nuovamente ricoverata presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania per la rimozione chirurgica dei mezzi di osteosintesi; -----------------------
6) nonostante le lunghe cure prestate alla sig.ra ** sono residuati rilevanti postumi invalidanti in misura non inferiore al 25% così determinabili:----------------
I.P.: 25% x £ 4.500.000 x 0,7 (demolt.) = £ 78.750.000
Inabilità temporanea totale: 300 gg. x £ 100.000 = £ 30.000.000
Inabilità temporanea parziale: 300 gg. x £ 50.000 = £ 15.000.000
Danno morale 1/3 del biologico = £ 41.250.000
Danno patrimoniale 1/3 del biologico = £ 41.250.000
Spese mediche = £ 1.000.000
Totale = £ 207.250.000
7) la sig.ra ** ** è munita di regolare permesso di soggiorno e permanenza all’interno del territorio. della Repubblica.--
Il detto sinistro, per quanto esposto, si è verificato per colpa e grave negligenza del conducente dell’auto gialla non identificata. ----------------------------------
Nessuno dei responsabili ha fin’oggi risarcito i danni causati e non vi ha provveduto nemmeno la SAI ASS.NI, quale impresa che gestisce il FGVS, malgrado invitata con racc. A/R n. 1066 del 5.10.98 e n. 10059066736-2 del 25.5.2000».---------------------
Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «ritenere e dichiarare che l’evento dannoso de quo è stato causato per colpa grave del conducente dell’auto gialla rimasta non identificata e quindi condannare la convenuta Ass. SAI, quale impresa designata, che agisce in nome e per conto della CONSAP, già INA, Gestione autonoma del FGVS per la Regione Sicilia, al pagamento della chiesta complessiva somma di £ 207.250.000, ovvero di quella maggiore o minore somma che scaturirà in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo». ---------------
Si costituiva la SAI, esponendo: -----------------------------------
«In diritto. Preliminarmente si eccepisce l’assoluta carenza di legittimazione passiva del fondo di garanzia vittime della strada in ordine alla domanda spiegata dall’attrice.
Infatti, in primo luogo chiamati solidalmente a rispondere del sinistro stradale, che ha provocato le lesioni fisiche della sig.ra ** ** ** **, devono essere il proprietario ed il conducente della motoretta Garelli, rispettivamente, sig.ri ** e ** ** ** ** e la compagnia di assicurazioni presso la quale il ciclomotore risultava assicurato per la responsabilità civile.-------------------------------------
Tale eccezione preliminare risulta fondata su aspetti diversi.-
Il primo profilo da considerare riguarda la possibilità anche per il terzo trasportato a titolo di cortesia di avvalersi della presunzione di responsabilità ex 2054 c.c. nei confronti del conducente (c. l° e 2°) e in via solidale del proprietario (c. 3°) del veicolo sul quale sia trasportato, ai fini del risarcimento del danno subito durante il trasporto. In sostanza, l’attrice, essendo trasportata a titolo di cortesia sul ciclomotore Garelli, ha azione diretta nei confronti del proprietario, del conducente e dell’assicuratore.-------
Sotto altro profilo si osserva che il ciclomotore Garelli non è affatto omologato per il trasporto del passeggero, per cui il conducente, accettando a bordo la sig.ra **, si è volontariamente e consapevolmente assunto tutti i rischi connessi a tale trasporto.
Infine, proprio dalla dinamica descritta in citazione emerge che nessun contatto c’è stato fra l’autovettura ed il ciclomotore ma che, ugualmente, a causa dell’omessa precedenza a destra ad opera dell’autovettura rimasta ignota il conducente ha perso l’equilibrio, rovinando a terra. Orbene la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità di sinistri stradali in cui è coinvolto un ciclomotore, a nulla rileva la presenza di un passeggero trasportato abusivamente, se non viene dimostrato che proprio a causa di tale trasportato il conducente del ciclomotore abbia perso l’equilibrio o non abbia potuto approntare opportune manovre di emergenza. L’intervento del Fondo di garanzia è tassativamente limitato alle ipotesi previste dalla legge escludendosi categoricamente un suo coinvolgimento in tutti gli altri casi in cui è possibile risarcire il danno nei modi ordinari.------------------------------
In secondo luogo, tenendo conto del fatto che la sig.ra ** è straniera, questa, se vuole attivare una pretesa risarcitoria avverso il Fondo di garanzia deve - in ossequio del disposto dell’art. 16 delle preleggi - dimostrare che “... lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all’istituto dell’assicurazione, ... l’accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello sull’onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico” (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681).
L’attrice, poi, sempre preliminarmente avrebbe dovuto fornire i presupposti oggettivi per la chiamata in giudizio dell’impresa designata dal Fondo di garanzia e quindi dar prova 1) che effettivamente il sinistro è stato causato da un veicolo non identificato e che tale veicolo era soggetto ad assicurazione obbligatoria; 2) che i danni subiti sono in rapporto causale con il sinistro; 3) che vi è una responsabilità del non identificato nella causazione dell’evento, e, infine, 4) che lo Stato di provenienza della medesima riconosce analoghi diritti al cittadino italiano.-----------------------------
Allo stato nessuno di tali elementi risulta non solo dimostrato ma minimamente accennato per cui deve essere accertata la carenza di legittimazione passiva della SAI F.G.V.S. che va, pertanto, estromessa dal giudizio.
Sull’an debeatur. ------
Soltanto per mero scrupolo difensivo e senza con ciò voler accettare il contraddittorio sul punto, si deve osservare che la ricostruzione del sinistro, così come viene riportata nell’atto di citazione, appare assolutamente inverosimile e lacunosa.---------------------
Innanzitutto va rilevato che parte attrice prima riferisce che è stata “investita fatta rovinare a terra” e subito dopo specifica una dinamica dalla quale si evince a chiare lettere che non vi è stato alcun contatto tra l’autovettura e il ciclomotore, atteso che la prima avrebbe causato l’evento dannoso a causa dell’omessa precedenza.
Infine si deve evidenziare che risulta ben strano che gli attori portino a testimoniare una persona, su circostanze molto precise e particolareggiate, senza che questa sia riuscita ad individuare qualche numero di targa dell’autovettura pirata che servisse alla individuazione del proprietario, e, cosa ancor più strana, appare che questi si sia trovato alle 23.30 nel luogo del sinistro!-----------------
Non risulta, inoltre, l’intervento di qualche pubblica autorità che possa suffragare o, comunque, avvalorare quanto dedotto da parte attrice.----------------------
L’unico elemento che, a questo punto, appare sicuro riguarda il fatto che fra la fantomatica autovettura ed il ciclomotore condotto dal figlio dell’attrice non c’è stato alcun contatto e il ciclomotore è andato a finire per terra per la presenza di un trasportato che non ha consentito al conducente il pieno controllo del mezzo.------------------------------------------
Sul quantum debeatur.
Senza rinuncia o recesso alle assorbenti eccezioni preliminari si contesta, comunque, la pretesa risarcitoria formulata dall’attrice nell’atto di citazione perché eccessiva, esagerata e non correlata all’effettivo pregiudizio subito. ------------------------------------
Ciò in quanto, non trovano alcun fondamento nei fatti di cui sopra né la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali né tanto meno di quelli morali e biologico della sig.ra ** che vengono, insieme, quantificati in £ 207.250.000.------------------------------
In ogni caso, sarà compito del nominando C.T.U. accertare e valutare le lesioni lamentate dall’attrice secondo i ben noti criteri della medicina legale e cioè: al criterio cronologico, al criterio di efficienza lesiva della descritta dinamica ed infine al criterio di esclusione di altre cause, anche se, fin da subito, appare evidente che alcuni di tali criteri non risultano soddisfatti». -------------
Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «preliminarmente accertare e dichiarare l’assoluta carenza di legittimazione passiva della SAI F.G.V.S. estromettendola dal giudizio e comunque nel merito rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l’atto di citazione notificato in data 31.1.2001 alla SAI s.p.a. quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia vittime della strada». ------
Veniva assunta una prova testimoniale ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.-------------
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ________
Infondata è, sotto un duplice profilo, l’eccezione qualificata dal procuratore della società convenuta come di “difetto di legittimazione passiva”.---------------------
Sotto un primo profilo, infatti, con riferimento alla sua qualificazione giuridica, è pacifico che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall’attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso.
Costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata invece da parte attrice” (Cass. Sez. II, 17 marzo 1995, n. 3110. Di identico tenore anche, fra le tante, Cass. Sez. Lav., 2 febbraio 1995, n. 1188). ----------------
Sul punto, per brevità e fra le moltissime tutte conformi, è opportuno citare ancora Cass. Sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377, per la quale “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo cioè dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accerta-mento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio”, Cass. Sez. I, 6 aprile 1994, n. 3270, per la quale “ove risulti che la parte convenuta è estranea al fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, la decisione negativa sulla relativa domanda deve intendersi adottata per ragioni di merito e non per difetto di legittimazione passiva” e Cass. Sez. I, 20 giugno 1994, n. 5920, per la quale “la questione della mancanza della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, pur se formulata dalla parte in termini di ‘carenza di legittimazione passivà, non attiene ad una condizione dell’azione, ma al merito della causa”.-------------------
Nel caso di specie, la prospettazione della società convenuta è che non ricorrerebbero i presupposti di un suo obbligo risarcitorio in favore dell’attrice. ------------
Ma nessun dubbio vi è sul fatto che, invece, la parte attrice afferma la sussistenza di quei presupposti e chiede che si accerti proprio un obbligo della SAI (oggi FONDIARIA SAI).
E dunque il problema non è quello di individuare il legittimo contraddittore della ** ** (tale essendo certamente la FONDIARIA SAI), ma di stabilire se la pretesa della ** ** nei confronti di quest’ultima sia fondata o no. --------------------------------------
Ed è questa certamente questione di merito.----------------------
E sotto quest’altro profilo – quello del merito della controversia – la parte attrice ha dato prova della sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della sua domanda.
2 ________
Il teste ** ** ** **, escusso alla udienza del 17.3.2003, ha confermato la ricostruzione del sinistro prospettata nell’atto introduttivo del giudizio, riferendo, fra l’altro, in particolare, che «una macchina di colore giallo proveniente dal senso di marcia opposto a quello percorso dal motorino su cui era trasportata l’attrice, giunta all’incrocio con la via Juvara, tagliò improvvisamente la strada al motociclo, svoltando a sinistra. Il motorino andò a sbattere contro la fiancata destra della macchina, che si diede alla fuga».
Evidente è, quindi, la piena ed esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro oggetto del contendere.
3 ________
Irrilevanti sono le considerazioni svolte dal procuratore della FONDIARIA SAI in ordine al fatto che la ** ** potrebbe agire anche nei confronti del guidatore del ciclomotore sul quale viaggiava come trasportata e della compagnia che ne assicurava la R.C.A., perché quella possibilità – con riferimento alla quale, nel caso di specie, andrebbero fatte, peraltro, diverse considerazioni critiche – non esclude sotto alcun profilo il pieno diritto dell’odierna attrice di agire direttamente nei confronti del responsabile del sinistro e, nel caso di specie, in forza dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell’impresa designata per il Fondo di garanzia. -------
4 ________
La deposizione del teste ** ** ** ** è dettagliata, coerente e del tutto convincente. Essa, peraltro, trova un significativo riscontro nel fatto che, come risulta dalle cartelle cliniche prodotte in copia dal procuratore dell’attrice, quest’ultima, nell’immediatezza del fatto, è stata ricoverata presso il reparto di ortopedia dell’Azienda ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino e ha dichiarato ai sanitari che «mentre era a bordo di uno scooter in data odierna (precisamente nella notte fra venerdì 31.7.1998 e sabato 1.8.1998) è stata investita da un’autovettura. A causa dell’incidente la malata perdeva il controllo dello scooter e urtava l’arto inferiore sx e il cranio contro il suolo».
E, considerata, con riferimento alla ricostruzione del fatto, l’approssimazione propria di una cartella clinica che deve solo ricostruire l’anamnesi patologica prossima della malattia, va dato rilievo che immediatamente la ** ** ha riferito di un urto con un’automobile mentre era a bordo di uno scooter ed è difficile ipotizzare che una straniera non specificamente acculturata in materia possa avere ordito una falsa ricostruzione dei fatti tendente a precostituire un’azione in danno del Fondo di garanzia per le vittime della strada nei pochi minuti intercorsi fra l’incidente e l’arrivo, in condizioni di grave malattia, all’ospedale. ---------------------------------------
5 ________
Incomprensibili in fatto e contrarie all’evidenza appaiono le osservazioni – contenute nella comparsa di risposta – secondo le quali risulterebbe «ben strano che gli attori portino a testimoniare una persona, su circostanze molto precise e particolareggiate, senza che questa sia riuscita ad individuare qualche numero di targa dell’autovettura pirata che servisse alla individuazione del proprietario, e, cosa ancor più strana, appare che questi si sia trovato alle 23.30 nel luogo del sinistro».---
Non è possibile, infatti, comprendere come possa essere ritenuto strano – addirittura, molto strano – che una persona si trovi in una via pubblica della città alle ore 23.30, per di più a Catania, le cui strade risultano spesso affollate anche in ore molto più avanzate delle 23.30.----------------------------
Mentre è del tutto verosimile, nella dinamica del sinistro come narrata dal teste, che egli abbia visto l’incidente, ma non abbia potuto rilevare la targa dell’auto investitrice.
6 ________
Contraddittorie sono, poi, le considerazioni di parte convenuta in ordine alla illiceità del trasposto della ** ** sul ciclomotore coinvolto nel sinistro. --------------
Lo stesso procuratore della FONDIARIA SAI, infatti, afferma espressamente nella comparsa di risposta che « la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità di sinistri stradali in cui è coinvolto un ciclomotore, a nulla rileva la presenza di un passeggero trasportato abusivamente, se non viene dimostrato che proprio a causa di tale trasportato il conducente del ciclomotore abbia perso l’equilibrio o non abbia potuto approntare opportune manovre di emergenza» (cfr pag. 2 della comparsa di risposta della SAI). ----------------------------
Ed è pacifico che, nel caso di specie, la presenza della passeggera non ha avuto alcun rilievo causale sul sinistro de quo. -----
Né può pensarsi che chi, per propria colpa esclusiva, investa un ciclomotore e ne ferisca il passeggero possa andare esente da responsabilità e obbligo di risarcimento solo perché quel passeggero era trasportato illegalmente.---------------------------------------------
In presenza di diverse e reciproche violazioni di legge da parte dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale, va dato rilievo, ai fini del giudizio sulle domande risarcitorie, soltanto a quelle (violazioni) che in qualsiasi modo abbiano concorso a causare il sinistro medesimo, restando le altre del tutto irrilevanti in questa sede. ---------------------------------------------
7 ________
Il teste ** ** ** ** ha dato conto anche, in maniera del tutto convincente, delle ragioni per le quali non si è riusciti a identificare l’auto investitrice e non si è fatta intervenire l’autorità di polizia: l’auto ha svoltato ed è fuggita; il teste sopraggiungeva da tergo del ciclomotore e, quindi, non poteva vedere la targa dell’auto che gli mostrava la fiancata destra; nessuno aveva un telefonino per chiamare la Polizia e più urgente era accompagnare immediatamente l’infortunata in ospedale.-------
8 ________
Ha sostenuto il procuratore di parte convenuta nella comparsa di risposta (in un brano già sopra testualmente riportato), che, «tenendo conto del fatto che la sig.ra ** è straniera, questa, se vuole attivare una pretesa risarcitoria avverso il Fondo di garanzia deve – in ossequio del disposto dell’art. 16 delle preleggi – dimostrare che “... lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all’istituto dell’assicurazione, ... l’accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello sull’onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico” (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681)». ------------------
Si tratta di affermazioni infondate sia in fatto che in diritto. --
Per un verso, in fatto, il procuratore dell’attrice ha prodotto in giudizio un fax dell’Ambasciata della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka, con il quale si attesta che: ---------------------------
«a) Tutte le vittime di incidenti stradali hanno il diritto di ricevere risarcimenti o compensazioni in base alla legge di Sri Lanka. La nazionalità delle vittime non precluderà in alcun modo il diritto al risarcimento. La questione dell’esistenza di un accordo di reciprocità fra lo Sri Lanka e il paese di appartenenza della vittima non sorge al momento del pagamento dei danni. ----------------------------
b) Il risarcimento dei danni a una vittima di un incidente stradale viene liquidato senza prendere in considerazione né la nazionalità né la situazione di diritti civili ecc. della vittima stessa. In altre parole qualsiasi vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento senza alcuna discriminazione. --------------------
c) La legge sulle assicurazioni vigente in Sri Lanka accetta il concetto di “Perdita Patrimoniale”. Questo concetto include i danni morali e il risarcimento per la perdita della vita a favore del coniuge sopravvissuto e dei figli minorenni al di sotto dei 18 anni, della persona deceduta.--------------
d) È obbligatoria una assicurazione per danni causati a terzi da pare di tutti gli autoveicoli privati a Sri Lanka in base a quanto disposto dalla sezione 99 (1) del Codice della Strada n. 15 del 1951 emendato dalla legge n. 31 del 1979. Tuttavia l’assenza di questa assicurazione non preclude il diritto al risarcimento da parte della vittima.
e) Gli eredi del defunto hanno diritto a ricevere il risarcimento o le compensazioni direttamente. Il coniuge di una persona deceduta ha il diritto alla metà della compensazione e i figli (minori di 18 anni) hanno il diritto alla rimanenza.
f) Se la vittima non è coniugata, gli eredi prescritti saranno i genitori, le sorelle e i fratelli che avranno diritto al risarcimento». -----------------------------------
Dunque, nel caso di specie, è assicurata la condizione di reciprocità pretesa dalla parte convenuta. --
Sul punto è opportuno sottolineare come la Corte di Cassazione, proprio con la sentenza citata da parte convenuta nel brano della comparsa di risposta sopra riportato, abbia statuito che «in caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve solo dimostrare, ai sensi dell’art. 16 delle disposizioni della legge in generale, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all’istituto dell’assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell’ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno» (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681).-
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Ma va osservato che, per altro verso, la questione posta dalla FONDIARIA SAI è infondata anche in diritto.-----------------
E ciò perché la Costituzione repubblicana, promulgata dopo le disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), preliminari al codice civile, riconosce alcuni diritti a chiunque – cittadino o straniero – e non solo al cittadino. --------------------------------------------
Ed è pacifico che la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione, sia per ragioni connesse al tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative. ---------------
Ora, non può esservi dubbio sul fatto che la vita, la salute e l’integrità fisica sono diritti che la Costituzione italiana riconosce a chiunque (artt. 2 e 32). ----------
Ed è certo che il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di quei beni altro non è che un as petto della titolarità di quei diritti.---------------------
Stupisce davvero che possa anche solo ipotizzarsi che in Italia possa essere offesa senza obbligo di risarcimento l’integrità fisica di uno straniero in ipotesi proveniente da un paese nel quale questa non è garantita o nel quale è sconosciuto il concetto di “risarcimento” o (con riferimento a uno dei fondamenti che si è ipotizzato per l’istituto – di questi tempi enfatizzato e abusato – della reciprocità) il risarcimento non è riconosciuto agli stranieri o magari anche solo agli italiani. -------------------
E lo stesso deve dirsi – anche se in questo giudizio non ha rilievo – delle lesioni della proprietà.-----
Deve escludersi, in sostanza, che possa impunemente essere colpevolmente distrutta, rubata o anche solo danneggiata la proprietà di uno straniero solo perché egli proviene da un paese in cui ciò sarebbe possibile.---------
A riprova e ulteriore approfondimento di tale assunto, basti considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno statuito che, «con riguardo alla prestazione lavorativa effettuata in Italia, il diritto del lavoratore straniero a norma dell’art. 36 cost. alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia, nonché il diritto al riposo e alle ferie, non trova deroga con riguardo al disposto dell’art. 16 delle preleggi (norma di carattere sostanziale, non inerente alla giurisdizione) che subordina la capacità giuridica dello straniero di acquistare diritti alla condizione di reciprocità» (Cass. Sezioni Unite, 4 marzo 1988, n. 2265).--------------------
Dunque, con riferimento ai casi di lesioni personali da sinistro stradale, andranno risarciti anche al danneggiato straniero e senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità i danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale – fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali – e quelli alla sua proprietà (danni in ipotesi patiti da un autoveicolo di proprietà dello straniero, che, ovviamente, non vanno risarciti nell’ipotesi di cui all’art. 19 lettera “a” della legge 990/1969).----------------------------
Alla stregua di tali considerazioni, non possono condividersi le pronunce giurisprudenziali che hanno preteso la verifica della condizione di reciprocità quale presupposto necessario del risarcimento di danni rientranti nel novero di quelli testé elencati: cfr, fra le altre, Tribunale Monza, 1 luglio 2003, in Giur. milanese 2003, 422, che, con riferimento ai danni da lesioni personali, distingue ingiustificatamente fra risarcimento dei danni alla salute e risarcimento dei danni patrimoniali e morali; Giudice di pace Novara, 1 febbraio 2002, in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 584; Tribunale Padova, 5 luglio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2001, I, 660, che assoggetta alla condizione di reciprocità addirittura il risarcimento del danno biologico, così che, dunque, uno straniero in Italia per turismo, proveniente da un paese dove la vita e l’integrità fisica non sono un diritto, potrebbe essere, ad esempio, pestato e gravemente ferito senza obbligo di risarcimento; Tribunale Parma, 28 luglio 1998, in Riv. giur. circol. trasp. 1999, 541; la stessa Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681, già citata ad altri fini; e Tribunale Udine, 27 novembre 1984, in Dir. economia assicur. 1985, 329, che distingue fra danni patrimoniali e danni morali. E vanno condivise, invece: -----------------------------
- Tribunale Roma, 27 settembre 2001, in Giur. romana 2002, 76, per la quale «la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. non è operante allorché il cittadino straniero chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, come quello alla salute, nonché il danno morale e quello patrimoniale derivanti da una lesione della salute»;----
- Tribunale Monza, 8 maggio 1998, in Danno e resp. 1998, 927, per la quale «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti indistintamente gli esseri umani non sono soggetti alla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale»; -----------------------
- Tribunale Siena, 9 febbraio 1993, in Arch. giur. circol. e sinistri 1993, 627, per la quale «anche un cittadino straniero - e senza necessità di alcuna prova positiva della sussistenza della condizione di reciprocità con l’ordinamento giuridico dello Stato di cui è cittadino - è ammesso a godere del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alle lesioni personali subite ad opera di conducente sconosciuto, a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada».----------------------------------
Pacifico è, infine, che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti è riconosciuto dalla nostra Costituzione a tutti indistintamente e senza necessità di reciprocità: cfr sul punto Cass. Sez. II, 7 giugno 1990, n. 5454, dalla quale si traggono ulteriori argomenti a conforto della tesi che l’art. 16 delle preleggi va letto in maniera coordinata con la Costituzione.------------------------------------------
10 ________
A fronte del frequente richiamo che in tante occasioni viene fatto – molto spesso a sproposito –, in questo tempo nel quale i rapporti fra italiani e stranieri sono sempre più frequenti, al principio di reciprocità, può essere opportuno sottolineare che i diritti che la Costituzione riconosce – e non attribuisce – a chiunque sono diritti in questo senso assoluti, non negoziati negoziabili. ----------------
Dunque, essi non possono essere messi in discussione dall’inte-resse – che spesso viene indicato come nobile fondamento della reciprocità – a condizionare i governi di paesi stranieri verso politiche più aperte, più egualitarie, più giuste. -----------------------
Alla stregua del dettato costituzionale, il Popolo italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze riconosce quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né per sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità.-----------------------
E qualora dovesse prendere atto che altri popoli non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali delle persone, se ne dorrà, ma non muterà le proprie convinzioni, le proprie regole di condotta, i propri giudizi, facendosi correo della arretratezza e inciviltà che criticasse in quegli altri, ma riconoscerà il diritto alla vita, alla salute, alla dignità personale, all’integrità fisica e morale non soltanto ai popoli amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a ogni uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel gruppo politico, etnico, sociale, economico, religioso, ecc.. -------------------------------------------
11 ________
Il consulente tecnico dell’ufficio dr Fiorenza ha accertato e riferito che:----------------------------------
«La sig.ra ** ** ** ** risulta aver riportato nell’incidente occorsole in data 1.8.98 una frattura del ginocchio sinistro, con affossamento del piatto tibiale esterno che ha determinato anche un lieve valgismo dell’articolazione del ginocchio, che in relazione alla dinamica del sinistro costituisce il substrato anatomo-funzionale su cui il meccanismo lesivo ha esercitato la sua azione.-----------------
Le predette lesioni sono di natura traumatica ed in rapporto di causalità diretta cronologica e topografica con il sinistro in esame. --------------------------------
I predetti esiti hanno avuto il dovuto riguardo al danno biologico ed al danno alla salute inteso come alterazione dell’integrità psico-fisica della persona, senza comunque ripercussioni sulla capacità lavorativa e incidenze sulle abitudini della predetta, sulla sua vita familiare e sociale. --------
Dato il tempo trascorso dall’evento traumatico, i postumi evidenziati sono da considerare stabilizzati e suscettibili di qualche variazione in peius, cioè di una precoce gonartrosi; condizione quest’ultima che deve essere considerata come variabile non con certezza meritevole di ulteriori trattamenti chirurgici, ma anche di terapie fisiatriche. Interventi chirurgici futuri non sono per il momento previsti. ------
I predetti esiti hanno determinato un danno biologico del 10 % (dieci per cento). Tale complesso lesivo ha inoltre determinato a) un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 55; b) un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 30; c) un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 40.
Gli stessi non incidono sulla capacità lavorativa specifica, e sulla capacità lavorativa generica». --
La relazione del dr Fiorenza appare congruamente e coerentemente motivata e i suoi esiti vanno condivisi. ---------------
12 ________
Seguendo le prassi in uso in questo ufficio, nella liquidazione del danno biologico patito dall’attrice si utilizzeranno i criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (tabelle del 2005) che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro. -
Dunque, per ciascun punto di invalidità permanente andrà pagata alla ** ** la somma base di € 1.467,44, già ridotta con il coefficiente di riferimento per l’età della danneggiata, pari, nella specie, a 0,795 (coefficiente relativo ai 42 anni, considerato che al momento del sinistro la ** ** aveva 41 anni e 7 mesi e si trovava oltre la metà del suo 42° anno di età).
Tale voce di danno va, quindi, liquidata nell’importo complessivo di € 14.674,40.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato, sulla base dei criteri tabellari predetti, un importo di € 65,00. ----------------------------------------
Dunque, per cinquantacinque giorni di I.T.A. va liquidata la somma di complessivi € 3.575,00.------
Per l’invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria viene fatta in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Dunque, per trenta giorni di I.T.P. al 75% va liquidata la somma di complessivi € 1.462,50 e per ulteriori quaranta giorni di I.T.P. al 50% va liquidata la somma di complessivi € 1.300,00. --------------
13 ________
Va risarcito alla ** ** anche il danno morale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, 2° comma, c.p., in considerazione del fatto che le lesioni personali da lei patite sono state causate da una condotta del guidatore dell’auto investitrice che integra gli estremi del reato di lesione colposa e del fatto che quello la cui lesione è oggetto del contendere è bene di rilievo costituzionale – la salute – e «il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale» (Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828). --
Seguendo i criteri tabellari di cui sopra e tenendo conto dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla sua persona, della durata della invalidità temporanea, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico complessivo per un importo pari a € 5.252,98.
14 ________
Il procuratore dell’attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di £ 1.000.000 per spese mediche, ma dell’esistenza e dell’ammontare di quelle spese non ha dato prova alcuna.----------------
La domanda, quindi, non può essere accolta. --------------------
15 ________
Il procuratore dell’attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento di un imprecisato «danno patrimoniale» calcolato come «1/3 del biologico». Si tratta di richiesta incomprensibile.----------------------
La domanda è inammissibilmente generica. Non viene indicato in cosa consista materialmente il danno patrimoniale del quale si chiede il risarcimento e non viene fornito alcun elemento di giudizio per determinarlo. --
Anche questa va, quindi, rigettata. -------------------------------
16 ________
Il danno biologico corrispondente alla invalidità permanente è stato calcolato in complessivi € 14.674,40.---------------
Poiché tale liquidazione è stata fatta utilizzando i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2005 ed è rapportata alla data in cui esse sono state elaborate – 1.1.2005 – e poiché l’evento lesivo è precedente a quella data, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. ---------
Va considerato che è principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. III, 20.6.1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso. --
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo non è quella dell’incidente (1.8.1998) ma quella in cui è terminata la invalidità temporanea. --------------
Poiché la invalidità temporanea è stata, nel caso di specie, di complessivi centoventicinque giorni, la data a cui si deve fare riferimento per questa parte della liquidazione è il 4.12.1998. ----------------
La percentuale di devalutazione utilizzando i più recenti indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 12,7522 % e quel danno alla data del 4.12.1998 è pari a € 12.803,09.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato in complessivi € 6.337,50.---------------
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, diventa, quindi, pari a € 5.508,87.
Il danno morale è stato liquidato nella misura di € 5.252,98. -
In base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo (1.8.1998) e diviene, quindi, pari a € 4.566,15 (indice ISTAT 13,0751 %).-----------------
17 ________
Le somme come sopra liquidate (che costituiscono crediti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data odierna della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). -------------------
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’ISTAT. -
Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene operata per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione complessiva del danno con le decorrenze per ciascuna sopra indicate.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla ** **, dalle date per ciascuna somma pure sopra indicate e fino alla data della presente sentenza (10 giugno 2005), gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare la danneggiata del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all’intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. ---------
Il calcolo della rivalutazione viene fatto – per semplicità – anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, «l’utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all’aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d’acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.).-------------------------------------
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell’evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell’intervallo tra la consumazione dell’illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall’equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un’obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall’art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all’importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).-------------------
Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell’obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11616).
18 ________
In definitiva, quindi, a ** ** ** ** sono dovute le seguenti somme:
A) Danno liquidato all’1.8.1998 (c.d. “aestimatio”): € 22.878,11; ----------------------------------------
B) Rivalutazione maturata (da 1.8.1998 a 10.6.2005): € 3.598,76;-----------------------------------------
D) C.d. “interessi” sulle somme via via rivalutate: € 4.788,68; --------------------------------------------
Somma complessiva do vuta: € 31.265,55. ----------------------
19 ________
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.
Va tenuto conto della nota spese di parte, della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, della disposizione di cui all’art. 6, 1° comma, del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n.127, secondo il quale «nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo (…), nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata» (sicché lo scaglione da applicare è quello da € 25.900,01 a € 51.700,00) e del fatto che i diritti di avvocato vanno corrisposti secondo le tariffe di cui al D.M. Giustizia 5.10.1994, n. 585, ad eccezione di quelli relativi alla redazione della comparsa conclusionale e della nota spese e al ritiro e rideposito del fascicolo di parte che vanno corrisposti secondo le tariffe si cui al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n.127. ------------
Dunque, le spese del giudizio vanno liquidate in complessivi € 5.430,86, di cui € 278,28 per spese vive, € 1.080,07 per diritti, € 3.500,00 per onorari di avvocato ed € 572,51 per rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Oltre alle spese elencate nella nota del procuratore dell’attrice, andranno rimborsate alla ** ** le somme pagate al consulente tecnico dell’ufficio e già liquidate dal giudice istruttore con provvedimento del 3.11.2003 e la somma di € 200,00, documentata nel fascicolo di parte attrice, per spese di consulenza tecnica di parte. ----------------------------------------
P. Q. M.
Il giudice condanna la FONDIARIA SAI s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, a pagare a ** ** ** ** la complessiva somma di € 31.265,55 (trentunomiladuecentosessantacinque/55). -----------------------
Condanna altresì la società convenuta al rimborso, in favore dell’attirce, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 5.430,86 (cinquemilaquattrocentotrenta/86), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché al rimborso delle somme pagate al consulente tecnico dell’ufficio e già liquidate dal giudice istruttore con provvedimento del 3.11.2003 e della somma di € 200,00 per spese di consulenza tecnica di parte. ------------------------------
Deciso in Catania, il 10 giugno 2005.
IL GIUDICE
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2005.

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