Approvato dal senato il ddl di conversione del decreto antiviolenza

Con 244 voti favorevoli, un voto contrario e 20 astenuti, nella seduta pomerdiana del 3 aprile 2007 il Senato ha approvato il ddl 1314 - B di conversione del decreto-legge n. 8, recante "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive".
Il testo prevede, fra l’altro, l’ aumento delle pene da comminare a coloro che si rendano responsabili di atti di violenza. In particolare, in caso di lesioni gravi, gli attuali si passa  4 anni e 6 mesi di reclusione aumenteranno a 10 anni e 6 mesi, mentre per le lesioni gravissime sono previste reclusioni fino a 18 anni. Il provvedimento prevede anche l’introduzione di pesanti sanzioni per chi espone striscioni con contenuto razzista. A ciò si aggiunga la modifica della flagranza di reato, che adesso viene estesa a 48 ore.
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)
dal Ministro dell’interno
(AMATO)
e dal Ministro della giustizia
(MASTELLA)
di concerto col Ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
(V. Stampato n. 1314)
approvato dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2007
(V. Stampato Camera n. 2340)
modificato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 marzo 2007
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

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DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica
Approvato dalla Camera dei deputati
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—-
Art. 1.
Art. 1.
    1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    1. Identico (Si vedano tuttavia le modifiche all’Allegato).
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Identico.
 
 
 
 
 
Allegato
 
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
 
        All’articolo 1:
 
        All’articolo 1:
 
            al comma 1, le parole: «“a porte chiuse“» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»;
            al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
            al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
            al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
            identico;
            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
            identico.
        «3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
 
        3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
 
        3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
 
        3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
 
        All’articolo 2:
        All’articolo 2:
            al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all’articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 6-bis»;
            identico;
            al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
            identico;
        «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 
        “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.“»;
 
            al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
            identico;
            al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
            identico;
            al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
            identico;
            al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
            identico;
            al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
            al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
        Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
        Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
        «Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). – 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.
        «Art. 2-bis. – (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce). – 1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
 
 
        2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
        Soppresso
        3. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: “fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro“.
        Soppresso
        Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). – 1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
        Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). – Identico».
        2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
 
        All’articolo 3:
        All’articolo 3:
            al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
            al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto»; il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
 
            dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 
        «1-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: “, se dal fatto deriva un pericolo concreto“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica“»;
            al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
            identico.
        Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
        Identico
        «Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). – 1. All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
 
            “5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive“».
 
        All’articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,».
        All’articolo 4:
        al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»;
 
            il comma 2 è sostituito dal seguente:
 
        «2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2010“»;
 
            alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88».
        All’articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
        Identico
        «01. All’articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro“».
 
        All’articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6 della presente legge».
        Identico
        All’articolo 7:
        All’articolo 7:
            il comma 1 è sostituito dal seguente:
            identico:
        «1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
        «1. Identico:
        “Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà.“»;
        “Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). – Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.“»;
            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
            identico.
        All’articolo 8:
        All’articolo 8:
 
            al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»;
            il comma 4 è sostituito dal seguente:
            identico:
        «4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
        «4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell’associazione dai comportamenti che lo hanno determinato».
 
        All’articolo 9:
        All’articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000».
            al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000»;
 
            dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
 
        «3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio».
        All’articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
        All’articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
        Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:
        Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:
        «Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). – 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
        «Art. 11-bis. – (Iniziative per promuovere i valori dello sport). – 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
 
        2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
        Art. 11-ter. - (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). – 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell’anno. L’adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
        Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). – 1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “di capienza superiore alle diecimila unità“ sono sostituite dalle seguenti: “di capienza superiore alle 7.500 unità“.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008.
        Art. 11-quater. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). – Identico.
        Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177). – 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
        Art. 11-quinquies. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). – 1. Identico:
            a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva“;
            a)  identica;
            b) la rubrica dell’articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport“;
            b)  identica;
 
            c)  all’articolo 34, comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;
            c) all’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
            d) identico:
        “6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.“;
        “6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.“;
            d) all’articolo 35, comma 2, le parole: “per un periodo da uno a dieci giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo da tre a trenta giorni“;
            e)  identica;
            e) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
            f)  identica.
        “4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo“.
 
        Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo). – 1. All’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto“».
        Art. 11-sexies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo). – Identico».
 
        Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».
 
 
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007 

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