Approvato il DDL Mastella sulla accelerazione del processo civile

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 16 marzo 2007, ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia Clemente Mastella recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile. Il Disegno di Legge intende garantire una maggiore celerità nella conclusone dei giudizi civili attraverso: a) affidamento dell'effettiva direzione del processo al giudice, il quale assicura il rispetto della ragionevole di durata dello stesso (due anni in primo grado, due anni in secondo grado ed un anno in cassazione); b) valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte; c) valorizzazione del principio di lealtà processuale, attraverso la predisposizione di un meccanismo di sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo,ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; d) tendenziale concentrazione delle udienze e riduzione dei termini per il compimento di singole attività processuali; e) previsione secondo la quale l'assenza delle parti in udienza determina immediatamente la cancellazione della causa dal ruolo; f) programmazione fin dall'inizio degli adempimenti processuali, attraverso il c.d. calendario del processo; g) attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni, a garanzia dell'effettività del contraddittorio;
DISEGNO DI LEGGE recante “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile” Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma le parole “lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “diecimila euro”; b) al secondo comma le parole “lire trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantamila euro”. Art. 2. (Modifiche all’articolo 38 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 38 (Incompetenza). L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”. Art. 3. (Modifiche all’articolo 39 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”; b) al secondo comma la parola “sentenza” è sostituita con la parola: “ordinanza”. Art. 4. (Modifiche all’articolo 40 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola “sentenza” è sostituita dalla parola: “ordinanza”. Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 44 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 44. (Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza). L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda. Il reclamo contro l’ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l’ordinanza. Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo contro l’ordinanza del tribunale, e quello contro l’ordinanza della corte d’appello quando pronuncia in unico grado, si propone dinanzi al collegio diversamente composto. Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile”. Art. 6. (Modifiche all’articolo 47 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; b) al quinto comma le parole “notificato il ricorso o” sono soppresse. Art. 7. (Modifiche all’articolo 48 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile le parole “dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o” sono soppresse. Art. 8. (Modifiche all’articolo 49 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 49 del codice di procedura civile la parola “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. Art. 9. (Modifiche all’articolo 50 del codice di procedura civile) 1. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: 5 a) la parola “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”; b) le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quattro mesi”. Art. 10. (Modifiche all’articolo 77 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 77 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale”. Art. 11. (Modifiche all’articolo 88 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 88 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero”. Art. 12. (Modifiche all’articolo 91 del codice di procedura civile) 1. Il primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’offerta di cui all’articolo 185, primo comma, secondo periodo, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”. Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 96 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari”. Art. 14. (Modifiche all’articolo 101 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 101 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Art. 15. (Modifiche all’articolo 115 del codice di procedura civile) 1. Al primo comma dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i fatti non specificamente contestati”. Art. 16. (Modifiche all’articolo 132 del codice di procedura civile) 1. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile le parole “dello svolgimento del processo e” sono soppresse. Art. 17. (Modifiche all’articolo 153 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile o per errore scusabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma. Art. 18. (Modifiche all’articolo 170 del codice di procedura civile) 1. Al secondo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione si applica anche agli atti di impugnazione”. Art. 19. (Modifiche dell’articolo 175 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 175 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento”; b) al secondo comma la parola “Egli” è sostituita dalle seguenti: “Il giudice istruttore”. Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 181 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “ Art. 181. (Mancata comparizione delle parti). Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi con ordinanza non impugnabile dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Se l’attore non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”. Art. 21. (Modifiche all’articolo 182 del codice di procedura civile) 1. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”. Art. 22. (Modifiche all’articolo 183 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dal seguente: “Nell’udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”; b) dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d’ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. c) al sesto comma le parole “il giudice concede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere”; d) il settimo comma è sostituito dal seguente: “Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti”; e) nell’ottavo comma le parole “di cui al settimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al quinto comma”; f) il nono comma è soppresso; g) al decimo comma le parole “di cui al settimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al quinto comma”. Art. 23. (Modifiche all’articolo 185 del codice di procedura civile) L’articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 185. (Tentativo di conciliazione). Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia. Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. Quando le parti si sono conciliate si forma un processo verbale della conciliazione conclusa ed il giudice dichiara estinto il giudizio. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo”. Art. 24. (Modifiche all’articolo 187 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 187, terzo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell’articolo 279, primo comma”. Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 191 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 191, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 191. (Nomina del consulente tecnico). Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, commi quinto o settimo, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”. Art. 26. (Modifiche all’articolo 195 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 195 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente”. Art. 27. (Modifiche all’articolo 203 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 203 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: “In alternativa alla delega, il giudice istruttore, su istanza congiunta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine stabilito, le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato. La deposizione contiene le informazioni di cui all’articolo 252, primo comma. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio, e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito dal giudice, questi può condannarlo ad una pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 255, primo comma. Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato”. Art. 28. (Modifiche all’articolo 279 del codice di procedura civile) All’articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”. b) al secondo comma, numero 1), sono soppresse le seguenti parole: “o di competenza”. Art. 29. (Modifiche all’articolo 295 del codice di procedura civile) 1. Dopo il primo comma dell’articolo 295 del codice di procedura civile è inserito il seguente: “L’ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all’articolo 44”. Art. 30. (Modifiche all’articolo 305 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 305 del codice di procedura civile le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quattro mesi”. Art. 31. (Modifiche all’articolo 307 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “quattro mesi”; b) al terzo comma, la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza”. Art. 32. (Modifiche all’articolo 310 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile le parole “e quelle che regolano la competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e le ordinanze che pronunciano sulla competenza”. Art. 33. (Modifiche all’articolo 323 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 323 del codice di procedura civile le parole “oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse. Art. 34. (Modifiche all’articolo 324 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 324 del codice di procedura civile le parole “né a regolamento di competenza,” sono soppresse. Art. 35. (Modifiche all’articolo 327 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi otto mesi”. Art. 36. (Modifiche all’articolo 339 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: “Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione”. Art. 37. (Modifiche all’articolo 342 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 342, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall’articolo 163. Esso deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato”. Art. 38. (Modifiche all’articolo 345 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole “nuovi mezzi di prova” sono aggiunte le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti”. Art. 39. (Modifiche all’articolo 354 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Rimessione al primo giudice)”; b) al primo comma le parole “Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente,” sono soppresse; c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di quattro mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto”. Art. 40. (Modifiche all’articolo 360 del codice di procedura civile) 1. Il numero 2) del comma 1 dell’articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato. Art. 41. (Modifiche all’articolo 382 del codice di procedura civile) 1. Nella rubrica dell’articolo 382 del codice di procedura civile le parole “e di competenza” sono soppresse. 2. Il secondo comma dell’articolo 382 del codice di procedura civile è abrogato. Art. 42. (Modifiche all’articolo 385 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile le parole “o per violazione delle norme sulla competenza” sono soppresse. Art. 43. (Modifiche all’articolo 392 del codice di procedura civile) 1. All’articolo 392, primo comma, del codice di procedura civile le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”. Art. 44. (Inserimento dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile) 1. Dopo l’articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente: “Art. 614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. Con il provvedimento di condanna all’adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all’avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.”. Art. 45. (Modifiche all’articolo 669-octies del codice di procedura civile). 1. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”; b) al settimo comma le parole “primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”. Art. 46. (Procedimento sommario non cautelare) 1. Dopo il Capo III, del titolo I, del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente: CAPO III – bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE Art. 702-bis. Procedimento sommario di cognizione. – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o rilascio di cose. Il ricorso contiene l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l’indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell’udienza assegnando un termine all’istante per la notificazione del ricorso ed un termine per la costituzione del resistente. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni. L’ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con l’ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite. Contro l’ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. L’ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al comma seguente. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell’ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l’ordinanza diventa irrevocabile. In caso di reclamo, il termine previsto dal comma precedente decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell’ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo. Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi precedenti se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell’ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile”. Art. 47. (Modifiche all’articolo 819-ter del codice di procedura civile) 1. All’articolo 819-ter, primo comma, del codice di procedura civile il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d’arbitrato è reclamabile a norma dell’articolo 44”. Art. 48. (Modifiche all’articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ) 1. All’articolo 70-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “I commi precedenti si applicano anche alle controversie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. In mancanza dell’invito previsto dal primo comma o dell’adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie”. Art. 49. (Inserimento dell’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) 1. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: “Art. 81-bis. Il giudice comunica tempestivamente al capo dell’ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo”. Art. 50. (Modifiche all’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) 1. All’articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile dopo le parole “questi la dichiara” sono inserite le seguenti: “,anche d’ufficio,”. Art. 51. (Modifiche all’articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) 1. L’articolo 118, primo comma delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, n. 4) del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Art. 52. (Introduzione del Capo VI, del titolo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) 1. Dopo il Capo V, del titolo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: CAPO VI DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Art. 152-bis. Durata del processo. – “Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all’oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare”. Art. 53. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102) 1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 è abrogato. Art. 54. (Modifiche al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) 1. Al primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 sono anteposte le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70- ter, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile,”. Art. 55. (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”. Art. 56. (Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato) 1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all’uopo delegato, ovvero dell’Avvocato distrettuale dello Stato. Art. 57. (Abrogazioni) 1. Gli articoli 42, 43, 46, 184, 184-bis e 353 del codice di procedura civile e l’articolo 187 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 58. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 come modificati dalla presente legge. 3. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli primo, secondo e terzo del codice di procedura civile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. Art. 59. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

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