Approvato il pacchetto sulla sicurezza stradale

In data 16 marzo 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto per la sicurezza stradale ispirato al principio “Chi guida non beve”. Il piano che si articola in tre punti prevede il rafforzamento dei controlli stradali contro chi guida dopo aver bevuto o consumato droga; l´affermazione del principio del bobby, il guidatore designato che non beve, che sarà attuato anche attraverso un protocollo firmato con i gestori dei locali notturni e con i produttori e venditori di sostanze alcoliche ed il rafforzamento delle sanzioni contro i comportamenti che più incidono sugli incidenti stradali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, proposto dal Ministro dell´Interno Giuliano Amato e dal Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi, contenente alcune variazioni al codice della strada per prevenire gli incidenti causati dal consumo di alcool e stupefacenti e per arginare il fenomeno delle stragi del sabato sera.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo 2007) Articolo 1 Modifiche all’articolo 117 Codice della Strada 1. All’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 1 è soppresso; b. dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a far data dal 1° giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi dell’articolo 188, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo."; c) nel comma 3 le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "al comma 2 e 2-bis" ; d. nel comma 5 le parole ",e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole "da euro 74 a euro 296" sono sostituite con le parole "da euro 148,00 a euro 594,00". Articolo 2 Modifiche all’articolo 142 in materia di velocità dei veicoli 1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. nel comma 6, dopo le parole "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" sono aggiunte le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati"; b. il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI"; c. dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."; d. Il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate"; e. Il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". Articolo 3 Modifiche all’articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida 1. All’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Dalla violazione prevista dal comma 2 consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi.". Articolo 4 Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada 1. All’art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "E’ soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l’estratto del registro di servizio, o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato."; b. nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485"; c. nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570"; d. il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l’estratto di servizio o copia dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.". 1. All’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel comma 22, primo periodo, le parole "sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "revoca della patente di guida". 2. All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo del comma 3 le parole "da euro 143,00 a euro 570,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a euro 1.485,00". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l’estratto del registro di servizio, o copia dell’orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato,"; b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole "salvo che il fatto costituisca reato" sono soppresse. 3. Alla tabella dei punteggi annessa all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche: a) i riferimenti all’articolo 142 sono sostituiti dai seguenti: - comma 8 punti 5 - commi 9 e 9 bis punti 10 b) i riferimenti all’articolo 174 sono sostituiti dai seguenti: - comma 4 punti 10 - comma 5 punti 10 - comma 7 punti 5 c) il riferimento al comma 19 dell’articolo 176 è soppresso; d) i riferimenti all’articolo 178 sono sostituiti dai seguenti: - comma 3 punti 10 - comma 4 punti 5 e) i riferimenti all’articolo 191 sono sostituiti dai seguenti: - comma 1 punti 8 - comma 2 punti 4 - comma 3 punti 8 Articolo 5 Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti 1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 223."; b. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Qualora viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l’organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice, dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell’art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, secondo le disposizioni del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all’organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo."; "2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica."; "2-quater Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti."; c. nel comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187."; d. nel comma 6, le parole: "ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis." Di seguito sono aggiunte le seguenti parole: " Agli stessi fini è considerato in stato di ebbrezza chiunque, avendo conseguito patente di guida da non più di tre anni, all’esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini del computo dei tre anni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218 – bis, comma 3."; e. il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.". 1. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 223."; b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell’art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 186."; "1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186 comma 2 -quater."; c. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore."; d. il comma 7 è soppresso; e. il comma 8 è sostituito dal seguente: " 8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2 bis.". Articolo 6 Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida 1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: " 218 bis (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati) 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive. 2. Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dal conseguimento della patente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.". 2. All’articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "previsti dall'art. 187" sono sostituite con le seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187"; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi."; "1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida."; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri o del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 218.". Articolo 7 Misure urgenti per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati 1. Dopo l’articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "224-ter (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza a ipotesi di reato) 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213 in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni secondo la procedura di cui all’ articolo 214 in quanto compatibile. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’ articolo 214 in quanto compatibili. 5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 ed il fermo amministrativo di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205. 6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.". Articolo 8 Misure alternative alla pena detentiva 1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dagli articolo 186 e 187 del Codice della Strada, come modificati dalle norme dell’articolo 3 del presente disegno di legge a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e delle politiche giovanili, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali ed alle loro famiglie . Articolo 9 Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade 1. Nelle more della realizzazione dei necessari ed opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad immediati interventi di natura manutentiva, modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla loro percorrenza. Su tali strade, le Amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente ad interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica, ed ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. Articolo 10 Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative 1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prima dell’entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, a 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia. Articolo 11 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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