Carattere di originalità ed innovazione del software

Con sentenza n. 581 del 12 gennaio 2007, la Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della originalità del software, determinando i criteri di valutazione della stessa.
In particolare la S.C. premettendo che la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, si pone anche per essi la necessità di stabilire se l’opera(ossia il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ma con due importanti precisazioni: che la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (si vedano tra le altre, in argomento, Cassazione 20925/05, e 11953/93).
Detto questo, a detta della Corte, posto che i software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base, è pur vero che un programma informatico può caratterizzarsi per innovazione ed originalità, in quanto il suo creatore ha adattato l’archittettura applicativa tipica al caso ed all’ambiente tecnologico specifico. Ne consegue, pertanto, che la specificità di un programma software che pure presenti un'architettura di base comune ad altri sistemi risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico.

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