Contratto atipico di sky-pass - responsabilità gestore impianto

Con sentenza n. 2563 del 06/02/2007, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso da uno sciatore contro il gestore di un impianto sciistico, per i danni dal medesimo subiti nell’esercizio della attività, si è espressa, fra l’altro, enunciando un principio di diritto in tema di qualificazione atipica del contratto di “sky –pass”. Secondo la S.C., il contratto di sky-pass presenta caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume, anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto predetto. Ne consegue, pertanto, afferma il Collegio che con il predetto contratto il gestore dell’impianto, in quanto obbligato alla manutenzione in sicurezza della pista, può essere chiamato a rispondere, ai soggetti che con il gestore hanno stipulato il contratto di sky- pass, dalla cattiva manutenzione, sulla base delle norme che governano la responsabilità per inadempimento. La Cassazione ha richiamato integralmente quanto espresso in motivazione da una sentenza pronunciata dal Tribunale di Pinerolo il 18 ottobre 2001, affermando che il contratto di sky – pass, avendo per oggetto non solo il trasporto per la risalita ma anche l’utilizzazione della pista, rende il gestore responsabile dei vizi delle medesime, della cui manutenzione in sicurezza il predetto gestore assume la responsabilità

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