danno da vacanza rovinata - passeggeri traghetto -

Con sentenza n. 3462 del 15 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale, c.d. “da vacanza rovinata”, di alcuni passeggeri di un traghetto costretti, a causa di un previsto e prevedibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, ad un pernottamento di fortuna. Secondo la S.C., che ha confermato la decisione del giudice di merito, la compagnia di navigazione, omettendo di imbarcare i passeggeri sulla nave di un’altra compagnia, è stata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, violando il principio di buona fede e correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale. Il Collegio ha, quindi, ritenuto che, data la condotta negligente della compagnia, essa fosse responsabile sia in via contrattuale che in via extracontrattuale.

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