Deve essere risarcita la cliente che nel supernmarcato sia caduta su una chiazza di detersivo liquido

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4476

La responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attivita' o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilita', del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilita' e' esclusa solo dal caso fortuito, che puo' essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Nella fattispecie deve essere risarcita la cliente che nel supernmarcato sia caduta su una chiazza di detersivo liquido. Difatti chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CI. MA. PI. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STEFANO JACINI 68, presso lo studio dell'avvocato VALERIANI FABIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SM. S.R.L. (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. GE. DA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1455/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 21/02/2005, depositata il 01/04/2005 R.G.N. 2988/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato FABIO VALERIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso con l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono cosi' ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Ci.Ma. Pi. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma SM. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il (OMESSO) allorche', mentre si trovava all'interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.

Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigetto' la domanda.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d'appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, Ci.Ma. Pi. , formulando tre motivi.

Resiste con controricorso SM. s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilita' della controparte ex articolo 112 cod. proc. civ..

Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli articoli 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell'evocata responsabilita' del custode. E invero il giudice d'appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l'evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l'ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.

1.2 Col secondo mezzo l'impugnante lamenta violazione dell'articolo 1176 cod. civ..

Considerato invero che, ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, cosi' impedendo eventi dannosi per i clienti.

1.3 Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilita' della controparte ex articolo 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilita' del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l'esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.

2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall'esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un'ipotesi di responsabilita' aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarira'), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.

Esse sono fondate per le ragioni che seguono.

3 I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimita', governano la materia, possono cosi' riassumersi: la responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attivita' o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilita', del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilita' prescinde, altresi', dall'accertamento della pericolosita' della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che puo' essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende piu' congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilita' (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilita' in questione non esige, per essere affermata, un'attivita' o una condotta colposa del custode, di talche', in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

4 Assodato, dunque, che la responsabilita' ex articolo 2051 cod. civ..

e' quella dettata dall'articolo 1227 cod. civ., comma 1.

Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneita' causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosita' della cosa, sicche' tanto meno essa e' intrinsecamente pericolosa, tanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilita' del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

5 Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perche' il liquido era visibile sul pavimento, di talche', esclusa la sussistenza di un'insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.

Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.

E invero l'affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costitui' elemento idoneo a interrompere il nesso di causalita', deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.

In tale contesto e' del tutto plausibile che il danno sofferto dalla Ci. sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talche', nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterra' ai seguente principi di diritto:

- la responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attivita' o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilita', del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;

tale responsabilita' e' esclusa solo dal caso fortuito, che puo' essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;

- il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non puo' prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalita' che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Resta assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
 

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