Deve ritenersi esclusa la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda la violazione del diritto soggettivo al ricongiungimento per motivi di famiglia

La giurisprudenza ha costantemente affermato che rientrano nell'ambito della cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla violazione del diritto soggettivo alla coesione familiare, in qualunque forma vengano proposte. Rilevato, quindi, che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia, sia se l'impugnazione riguardi un provvedimento espresso di dinieg, un atto di ritiro di una precedente determinazione favorevole, il silenzio su un'istanza di rilascio di un provvedimento positivo o sulla richiesta di adottare un atto di secondo grado, atteso che come già chiarito - oggetto della contestazione è comunque l'esercizio di un potere che incide su un diritto soggettivo, quello alla coesione familiare (Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma, Sentenza del 17 ottobre 2008, n. 9010).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda Quater

composto dai signori magistrati:

Dott. Lucia Tosti Presidente

Dott. Renzo Conti Consigliere

Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8798/08, proposto da Ar. Xh., rappresentata e difesa dall'Avv. Mo. Me. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ro., Viale Di Va. Au. n. (...).

contro

la QUESTURA DI Ro. in persona del legale rappresentante p.t.,

il MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Ro., Via De. Po. n. (...).

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento emesso il 5 marzo 2008 e notificato in data 28/6/08, con il quale il Questore della provincia di Ro. ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente ha ritirato il precedente permesso recante il numero GI157440, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti costituite gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 26 comma 4 della L. 1034/71, come modificato dall'art. 9 della L. 205/00;

Avvertite le parti sulla possibilità di adottare una decisione semplificata in ordine al ricorso in epigrafe;

Considerato che con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Ro. ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, rilasciatole per cure mediche, ai sensi dell'art. 19 della L. 40/98 (in quanto in attesa del primo figlio), in permesso di soggiorno per coesione familiare con il marito, cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno;

Considerato che il ricorso rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 dispone che Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede....

Rilevato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che rientrano nell'ambito della cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla violazione del diritto soggettivo alla coesione familiare, in qualunque forma vengano proposte;

Rilevato, quindi, che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia, sia se l'impugnazione riguardi un provvedimento espresso di diniego (come nella fattispecie), un atto di ritiro di una precedente determinazione favorevole, il silenzio su un'istanza di rilascio di un provvedimento positivo o sulla richiesta di adottare un atto di secondo grado, atteso che come già chiarito - oggetto della contestazione è comunque l'esercizio di un potere che incide su un diritto soggettivo, quello alla coesione familiare (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 4.6.2007 n. 5116; TAR Catania n. 1025 del 16.6.2005; TAR Valle d'Aosta n. 39 del 18.3.2005).

Ritenuto, quindi, che il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario (come peraltro indicato nello stesso provvedimento impugnato);

Pertanto, in applicazione di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/07, il Collegio rimette le parti dinanzi al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente, a condizione che la causa venga riassunta, in analogia con quanto disposto dall'art. 50 c.p.c. per la competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione o se anteriore, della notificazione della sentenza (Cons. Stato Sez. VI 19/6/08 n. 3065);

Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato in considerazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti davanti al giudice ordinario per l'instaurazione del giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla data di comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.

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