Diritti degli stranieri: la legge che subordina il diritto alla pensione di inabilit? al possesso del permesso di soggiorno non ? retroattiva

Con sentenza del 6 ottobre 2006 n.324, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimit? costituzionale dell'art.80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria 2001, e dell'art. 9, comma 1, del T.U. sull'immigrazionein riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35,terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, la questione di legittimit? si era posta con riferimento alla disposizione della finanziaria 2001, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto agli stranieri alla pensione di inabilit? al possesso del permesso di soggiorno ed alla possibile applicabilit? di tale disposizione anche a coloro i cui ratei di pensione siano gi? stati erogati al momento dell'entrata in vigore della legge.
La Corte ha precisato che:
- il diritto alla pensione d'inabilit?, costituente
prestazione assistenziale, ? disciplinato direttamente dalla legge e d? luogo a
un rapporto di durata, nell'ambito del quale sorgono i diritti alla riscossione
dei ratei della prestazione, assoggettati, questi ultimi, appunto al regime
delle prestazioni periodiche.

-in linea di principio, quindi, al legislatore ? consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello in oggetto, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all'an, sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purch? esse non siano in contrasto con principi costituzionali e, quindi, non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale.

- tuttavia, il rilievo del suindicato potere del legislatore non implica che,ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata avente tali caratteristiche, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti gi? costituiti sulla base della previgente normativa.
Se ? vero che il principio di irretroattivit? ha fondamento costituzionale soltanto per quanto concerne le norme penali, ? altrettanto vero che esso costituisce un criterio generale cui uniformarsi in carenza di deroghe (art. 11 disposizioni sulla legge in generale).
In definitiva si deve ritenere che la norma delle cui legittimit? si ? dubitato non ? applicabile ai rapporti di durata gi? venuti ad esistenza.

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