E' illegittima la pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti a seguito di rifiuto di pagamento di un assegno denunciato come smarrito se la Banca non ha precisato al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno

Tribunale Roma, Sezione 11 civile, Sentenza 13 marzo 2012, n. 5255

Se all'esito di un esame esterno della firma di traenza, risulti evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo "specimen" della firma depositato presso la banca del correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno, ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è alcun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest'ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quello. Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (art. 2 legge n. 77/1955), con la ulteriore conseguenza di avere fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico dott.ssa Pasqualina Condello ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 59714 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 posta in decisione all'udienza del 21.11.2011 e vertente

Tra

Tr. S.r.l., in persona dell'amministratore unico, Ro.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Viale (...) presso lo studio dell'avv. Gi.Ma. che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione

Attrice

E

Ba.Po. S.p.A., con sede in Novara, via (...), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Do.De., elettivamente domiciliata in Roma, via (...) presso lo studio dell'avv. An.Pe. del foro di Roma che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione notificato

Convenuta

e nei confronti di

To.Si., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Fe. e Ro.Ba. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale (...), giusta delega in calce all'atto di citazione notificato

Convenuta

Oggetto: cancellazione protesto e risarcimento danni.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20.9.06 alla Ba.Po. S.p.A. ed in data 15.9.06 a To.Si., la Tr. S.r.l. esponeva che:

- svolgeva attività di vendita di autovetture nuove ed usate nei locali siti in Roma via (...) ed amministratore unico della società era Ma.Ro.; era titolare, presso la Ba.Po., agenzia n. 14 di Roma, del conto corrente n. (...) in data 17.6.02 Ma.An., padre dell'amministratore unico, aveva denunciato alla Questura di Roma il furto della sua valigetta contenente documenti e vari blocchetti di assegni; in data 18.6.02 Ma.An., ad integrazione della precedente denuncia, specificava che erano stati sottratti quattro carnet di assegni relativi al c/c n. (...) intestato alla Tr. S.r.l.;

- successivamente la società attrice era venuta a conoscenza che a suo carico risultavano protestati n. 3 assegni, e precisamente l'assegno n. (...) dell'importo di Euro 2.012,66 emesso a favore della società Er. S.r.l. con firma leggibile "As.Ma.", protestato in data 22.8.02 dal Notaio Si.To., l'assegno n. (...) dell'importo di Euro 2.012,66, emesso in favore della società Er. S.r.l. con firma leggibile "As.Ma.", protestato in data 22.8.02 dal Notaio Si.To., e l'assegno n. (...) dell'importo di Euro 2.055,00 emesso in favore di Il. con firma leggibile "As.Ma.", protestato in data 6.9.02 dal Notaio Si.To.;

- gli assegni protestati erano gli stessi dei quali era stato denunciato il furto in data 17 giugno 2002;

- in data 5.2.04, essendo riuscita ad ottenere copia degli assegni protestati, aveva presentato denuncia innanzi alla Procura della Repubblica di Roma ed in data 4.11.05 era stato notificato all'amministratore unico della Tr. S.r.l. avviso della richiesta di archiviazione relativa al procedimento penale iscritto a carico di St.Cl.;

- era pendente dinanzi al Tribunale di Novara procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 648 c.p.;

- tutti e tre gli assegni protestati erano stati sottoscritti con nome leggibile "As.Ma." e non con il nominativo del correntista e dal verbale di sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria dal direttore della agenzia n. 14 di Roma della Ba.Po. risultava che lo stesso aveva espressamente dichiarato che i titoli non erano in possesso dell'agenzia in quanto gli stessi erano "stati protestati per firma apocrifa e con regolare denuncia di furto";

- il Notaio Si.To., dopo avere ricevuto dalla Ba.Po. gli assegni posti all'incasso e risultati rubati e copia della denuncia di furto, aveva protestato due dei tre assegni utilizzando come causale "assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato" e per il terzo assegno la causale "assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen"; successivamente lo stesso Notaio, in data 15.4.03, aveva presentato una istanza presso il Tribunale Civile di Roma chiedendo la rettifica del motivo del mancato pagamento degli assegni. La società attrice, evidenziando che nell'ipotesi in cui l'assegno rubato fosse stato sottoscritto con nome totalmente diverso da quello del correntista, il protesto doveva essere levato a nome del firmatario e che la sua iscrizione nel Bollettino Ufficiale e nel Registro Informatico dei Protesti le aveva cagionato ingenti danni, sotto il profilo della lesione della reputazione e del buon nome commerciale, atteso che alcune società finanziarie che svolgevano attività di credito al consumo avevano interrotto ogni rapporto commerciale, chiedeva la cancellazione del suo nominativo dal Bollettino Ufficiale dei Protesti e dal registro informatico dei protesti e la condanna in via esclusiva o in solido delle parti convenute al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la Ba.Po. S.p.A. mediante deposito di comparsa di risposta con la quale eccepiva in via preliminare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della C.C.I.A.A. e della Banca d'Italia e, nel merito, replicava che essa aveva agito correttamente, atteso che, dopo avere appurato che la firma apposta in calce agli assegni era relativa ad un nominativo diverso da quello del correntista, aveva provveduto a respingere gli assegni utilizzando la causale ritenuta corretta dalla società attrice e, proprio al fine di evitare che il nominativo del correntista venisse, per errore, protestato, aveva indicato solamente il conto ma non anche il nominativo del suo titolare; contestava in ogni caso la domanda di risarcimento danni formulata dalla attrice per difetto di prova.

Rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio anche To.Si. mediante deposito di comparsa di risposta con la quale evidenziava che:

- nessun rapporto era intercorso tra la società attrice ed il Notaio, sicché nessuna domanda di risarcimento danni poteva essere avanzata;

- la Banca non aveva inviato il titolo con la indicazione della causale da utilizzare per la levata; il presentatore aveva semplicemente indicato che la firma era sconosciuta;

- non avendo avuto espressa indicazione da parte dell'istituto bancario che il traente era soggetto diverso dal correntista, aveva levato protesto nei confronti di quest'ultimo, provvedendo alla rettifica sul registro e nel bollettino solo successivamente alle precisazioni ricevute;

- d'altra parte i poteri di firma del correntista non risultavano verificabili da parte del Notaio nell'espletamento del suo incarico professionale, né si era verificato un errore nella trascrizione della dichiarazione dell'istituto di credito al Presentatore incaricato dal Notaio.

Il Notaio, deducendo pure che la società attrice non aveva fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza del protesto, chiedeva il rigetto della domanda attrice e della domanda di manleva formulata dalla Banca convenuta.

Il Giudice, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla parte attrice in corso di causa, ordinava in via di urgenza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma di provvedere alla cancellazione del nominativo della società attrice dal Bollettino Ufficiale dei Protesti e dal Registro Informatico dei Protesti.

Concessi i termini di cui al 6 comma dell'art. 183 c.p.c., il giudice decideva sulla ammissibilità dei mezzi di prova; escussi i testi, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed alla udienza del 21.11.2011 la tratteneva in decisione.

In via preliminare, non deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti della CCIAA di Roma.

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha statuito che "il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali ed assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di Commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento dell'illegittimità della levata di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata.

Ne consegue che, svolgendo la Camera di Commercio in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni compiti meramente materiali ed esecutivi, essa non è parte necessaria del presente giudizio e la eventuale pronuncia di illegittimità del protesto ed il conseguente ordine di cancellazione del nominativo dal Bollettino dei Protesti spiegano effetti anche nei confronti della Camera di Commercio, per la parte relativa all'obbligo di cancellazione, pur non avendo essa partecipato al giudizio.

Deve pure essere disattesa la istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca di Italia, atteso che la parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda di cancellazione del suo nominativo e di quello dell'amministratore dalla C.A.I., come risulta dal verbale di udienza del 23.11.06, fissata nella fase cautelare, e dal verbale di udienza del 19.2.07.

Nel merito, risulta incontestato tra le parti che in data 17.6.2002 la società attrice abbia subito il furto di diversi carnet di assegni e che tra gli assegni trafugati vi fossero anche quelli oggetto di protesto; è altresì pacifico che gli assegni sono stati protestati e che sugli stessi risultava apposta la firma leggibile "As.Ma.".

Come risulta dalla visura della Camera di commercio depositata dalla attrice (doc. 15 del fascicolo di parte), gli assegni oggetto di causa sono stati protestati utilizzando nell'ambito della causale "assegno denunciato smarrito o rubato" la motivazione "assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen".

La Suprema Corte di Cassazione, decidendo altri casi analoghi a quello in esame, ha precisato che nella ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata falsificata la firma dell'emittente, deve tenersi distinto il caso della contraffazione della firma del correntista (al quale resta assimilato quello della firma del tutto illeggibile), dal caso di sottoscrizione con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto. Ora, mentre nelle prime due ipotesi il protesto deve necessariamente, ciò desumendosi dall'art. 62 della legge assegni, essere riferito alla posizione del titolare del conto, così che non può essere levato, e successivamente iscritto nel relativo elenco, se non al nome di quest'ultimo (ossia il correntista), nella seconda evenienza il protesto dev'essere levato con riferimento al nome del traente inesistente o ignoto ed altresì, necessariamente, non con riferimento al conto di conto corrente" (Cass. 2003/6006).

Nella fattispecie in esame è indubbio che non si discute della ipotesi di firma di traenza apocrifa, ma piuttosto della ipotesi di sottoscrizione con un nome leggibile di persona diversa dalla intestataria del conto di traenza, con la conseguenza che il protesto avrebbe dovuto essere levato non a nome dell'intestarlo del conto corrente, bensì a nome della persona che aveva apposto la firma di traenza.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito con la sentenza del 2010 n. 16617 nella quale è stato affermato che "... nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto, si che non sia possibile in alcun modo ingenerare nella banca trattaria il dubbio della apparente riferibilità dell'assegno a costui, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome perché è sufficiente, ai fini predetti, che sia levato a nome di colui che risulta avere emesso l'assegno ...., senza che ciò comporti l'inosservanza delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Industria e del Commercio per l'uniforme applicazione della legge n. 77 del 1955, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari a cura della C.C.I.A.A. sul Bollettino Ufficiale, in quanto l'art. 4 della circolare (838/c del 3 maggio 1955) prescrive l'indicazione del nominativo dell'emittente, anche apparente, degli assegni non pagati, e non già del titolare del conto su cui sono stati tratti ...".

Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione deve ritenersi acclarata la illegittimità del protesto levato a carico della società attrice e della conseguente sua iscrizione nel Bollettino dei Protesti e nel Registro Informatico dei Protesti, risultando chiaramente possibile escludere la riconducibilità della firma di traenza al correntista, in quanto del tutto diversa da quella del correntista.

Il provvedimento adottato in sede cautelare in data 27.11.2006, con il quale è stato ordinato alla CCIAA di Roma di provvedere alla cancellazione del nominativo della Tr. S.r.l. dal Bollettino dei Protesi e dal registro informatico dei protesti, deve pertanto essere confermato.

Premesso ciò, si impone di verificare se la responsabilità della illegittimità del protesto debba essere addebitata ad una soltanto o ad entrambe le parti convenute in giudizio.

Al riguardo, infatti, la Ba.Po. sostiene che la responsabilità ricade solo in capo al Notaio che avrebbe erroneamente protestato il correntista, mentre il Notaio assume che la responsabilità è da ascrivere alla Banca la quale non avrebbe inviato il titolo con la indicazione della causale da utilizzare per la levata.

Ritiene questo giudice, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che la responsabilità debba essere imputata in via solidale sia alla Banca che al Notaio.

Infatti a carico della Banca sussiste l'obbligo contrattuale all'atto della richiesta del protesto di osservare le disposizioni normative prescritte dalla legge e dunque di non limitarsi al rispetto formale di esse nell'indicare al pubblico ufficiale i dati prescritti, ma adottando, secondo il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il cliente, le opportune cautele onde evitare di arrecargli un pregiudizio ingiusto.

Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, se all'esito di esame esterno della firma di traenza, risulti evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo "specimen" della firma depositato presso la banca del correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno, ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa (Cass. 2010/16617, Cass. 2003/6006) e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è alcun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest'ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quello. Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (art. 2 legge n. 77/1955), con la ulteriore conseguenza di avere fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto.

Peraltro, contrariamente a quanto asserito dalla Ba.Po., la sola indicazione da parte della banca trattaria del numero del conto e non anche del nominativo del correntista non esclude la sua responsabilità, in quanto, come già detto, qualora la firma di traenza apposta sull'assegno indichi un nome leggibile completamente diverso da quello del titolare del conto di traenza, la banca ha l'onere di dichiarare che di quel conto è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno (Cass. 2003/6006).

Esaminando le relate di protesto si evince che la Banca trattaria ha dichiarato di non poter pagare l'assegno perché "denunciato rubato - firma non conforme" o perché "denunciato rubato - firma sconosciuta", sicché è evidente che è ravvisabile la responsabilità della Ba.Po., il cui funzionario addetto al servizio non ha assolto all'onere di dichiarare al presentatore del titolo la assoluta diversità del firmatario rispetto al correntista, oltre alla non corrispondenza allo specimen.

Quanto poi al Notaio, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi sussistente la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza ed il nome del titolare del conto corrente, poiché nell'adempimento dei suoi obblighi a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto (art. 47 legge n. 89 del 1913), con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno (tanto che anch'egli è legittimato, unitamente all'azienda di credito, ai sensi della legge n. 349 del 1973, art. 12, a chiedere la cancellazione del protesto illegittimo), con la conseguenza che la violazione di tali obblighi determina il risarcimento dei danni che ne sono derivati (Cass. 2010/16617).

Nella fattispecie risulta che il Notaio To. ha utilizzato nell'ambito della causale una motivazione non corretta, senza avvedersi che la firma di traenza apposta non era in alcun modo riconducibile all'intestatario del conto corrente. E' altresì provato che in data 15.4.2003 lo stesso Notaio ha presentato una istanza di rettifica della motivazione precedentemente indicata nel protesto chiedendone la correzione con la motivazione "assegno smarrito/rubato con firma correntista contraffatta e non conforme", omettendo di chiedere i dovuti chiarimenti alla Banca e di verificare la correttezza della causale di mancato pagamento.

Pertanto sia l'azienda di credito sia il Notaio sono responsabili, in solido tra loro, dei danni derivanti dalla illegittimità del protesto (Cass. 11103/1998), tenuto conto che nel caso in esame la firma apposta sugli assegni protestati era palesemente non riferibile alla correntista.

Infondata è le deduzione svolta dal Notaio circa la necessità di attivare la procedura amministrativa prevista dall'art. 4 della legge 77/55, in quanto tale procedura non costituisce condizione di procedibilità della azione di accertamento della illegittimità del protesto e della conseguente domanda di risarcimento danni.

Inammissibile è invece la eccezione di concorso di colpa del creditore di cui all'art. 1227 c.c., pure sollevata dal Notaio convenuto, in quanto, trattandosi di eccezione in senso stretto, è stata tardivamente formulata solo in comparsa conclusionale.

La società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità del protesto, deducendo al riguardo che i soggetti con i quali collaborava, dopo essere venuti a conoscenza della iscrizione della società nel Bollettino dei Protesti, hanno interrotto qualsiasi rapporto commerciale.

Il teste An.Ma., sentito alla udienza del 19.6.08, ha confermato che la Co., società finanziaria con la quale la Tr. S.r.l. collaborava da molti anni, consentendo ai clienti di pagare ratealmente il prezzo delle autovetture acquistate, a seguito del protesto non ha più voluto continuare ad erogare i finanziamenti ai clienti. La circostanza è stata confermata anche dal teste Mi.Pi., sentito alla udienza del 21.9.09, il quale ha riferito di essere venuto a conoscenza di tale fatto proprio dagli ispettori della Co. che gli comunicarono la revoca del mandato perché la Tr. S.r.l. era stata protestata.

Ha inoltre precisato che ".... le concessionarie, per ottenere la convenzione con le società finanziarie, devono presentare una visura ed i documenti dell'amministratore, qualora risultano iscritti protesti la convenzione viene rifiutata, so che alla Tr. venivano rifiutate le convenzioni per tali motivi".

La istruttoria espletata ha dunque consentito di accertare che la odierna società attrice a seguito della iscrizione nel Bollettino Ufficiale dei Protesti non è riuscita ad ottenere convenzioni con le società finanziarie ed ha conseguentemente subito una perdita economica derivante sia dal mancato incasso delle provvigioni che le finanziarie ad essa riconoscevano sui finanziamenti sia dalla riduzione delle vendite delle autovetture. In proposito il teste An.Ma., confermando la circostanza dedotta al capitolo 19 della memoria ex art. 183 c.p.c., ha spiegato che "... avendo la Co. revocato la convenzione per il finanziamento, la Tr. per mantenere la clientela è stata costretta a rivolgersi ad altre concessionarie le quali acconsentivano a far sottoscrivere presso di loro, con le loro finanziarie di fiducia, i finanziamenti richiesti dai clienti della Tr. per l'acquisto delle autovetture ..." ed ha aggiunto che lui stesso ha accompagnato in alcune occasioni i clienti della Tr. presso altri concessionari per far stipulare i contratti di finanziamento.

Tali circostanze hanno trovato ulteriore riscontro nella deposizione resa dal teste Re.Ro., il quale ha dichiarato che ha dovuto rivolgersi alla Mi. S.r.l. di Ostia, non potendo più lavorare con la Tr. S.r.l., con la quale si poteva pagare solo in contanti; ha precisato che "... molti clienti che io presentavo alla Tr. S.r.l. non hanno concluso i contratti proprio per le difficoltà di avere finanziamenti ...".

Anche il teste Al.Be., amministratore della Ol., escusso alla udienza del 5.2.09, ha ribadito di avere effettuato diverse pratiche relative a clienti della Tr. S.r.l., trattenendo le relative provvigioni in favore della società Ol.

Il teste Pi.Mi., concessionario di autovetture (...), rispondendo sul capitolo 19 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., ha riferito "vero quanto mi si legge in quanto per l'espletamento di una pratica di finanziamento occorre la presenza in concessionaria del cliente per la raccolta delle firme e la relativa documentazione per il finanziamento e molti clienti non se la sentivano di venire a firmare presso altra concessionaria, pertanto la Tr. ha annullato svariati contratti. Infatti ci prenotava le autovetture e poi annullava le prenotazioni creando anche a noi svariati problemi..... preciso che quando il finanziamento era fatto da altre concessionarie la Tr. non incassava le provvigioni sul finanziamento ...".

Il teste Am.Ra., cliente della attrice, ha dichiarato che, pur essendosi recato presso la Tr. S.r.l. per acquistare una autovettura, non ha potuto concludere il contratto in quanto gli venne riferito che non si poteva avere il finanziamento perché la Co. aveva rotto i rapporti.

Dalla prova testimoniale raccolta è pure emerso che la società attrice a causa della iscrizione nel Registro dei Protesti non ha potuto instaurare nuovi rapporti con istituti di credito né ottenere finanziamenti, come è stato confermato dal teste Re., il quale ha riferito di avere personalmente accompagnato il legale rappresentante della Tr. S.r.l. presso la Mp. di Ostia Lido per verificare se era possibile ottenere un finanziamento, ma che il direttore della filiale in sua presenza disse che a causa della iscrizione nel bollettino dei protesti non era possibile la concessione del finanziamento. L'altro teste Fa.Ra., dipendente della Ba.Cr., rispondendo sul capitolo 33 della memoria ex art. 183 c.p.c., ha affermato che il legale rappresentante della Tr. S.r.l. chiese di poter aprire un conto corrente presso la Banca per cui egli lavorava all'epoca come responsabile del servizio commerciale d'agenzia, ma che, avendo effettuato dei controlli e richiesto informazioni da cui risultarono protesti a carico della società, alla Tr. S.r.l. non venne aperto il conto corrente perché protestata.

Da quanto sopra detto risulta evidente che la società attrice ha sicuramente subito un danno alla propria immagine e reputazione commerciale a seguito della illegittima iscrizione nel Bollettino dei Protesti, dal quale è poi scaturito un danno patrimoniale, sicché, in via equitativa, tali danni possono essere risarciti nella complessiva somma di Euro 15.000,00, somma già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi maturati sino alla data di deposito della presente sentenza.

Le parti convenute vanno quindi condannate in solido a corrispondere a titolo di risarcimento danni in favore della società attrice la somma di Euro 15.000,00.

Relativamente alla domanda di manleva o garanzia spiegata dalla Banca convenuta nei confronti del Notaio, essa non può essere accolta in quanto, come già sopra evidenziato, sia la Banca che il Notaio sono corresponsabili in pari misura, la prima a titolo contrattuale ed il secondo a titolo extracontrattuale, nel causare il protesto illegittimo.

Le spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico delle parti convenute e distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del procuratore della parte attrice, che si dichiara antistatario, mentre devono essere compensate tra le altre parti, essendo stato accertato che la Banca ed il Notaio hanno concorso, in pari misura, a cagionare il danno.

La intervenuta abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, nelle more della emanazione del decreto del Ministro vigilante competente, debba applicare l'art. 2233 c.c., facendo riferimento a criteri equitativi che tengano conto dell'attività in concreto svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 59714/06 R.G., disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

a) rigetta la istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della CCIAA di Roma e della Banca d'Italia;

b) accogliendo la domanda attrice, dichiara la illegittimità dell'iscrizione del nominativo della Tr. S.r.l. nel Bollettino Ufficiale e nel registro informatico dei Protesti e la illegittimità del protesto degli assegni bancari n. (...), n. (...) e n. (...), tratti sul conto corrente intestato alla Tr. S.r.l. n. (...) della Ba.Po., agenzia n. 14 di Roma e, per l'effetto, conferma la ordinanza emessa in corso di causa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 27.11.96, con la quale è stata ordinata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma la cancellazione della Tr. S.r.l., con sede in Roma via (...), dal Bollettino ufficiale dei protesti e dal registro informatico dei protesti;

c) condanna in solido la Ba.Po. e To.Si. al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della società attrice della complessiva somma di Euro 15.000,00, somma già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi maturati sino alla data di deposito della presente sentenza;

d) rigetta la domanda di garanzia spiegata dalla Ba.Po. nei confronti di To.Si.;

e) condanna in solido le parti convenute al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano in Euro 6.729,00, di cui Euro 729,00 per spese vive, oltre C.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore del procuratore della società attrice, avv. Gi.Ma., che si dichiara antistataria;

f) compensa interamente le spese di lite tra le parti convenute.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2012.

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