E' legittima la delibeazione della sentenza ecclesiastica che annulli il matrimonio "riparatore" per l'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'altro coniuge

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 30 marzo 2012, n. 5175

Va rigettato il ricorso di un coniuge avverso la sentenza del tribunale ecclesiatico, resa esecutiva dal Supremo tribunale della segnatura apostolica, che sancisce la nullità del vincolo a causa dell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'altro coniuge. Nel caso di specie, la durata breve di appena dieci mesi della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell'abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione, in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della moglie, nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall'intento di riparare all'errore commesso - il concepimento del figlio - anche da parte delle convenuta e non, invece, dall'intento della medesima di vivere con il marito per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, da parte sua, della riserva mentale di quest'ultimo.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29880/2010 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE FRANCISCIS Carmela, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3013/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'esecutivita', ai sensi della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, n. 2, della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano del (OMISSIS), ratificata dal Tribunale di Appello del Vicariato di Roma in data (OMISSIS) e resa esecutiva con decreto in data (OMISSIS) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullita' del matrimonio contratto da (OMISSIS) con (OMISSIS), a causa dell'esclusione dell'indissolubilita' del matrimonio medesimo da parte dell'attore, ai sensi del canone 1101 parag. 2 CJC.

2.- Contro la decisione della corte di merito la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimato, il quale ha - tra l'altro - dedotto la non integrita' del contraddittorio.

3.- Il ricorso risulta ritualmente notificato al P.M. presso la Corte di appello.

3.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "nullita' della sentenza per difetto della sua sottoscrizione, ex articolo 132 c.p.c. - articolo 119 disp. att. c.p.c.".

3.1.1.- Il motivo e' manifestamente infondato perche' la sentenza risulta regolarmente sottoscritta dall'estensore e dal presidente mentre nessun rilievo puo' essere attribuito all'incompleta indicazione della data di svolgimento della camera di consiglio una volta che il provvedimento risulta ritualmente depositato in cancelleria con l'indicazione del deposito in data 15.9.2010.

3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per difetto di valutazione delle prove" e con il terzo motivo denuncia "erronea, incongruente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia - articolo 360 c.p.c., n. 5".

3.2.1.- Le censure sono inammissibili perche' la corte del merito si e' correttamente attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita' secondo cui "in sede di delibazione della sentenza di nullita' matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell'indissolubilita' ex parte viri, il giudice italiano e' vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso ne' un riesame del merito ne' il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi - quello ecclesiastico teso ad accertare la voluntas simulandi di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessita' di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilita' di tale riserva unilaterale - al giudice italiano non e' precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico" (Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008).

Con adeguata e logica motivazione - per cio' stesso incensurabile in questa sede - la corte di merito ha accertato - tra l'altro - che "la durata breve (di appena dieci mesi) della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell'abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli in data (OMISSIS), in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della (OMISSIS), nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall'intento di riparare all'errore commesso (il concepimento del figlio), anche da parte della convenuta e non, invece, dall'intento della medesima di vivere con il (OMISSIS) per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, che fa presumere la consapevolezza, da parte sua, della riserva mentale di quest'ultimo".

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita' - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre le spese generali e accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
 

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