Espulsione collettiva: quando ricorre.

Non ricorre l’ipotesi di espulsione collettiva se, con distinti provvedimenti, pur contestuali e riportanti la stessa motivazione, si procede ad espellere soggetti della stessa etnia.
È quanto statuito dalla sentenza n. 16571 del 5 agosto 2005, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Ponendo mente all’art. 4 par. 4 dell’allegato della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, emerge la preoccupazione di evitare pericoli di “pulizia etnica”, che si realizzerebbero appunto tramite provvedimenti di espulsione collettiva. Coordinando tale previsione all’art. 13 del T.U. D.lgs. 286/98, possiamo dedurre che, nel decretare l’espulsione, il Prefetto deve prendere in esame le ragioni e le difese del singolo soggetto, onde evitare che ragioni di estromissione di un gruppo possano prevalere sulle singole posizioni; inoltre, nel procedere a tanto, l’Autorità di Governo deve valutare se non sussistano ragioni di protezione, umanitarie o di coesione social-familiare, che ostino alla “cacciata dello straniero”.
Pertanto, l’adozione di provvedimenti espulsivi distinti, pur contestuali e riportanti identica motivazione, se le ragioni di ogni soggetto colpito da espulsione sono state esaminate puntualmente e se non sussistono i motivi che impediscono l’espulsione, è pienamente legittima.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 16571 del 05/08/2005
(Presidente: Saggio; Relatore: Macioce)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con distinti decreti 17/5/2004 il Prefetto di Milano all'esito di unica operazione di sgombero di un'area occupata previa identificazione nominativa e verifica delle condizioni giuridiche di presenza di ciascuno in Italia, dispose l'espulsione dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. A-B del d.leg. 286/98 di 15 cittadini rumeni, di etnia ROM, M.S.B., M.B., E.C.P., F.P., N.P., M.S., S.U., I. D., C.M., C.C.R., F.N., A.N., I.G., I.Z., M.T..
Oppostisi gli espulsi, il Tribunale di Milano con decreto 3/8/2004 annullò le espulsioni sull'assunto che l'art. 4 par. 4 dell'allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - vietante le espulsioni collettive di stranieri - dovesse interpretarsi nel senso che fossero vietate le espulsioni plurime adottate con identica motivazione ed in contestualità a carico di stranieri se pur con distinti provvedimenti.
Per la cassazione di tale decreto l'U.T.G. di Milano - in persona del Prefetto - ha proposto ricorso 24/11/2004 (notificato a mezzo posta in 15 copie, con A.R. del 23/12/2004) al quale ha resistito il solo M.T. con controricorso del 18/1/2005. La discussione del ricorso, sollecitata con "istanza di prelievo" dell'Amministrazione e preceduta da memoria ex art. 378 c.p.c. dell'U.t.g., è avvenuta alla udienza del 19/5/2005.
Motivi della decisione
Giova preliminarmente rilevare la ritualità delle notifiche delle copie dei ricorsi, tutte effettuate ai difensori degli stranieri, avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto ed il dr. Belloli, presso il loro domicilio eletto nel ricorso al Tribunale di Milano del 16/7/2004 (Milano via Bligny 22, presso l'ONLUS "Naga-Spa Espulsioni"), tale elezione risultando dalla lettura del ricorso ex art. 13 c. 8 d.leg. 286/98 sottoscritto da entrambi i difensori e quindi essa, proprio perchè proveniente dai difensori, prevalendo sulla diversa elezione di domicilio (Milano da Fatebenefratelli 4, studio dei predetti avvocati) contenuta nella procura spillata a ricorso, atto della parte la cui firma viene seguita da quella del difensore per la sola autentica (Cass. 13979/02).
Il ricorso - con il quale l'U.T.G. di Milano denuncia la violazione degli artt. 13 del d.leg. 286/98 e 4 par. 4 della C.E.D.U., commessa dal Giudice di Milano con la sua illegittima ed irragionevole lettura della clausola di divieto di "espulsioni collettive" - pare indiscutibilmente meritevole di accoglimento.
Come da questa Corte assai di recente considerato (Cass. 23134/04), l'indirizzo della Corte Europea in merito alla latitudine del divieto di espulsione collettiva di cui all'art. 4 del IV protocollo addizionale alla CEDU è quello di ricomprendere in esso quelle espulsioni adottate nei riguardi di un gruppo di stranieri senza che per ciascuno di essi venga svolto esame ragionevole ed obiettivo delle ragioni e delle difese di ciascuno innanzi all'Autorità competente.
Tale indirizzo appare dunque affrontare la sostanza di un problema delicato che riguarda Paesi aderenti che alla data della Convenzione erano di elevato livello di strutturazione organizzativa e di adeguato standard di civiltà giuridica: al di là della poco realistica ed irragionevole ipotesi della adozione di espulsioni "di massa" di gruppi, in una logica di scelta aprioristica della espulsione per ragioni etniche, si è inteso vietare che le ragioni della estromissione del "gruppo" assorbissero la valutazione delle singole posizioni individuali degli espellendi con riguardo alla oggettività e legalità della ragione espulsiva.
Se un ordinamento prescrive - come impongono tutti i paesi aderenti alla Unione Europea - che lo straniero debba munirsi di titolo di soggiorno per permanere nello Stato, prevedendo che, in difetto, si può dar corso alla misura espulsiva e che il medesimo straniero, pur privo di tal titolo, non possa essere espulso quando ostino ragioni di protezione, umanitarie o di coesione familiare, è attorno alla sussistenza di tali condizioni abilitanti od ostative che si deve incentrare la verifica dell'Autorità munita del potere espulsivo, ed il controllo necessario del Giudice.
E se dalla verifica amministrativa e dal susseguente controllo giurisdizionale emerga che quelle condizioni abilitanti alla espulsione sussistevano e che difettavano le ragioni ostative, il fatto che siano stati emessi plurimi contestuali provvedimenti a carico di soggetti colti in situazione irregolare da un controllo di polizia appare del tutto irrilevante ai fini di ritenere avverata la previsione dell'art. 4 IV Prot.Add. CEDU.
Ed è proprio in ciò, che consiste l'errore commesso dal Tribunale di Milano che, con sommaria quanto arbitraria equivalenza, ritiene identificabili nella espulsione collettiva vietata tutte le espulsioni plurime adottate, in contestualità e con identica motivazione, a carico di stranieri di identica etnia e nazionalità, del tutto dimenticando i dati oggettivi afferenti: 1) la casualità (ed indifferenza) del rinvenimento nell'area da sgomberare (legittimamente) di una pluralità di soggetti di identica etnia e nazionalità ma di identica situazione di irregolarità conclamata sul territorio nazionale; 2) la verifica individuale delle posizioni in presenza delle condizioni abilitanti l'espulsione ed in assenza di quelle ad essa ostative (secondo le precise norme di cui al d.leg. 286/98 nel testo risultante dopo le modifiche di cui alla L. 189/02); 3) la avvenuta impugnazione delle espulsioni con ricorso "collettivo" innanzi a Giudice terzo ed imparziale ed in un processo assistito da ogni garanzia di difesa. Appare dunque di totale evidenza la fondatezza del ricorso e la necessità di cassazione del decreto che i principi indicati ha totalmente violato: in assenza di alcuna necessità di accertare fatti o valutare dati acquisiti, è possibile al Collegio decidere nel merito ed adottare la conseguente pronuncia di relezione del ricorso 16/7/04. Si compensano le spese tra U.T.G. e M. Teodor, nulla disponendo per gli altri intimati, che non hanno formulato difese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato: decidendo nel merito rigetta le opposizioni proposte avverso i decreti di espulsione 17/5/2004 del Prefetto di Milano; compensa le spese tra U.T.G. di Milano e controricorrente M.T..
Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2005.

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