Gli extracomunitari non possono essere espulsi per fatti generici

In presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia; con riguardo al periodo di dimora all'estero, spetta, invece, allo stesso istante fornire, nel termine fissato dal giudice, la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, chiarendo che “le informazioni delle autorità di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale
Sentenza del 25 giugno 2008, n. 25743)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) XH. IS. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 27/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;

lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione T. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 27 novembre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Bari respingeva la domanda di riabilitazione presentata da Xh. Is., osservando che dalle informazioni in atti risulta che l'istante, per i suoi precedenti penali e la cattiva condotta morale e civile, e' stato espulso dall'Italia, pur risultando anagraficamente residente in (OMESSO), dove, peraltro, non dimora piu'.

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'articolo 179 c.p. e carenza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione, sull'assunto che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente valutato le condizioni per la concessione della riabilitazione.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

1. In presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia; con riguardo al periodo di dimora all'estero, spetta, invece, allo stesso istante fornire, nel termine fissato dal giudice, la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. L'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato e' compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie (Cass., Sez. 4, 19 settembre 2000, Sandona', rv. 217695; Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2004, n. 47711, rv. 230233).

2. Inoltre, ai fini del rigetto della domanda di riabilitazione, le informazioni delle autorita' di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 1994, rv. 196394).

3. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto ha omesso di acquisire qualsiasi informazione in merito al periodo di dimora all'estero e, inoltre, si e' limitato, con mera formula di stile, a richiamare in maniera generica negative informazioni di polizia senza menzionare circostanze specifiche, tali da consentire l'instaurazione di un contraddittorio effettivo con la difesa.

Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.

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