Gli studi professionali non devono pagare i produttori fonografici per la diffusione di trasmissioni radiofoniche

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Causa C-135/10 - Sentenza 15 marzo 2012

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

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