I cittadini di origine spagnola, o comunque nati in paesi nei quali ai figli si dà il cognome sia materno che paterno, hanno il diritto a conservare il doppio cognome anche in Italia, dopo aver ottenuto la cittadinanza nel nostro pa

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 luglio 2013, n. 17462

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 98, comma 2, recante il nuovo regolamento dello stato civile, prevede che l'ufficiale di stato civile, allorche' riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio (naturale), ai sensi dell'articolo 262 c.c., comma 1, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregga immediatamente mediante annotazione. In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre e aggiungendo, se il padre e' straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Cio' in quanto la Legge n. 218 del 1995, articolo 24, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti della persona, fra i quali si annovera il diritto al nome, si applica la normativa del Paese di cui il soggetto e' cittadino.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6779/2010 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita' di genitore di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore SINDACO DEL COMUNE DI CORNAREDO (C.F. (OMISSIS)), nella qualita' di Ufficiale del Governo ed Ufficiale di Stato Civile, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO depositato il 04/06/2009; n. 950/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con decreto depositato il 24 gennaio 2010, la Corte d'appello di Milano, Sez. delle persone, dei minori e della famiglia, decidendo sul reclamo proposto dal Sindaco del Comune di Cornaredo e dal Ministero dell'Interno nei confronti del decreto del Tribunale di Milano del 16 luglio 2008, lo revoco' dichiarando la legittimita' della correzione che l'ufficiale di stato civile dello stesso Comune aveva apportato, nell'effettuare il cambio di residenza, ai dati anagrafici del cittadino (OMISSIS) (OMISSIS), che aveva ottenuto anche la cittadinanza italiana, modificandone il cognome con la eliminazione di quello materno, (OMISSIS), e la sostituzione dello stesso con il cognome della nonna paterna, (OMISSIS), nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio, con conseguente rettifica anche nell'atto di nascita dei figli, in asserita applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 98, comma 2, il quale stabilisce che l'ufficiale di stato civile debba provvedere alla correzione nel caso in cui riceva, un atto di un cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello allo stesso spettante in base alla legge italiana. Avverso detto provvedimento di rettifica il (OMISSIS) aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Milano con provvedimento che era stato appunto impugnato dal predetto Comune e dal Ministero dell'Interno in base al rilievo che la rettifica era giustificata dall'articolo 1 della Convenzione di Monaco del 15 settembre 1980.
La Corte di merito osservo' che a fondamento della propria opposizione il ricorrente aveva sostenuto che il citato articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 contempla solo il caso del cittadino italiano nato all'estero da genitori italiani. Tale opinione non venne condivisa dal giudice di secondo grado, alla stregua del rilievo che l'articolo 1 della Convenzione di Monaco stabilisce che "i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadino", e che "a questo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato", precisando pero' che "in caso di cambiamento di nazionalita'; viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'", e, quindi, nel caso di specie, la legge italiana, la quale prevede appunto l'attribuzione del solo cognome paterno.

2. - Per la cassazione di tale decreto ricorre (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potesta' sui figli (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell'Interno ed il Sindaco del Comune di Corneredo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 98, comma 2. Si osserva che la norma invocata si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani nati all'estero da genitori italiani legittimamente coniugati, e quindi non e' applicabile al ricorrente, nato da genitori stranieri in Paese straniero. Si aggiunge che le circolari n. 27 del 2004 e n. 397 del 2008 del Ministero dell'Interno chiariscono la portata della predetta norma, stabilendo che in base alla legislazione italiana deve essere attribuito per intero solo il cognome del padre eliminando quello della madre, e che la correzione ex articolo 98 e' applicabile anche nei casi di stranieri divenuti cittadini italiani, perdendo pero' la cittadinanza di origine. In ogni caso, si rileva che il cognome del ricorrente, ove si fosse inteso applicare la normativa nazionale, avrebbe dovuto essere modificato in (OMISSIS) e non in (OMISSIS).

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, a norma dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: "Dica la Suprema Corte se la rettifica del cognome, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 2000, articolo 98, comma 2, si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani nati all'estero da genitori italiani legittimamente sposati, ovvero ai cittadini italiani riconosciuti come figli naturali ai sensi del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 262, e non si riferisca anche al soggetto nato da genitore straniero in un Paese straniero, che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, senza perdere la cittadinanza straniera di origine(nella specie, trattasi di cittadino (OMISSIS) che aveva acquistato la cittadinanza italiana dopo aver risieduto oltre dieci anni in Italia, conservando la cittadinanza (OMISSIS), nonche' il doppio cognome previsto dalla legislazione di quel Paese)".

2. - Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 2, della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottata a Monaco il 5/9/1980 e ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 950. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere applicabile nella specie l'articolo 1, comma 2 della Convenzione di Monaco, che si riferisce al caso di cambiamento di nazionalita', mentre il ricorrente ha acquisito la doppia cittadinanza. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la normativa italiana, avrebbe errato l'ufficiale di stato civile nell'operare una correzione non conforme nemmeno alla normativa nazionale, essendo stato attribuito al ricorrente anche il cognome della nonna paterna e non solo quello del padre.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di Cassazione se la Legge n. 950 del 1984, articolo 1, comma 2, di ratifica della Convenzione sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 4/5.9.1980, trova applicazione soltanto nella ipotesi di cambio di nazionalita', e non nei casi di mantenimento della cittadinanza di origine e di acquisizione anche della cittadinanza italiana per naturalizzazione".

3. - Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 2 Cost., e dell'articolo 6 c.c.. Si richiama la tutela di livello costituzionale del cognome quale parte essenziale ed irrinunciabile della personalita', cui recherebbero vulnus le rettifiche apportate dal Comune di Cornaredo al cognome del ricorrente, privandolo della propria identita' personale, la quale implica la preservazione del proprio doppio cognome originario legittimamente formato, e del diritto di trasmetterlo ai figli. La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Voglia codesta Suprema Corte decidere se la correzione del cognome di un cittadino straniero che abbia acquistato anche la cittadinanza italiana violi il dritto costituzionalmente garantito (articolo 2 Cost.) alla identita' personale che implica la preservazione del proprio doppio cognome originario, quando lo stesso sia da ritenersi parte integrante della propria identita' personale (nella specie, il Comune di residenza in Italia del ricorrente, cittadino (OMISSIS) ed altresi' cittadino italiano per naturalizzazione, ne aveva rettificato il doppio cognome di origine, tagliando il secondo cognome e aggiungendovi inopinatamente il cognome della madre)".

4. - Le doglianze, che, in quanto strettamente connesse - siccome rivolte tutte alla affermazione della legittimita' della conservazione da parte del ricorrente del proprio doppio cognome, acquisito in conformita' alla legislazione vigente nello Stato di sua nazionalita' originaria - possono essere trattate congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.

4.1. - L'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola dispone che al neonato venga attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, a loro volta, ne portano due.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 98, comma 2, recante il nuovo regolamento dello stato civile, prevede che l'ufficiale di stato civile, allorche' riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio (naturale), ai sensi dell'articolo 262 c.c., comma 1, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregga immediatamente mediante annotazione. In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre e aggiungendo, se il padre e' straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Cio' in quanto la Legge n. 218 del 1995, articolo 24, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti della persona, fra i quali si annovera il diritto al nome, si applica la normativa del Paese di cui il soggetto e' cittadino.

4.2. - In proposito, mentre la circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 2004 prevedeva che detto principio dovesse valere pure in caso di doppia cittadinanza, e che quindi il soggetto che possedesse piu' cittadinanze, tra le quali quella italiana, dovesse portare, in Italia, il cognome del padre, nella successiva circolare dello stesso dicastero emessa il 15 maggio 2008 tale interpretazione e' stata rivista, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, e, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/2002 nei confronti del Belgio. Il caso riguardava i due figli di un cittadino spagnolo e di una cittadina belga, residenti in Belgio, ai quali, in possesso di doppia cittadinanza, ora stato imposto nell'atto di nascita, secondo l'ordinamento belga, il patronimico del padre, e i cui genitori, in qualita' di legali rappresentanti dei figli, avevano chiesto, ricevendone un rifiuto, il cambiamento di detto cognome con quello risultante, secondo il diritto spagnolo, dal primo cognome del padre seguito da quello della madre: in tale occasione, a seguito di ricorso alla Corte di Lussemburgo, nel ribadire che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli Stati membri, il giudice comunitario aveva altresi' stabilito che l'ordinamento interno non e' legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altro Stato membro, e cosi' aveva affermato che l'autorita' amministrativa deve consentire la possibilita' di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro Stato membro, allorche' la domanda sia volta a far si' che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato.

Cogliendo spunto anche dalla richiamata pronuncia, la predetta circolare ministeriale del 2008, con riguardo alla specifica ipotesi di cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo (e, deve aggiungersi, a fortiori per uno straniero che abbia successivamente acquisito anche la cittadinanza italiana), ha escluso la possibilita' di correggere, senza il consenso dell'interessato, il cognome attribuito nell'altro Paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti.

4.3. - In realta', anche alla stregua della considerazione che il nome e' incontrovertibilmente un diritto della personalita', tutelato anche a livello costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria (articolo 6 c.c.), deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.

4.4. - In tale chiave esegetica va, dunque, letto anche l'articolo 1, comma 2, della Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 5 settembre 1980 e ratificata in Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, il quale stabilisce che, in caso di cambiamento della nazionalita', viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita', in quanto l'acquisizione di una doppia cittadinanza non implica cambiamento di nazionalita'.

4.5. - Alla stregua dei principi affermati, il ricorrente, nato in Peru' da genitori stranieri, e che ha conseguito anche la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il proprio doppio cognome.

5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, a norma dell'articolo 384 c.p.c., u.c., accogliendo la opposizione proposta dal (OMISSIS), e disponendo la cancellazione delle rettifiche dell'atto di nascita e di matrimonio del ricorrente e degli atti di nascita dei figli dello stesso effettuate dall'ufficiale di stato civile.

Nella particolare natura della controversia, nella novita' della stessa e nella qualita' delle parti le ragioni della compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie la opposizione e dispone la cancellazione delle rettifiche dell'atto di nascita e di matrimonio del ricorrente e degli atti di nascita dei figli dello stesso effettuate dall'ufficiale di stato civile. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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