I presupposti che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno, devono sussistere al momento in cui la domanda viene presentata

I presupposti che giustificano, ai sensi dell'art. 4 del d.P.C. del 16/10/1998, il rilascio del permesso di soggiorno, devono sussistere al momento in cui la domanda viene presentata o, almeno, al momento in cui il potere amministrativo è esercitato.
(Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 11 luglio 2008, n. 3492)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6708/2003, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Po. n. (...), Ro.;

contro

- Ra. Jo., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Brescia n. 861 del 14 maggio 2002.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e udito l'avv. dello Stato El.;

Ritenuto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Ra. Jo. domandava l'annullamento del decreto in data 14.10.00, col quale il Questore di Be. ha rigettato la domanda di regolarizzazione.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno.

Con sentenza n. 861 del 14 marzo 2002 il TAR accoglieva il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da Ministero dell'Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il rigetto dell'istanza di regolarizzazione impugnato in primo grado era fondato sulla circostanza che il certificato medico fornito dal ricorrente per provare la sua continua presenza nel territorio italiano anteriormente al 27.03.98 era risultato falso, atteso che il medico cui lo stesso era intestato aveva comunicato di non aver mai visitato lo stesso.

Il TAR ha accolto il ricorso avendo l'interessato prodotto per la prima volta in giudizio un ulteriore certificato rilasciato da altro medico in data 18.02.98, la cui autenticità è stata dal medesimo riconosciuta all'esito di istruttoria.

Obietta l'appellante che, da un lato, il certificato medico è stato prodotto solo in giudizio e non sussistono le condizioni per la sanatoria, dall'altro che è assai dubbia l'autenticità del medesimo.

Il primo motivo è fondato ed assorbente, come già ritenuto in sede cautelare.

I presupposti della fattispecie che giustificano, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 16.10.1998, il rilascio del permesso di soggiorno devono sussistere al momento in cui la domanda viene presentata o, almeno, al momento in cui il potere amministrativo è esercitato. L'eventuale sopravvenienza può dar luogo ad un riesame del provvedimento di diniego, non certo alla declaratoria di illegittimità del medesimo, secondo la regola per cui la validità di un atto deve essere accertata con riguardo al momento in cui è adottato.

D'altronde la norma in questione richiede espressamente come requisito la prova "oggettiva e idonea" di una continua presenza dello straniero in Italia, sicchè non basta che il requisito sussista obiettivamente, ma occorra che l'interessato la provi nel procedimento amministrativo.

2. L'appello è accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. La natura e l'esito alterno della controversia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 29 aprile 2008, con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere

Francesco Bellomo Consigliere Est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2591 UTENTI