Il clandestino trattenuto per accertamenti ha diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato politico e di permanere nello Stato fino alla decisione

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 dicembre 2009, n. 26253

Lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all'interno dell'aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato politico e di permanere nello Stato, (munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d'identificazione) fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria. E' quindi illegittimo il rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TI. RA. Os. elet dom.to in Roma via Chisimaio 42 presso l'avv. Ferrara Silvio che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

Prefetto di Roma in persona del rapp.te in carica;

- intimato -

Avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma in data 17.12.2007;

Udita la relazione del relatore cons. Dott. Macioce Luigi svolta nella p.u. del 27.10.2009;

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto dell'accoglimento di 2 e 3 motivo e l'assorbimento del 4 motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 17.07.2007 il cittadino (OMESSO) TI. RA.Os. (alias (OMESSO)) si oppose innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la espulsione 21.5.2007 a suo carico disposta dal Prefetto di Roma Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 13, comma 2, lettera A deducendo, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di traduzione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7) e del divieto di espulsione con rientro in paesi nei quali l'espulso sarebbe stato sottoposto a vessazioni e persecuzioni. Il Giudice di Pace adito con decreto 17.12.2007 ha respinto l'opposizione affermando che l'obbligo di traduzione era stato soddisfatto in lingua veicolare, stante l'attestata indisponibilita' di traduttore, e che del preteso rifiuto dell'Autorita' a ricevere la domanda di protezione internazionale non era riscontro in atti, neanche potendosi, come tentato, provare per testi detto rifiuto vieppiu' indicando come teste il funzionario della Questura (parte del giudizio).

Per la cassazione di tale sentenza lo straniero ha proposto ricorso in data 22 Luglio 2008 articolando quattro motivi e notificando l'atto al Prefetto di Roma, che non ha opposto difese.

Con i motivi primo, secondo e quarto si censura sotto diversi profili la violazione commessa con la decisione di non valutare ed accertare l'indebito rifiuto delle Autorita' di Polizia di ricevere la domanda di protezione internazionale che egli aveva tentato di proporre appena identificato e temporaneamente ristretto in locali dell'aerostazione nella quale era atterrato.

Con il terzo motivo si reitera la censura di violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7.

Le censure sono state illustrate in memoria finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, infondato il terzo motivo e fondati, nei limiti di cui appresso, gli altri tre motivi, il ricorso debba essere accolto con rinvio allo stesso Giudice perche' rinnovi il giudizio facendo applicazione dei formulandi principi di diritto.

Certamente infondata e' la censura afferente la pretesa violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7, avendo il Giudice del merito esattamente applicato il principio per il quale l'attestazione di indisponibilita' di un traduttore nella lingua conosciuta dall'espellendo, nella specie rinvenuta nell'atto, e' condizione necessaria e sufficiente per la traduzione nella lingua "veicolare" (ex multis Cass. n. 6978/07, n. 25362/06, n. 14295/06).

Certamente fondate sono invece le censure sulla irragionevolezza del diniego di ammissione della chiesta prova orale e sulla assenza di alcuna cooperazione del giudice nell'accertare i fatti prospettati, fatti che il ricorrente in opposizione aveva ben delineato affermando che, giunto clandestinamente nell'aerostazione internazionale di (OMESSO) ed ivi trattenuto per accertamenti, non venne ammesso a presentare la auspicata domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ne', conseguentemente, ad aprire la procedura di riconoscimento postulante la temporanea permanenza nel territorio nazionale (pur ristretto nel Centro di identificazione competente).

In punto di dritto va rammentato che:

1. nel quadro normativo vigente (Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 6, comma 1 e articolo 7, comma 1 non derogato in parte qua dal Decreto Legislativo n. 159 del 2008) sussiste il diritto dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato di presentare la istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria (S.U. n. 11535 del 2009);

2. anche nel quadro normativo applicabile alla data della contestata espulsione (21.5.2007), nel cui ambito questa Corte a S.U. ha rammentato sussistere un diritto soggettivo dello straniero, conoscibile dal G.O., ad ottenere la verifica delle teste' indicate condizioni di protezione (S.U. n. 2, 3, 4 e 5 di attuazione della Legge n. 189 del 2002, articolo 32 recante modifica al Decreto Legge n. 416 del 1989, articolo 1 conv. nella Legge 39 del 1990).

Dal predetto quadro normativo emerge quindi, incontestabilmente, che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinita' sul territorio nazionale e come tale suscettibile (come per TI. RA. Os. ) di espulsione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 13, comma 2, lettera A abbia il diritto di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge.

E da tal quadro normativo discende altresi' la rilevanza delle incongruita' argomentative denunziate in ricorso a carico della decisione del Giudice di Pace. Il decreto impugnato, infatti, se pur correttamente ha inteso come la questione del riconoscimento della protezione internazionale avesse carattere assorbente rispetto all'applicazione del Decreto Legislativo 286 del 1998, articolo 19, comma 1 ha clamorosamente errato nel ritenere che il preteso rifiuto di accesso alla procedura di protezione dovesse essere...documentato, affermando che nessun elemento agli atti indicasse che sussistesse un rifiuto ad una richiesta di protezione o addirittura negando che detto rifiuto potesse essere provato per testi o con l'audizione del rappresentante della Questura. Lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale e', per definizione, soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell'U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il Decreto Legislativo n. 251 del 2007) e la richiamata legislazione nazionale riconoscono il diritto a presentare la domanda ed a ottenerne equa e celere valutazione. La assenza di alcuna formalita' nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno (chiare essendo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 303 del 2004 e dei vigenti D. n. 251 del 2007 e D. n. 25 del 2008 e D. n. 159 del 2008), determinano nell'Autorita' esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda: e questa Corte a Sezioni Unite ha avuto occasione di affermare che tale obbligo di cooperazione istruttoria nell'accertamento dei fatti sussiste anche per il giudice, e pur nelle ipotesi in cui la direttiva non possa trovare ratione temporis immediata applicazione, vieppiu' le volte in cui il procedimento giurisdizionale, adottante rito camerale, sia segnato dalla maggiore ampiezza dei poteri istruttori del giudice stesso (S.U. n. 27310 del 2008).

I principii appena rammentati appaiono certamente applicabili - all'interno del procedimento di opposizione ad espulsione svolto innanzi al Giudice di Pace -alla ipotesi, sottoposta nella specie, nella quale l'espulso lamenti la non collaborazione dell'Autorita' nel ricevere la domanda di protezione internazionale nella condizione di soggetto clandestino di fatto ristretto in una camera di sicurezza all'interno del sedime aeroportuale. Alla deduzione di tale non collaborazione, o dello scoperto rifiuto, deve corrispondere da parte del giudice della opposizione una valutazione di verosimiglianza della ipotesi sottoposta e, in caso affermativo, ben puo' derivare la conseguente adozione di iniziative istruttorie officiose articoli 312 e 320 c.p.c.).

Certamente non appare minimamente logico ne' rispettoso del quadro normativo, denegare l'adozione di iniziative istruttorie, e pertanto relegare la deduzione nel campo delle pretestuosita', per il fatto che della deduzione non sia stato offerto spunto "documentale" o sul rilievo che il deducente non possa provare con testimoni la propria deduzione e comunque che a deporre non possa essere chiamato il rappresentante della Questura.

Cassato il decreto, sara' compito del Giudice del rinvio riesaminare la domanda applicando i principi rammentati e valutando le richieste e le deduzioni astenendosi dalle illogiche proposizioni sopra sintetizzate. Il giudice del rinvio regolera' anche le spese di questo giudizio rescindente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
 

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