Il datore di lavoro risponde contrattualmente dei danni subiti dal lavoratore che sia stato lasciato inattivo

Il lavoratore ha il diritto di svolgere la propria prestazione e di non essere lasciato inattivo, poiché il lavoro non è solo fonte di sostentamento, ma anche mezzo per la realizzazione delle proprie capacità e contribuzione al progresso e all'evoluzione del consesso sociale. La violazione di tale diritto è fonte di responsabilità per il datore di lavoro, pienamente soggetta alle regole della responsabilità contrattuale; ne deriva che se essa prescinde da uno specifico intento di svilire o declassare il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità deve essere esclusa, oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro, connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali garantiti dall'articolo 41 della Costituzione o di poteri disciplinari, anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, che resta gravato dell'onere della relativa prova. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 luglio 2009, n. 17778)

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2696 UTENTI