Il dentista può promettere prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe minime anche se queste non ci sono più

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 12 luglio 2012, n. 11816

Il dentista può promettere prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe minime anche se queste non ci sono più. La riaffermazione dei poteri di verifica degli Organi Professionali, malgrado l'indiscutibile eliminazione del divieto di svolgere pubblicità sui servizi offerti, sui prezzi e sui costi complessivi delle prestazioni professionali, è funzionale alla verifica della trasparenza e veridicità del messaggio, ma non può spingersi a sindacare la capacità di persuasione del testo, profilo certamente estraneo alla loro sfera di intervento.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26693/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA, PREFETTURA DI BRESCIA;

- intimati -

avverso la decisione n. 10/2011 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA del 7.2.2011, depositata l'1/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

"Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti.

osserva:

1. Il dottor (OMISSIS) venne sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici di Brescia in relazione alla diffusione di un volantino ove erano pubblicizzate le prestazioni offerte da (OMISSIS) s.r.l., struttura della quale lo stesso era direttore sanitario.

L'accusa formulata nei suoi confronti era di aver tenuto un comportamento non conforme al disposto degli articoli 55 e 56 del Codice Deontologico.

All'esito del procedimento, la Commissione dell'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine irrogo' all'incolpato la sanzione della sospensione di un mese dall'esercizio della professione.

Per quanto risulta dal provvedimento impugnato, ritenne la Commissione che la diffusione di volantini pubblicitari fosse deontologicamente scorretta, in quanto lesiva del decoro e della dignita' professionale e ispirata a realta' di esclusiva natura commerciale;

che il messaggio diffuso fosse falso, nella parte in cui postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.

2. L'impugnazione proposta dal Dott. (OMISSIS) alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e' stata da questa respinta in data 7 febbraio/1 luglio 2001.

Segnatamente la Commissione, nel confutare la tesi difensiva secondo cui il riferimento alla tariffa minima nazionale - rispetto alla quale i prezzi praticati dalla struttura risultavano ridotti di 2/3 - aveva un valore meramente parametrico, ha affermato che la stessa necessita' di chiarire il significato dell'espressione era indice di un'inemendabile mancanza di trasparenza del messaggio pubblicitario. Ha aggiunto che il richiamo a quei minimi, in un contesto normativo in cui essi erano stati abrogati, era biasimevole e che una riduzione generalizzata delle tariffe, non riferita alle singole prestazioni, si poneva in contrasto con il principio di correttezza.

Quanto poi alle innovazioni in materia di pubblicita' sanitaria sancite dalla normativa comunitaria e dal c.d. decreto Bersani (Legge n. 248 del 2006), le disposizioni sopravvenute non avevano inciso sulla competenza degli Ordini professionali di verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di trasparenza e veridicita'.

3. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre dunque a questa Corte il sanitario, formulando due motivi e notificando l'atto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brescia, al Ministero della Salute, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nonche' alla Prefettura di Brescia.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita' difensiva.

4. Il ricorso e' soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a).

Esso puo' pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto.

Queste le ragioni.

5.1 Con il primo motivo l'impugnante denuncia violazione degli articoli 42 e 49 del Trattato UE, della Direttiva n. 123 del 2006, nonche' vizi motivazionali.

Ricordato che le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla massima liberalizzazione possibile delle prestazioni di servizi (ivi comprese quelle di tipo professionale); che la Corte di Giustizia ha ribadito anche in tempi recentissimi, nella sentenza del 5 aprile 2011 (causa C-119/09), l'obbligo, sancito per gli Stati membri della Comunita' dall'articolo 24 della direttiva n. 123 del 2006, di sopprimere tutti i divieti in materia di comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate; che, in tale contesto, l'anacronistica disciplina dettata dalla Legge n. 175 del 1992 deve ritenersi inapplicabile, sostiene l'esponente che sia l'Ordine dei Medici, sia la Commissione, avrebbero apoditticamente affermato che le informazioni contenute nel volantino contrastavano con i doveri di correttezza e trasparenza, senza specificare in che modo esse potessero ledere l'indipendenza, la dignita', l'integrita' nonche' il segreto professionale, e cioe' gli unici valori legittimanti limitazioni a siffatto tipo di comunicazioni. Assume che la Commissione si sarebbe limitata a ribadire la legittimita' del proprio potere di controllo, senza chiarire le ragioni per le quali la condotta ascritta al Dott. (OMISSIS) fosse deontologicamente scorretta, cosi' di fatto perseguendo in maniera surrettizia il fine di vietare la pubblicita' professionale.

5.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione del Decreto Legge n. 223 del 200, articolo 2 e della relativa Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248, nonche', ancora una volta, erroneita' o insufficienza della motivazione. Ricorda che la predetta fonte ha sancito, dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Ne', rileva, in tale contesto normativo, la motivazione della sanzione irrogata consentirebbe di identificare i connotati censurabili dell'opuscolo di Dentale Coop.

6. Entrambi i motivi appaiono fondati.

Le argomentazioni addotte dalla Commissione a sostegno della scelta decisoria adottata sono speciose e tautologiche.

L'assunto dell'ambiguita' e, in definitiva, del carattere ingannevole del riferimento a una tariffa ormai abrogata e' all'evidenza viziato da un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria. Non si vede, infatti, come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa, possa configgere con la trasparenza e la veridicita' della comunicazione. Ne' ha troppo senso la valorizzazione, in chiave di addebito, della genericita' della promessa riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo cio' incidere solo sulla capacita' di persuasione del messaggio, che e' profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari.

7. In tale contesto, la riaffermazione dei poteri di verifica degli Ordini professionali, malgrado l'indiscutibile eliminazione del divieto di svolgere pubblicita' sui servizi offerti, sui prezzi e sui costi complessivi delle prestazioni professionali (Legge n. 248 del 2006, articolo 2), e' del tutto inidonea a giustificare la decisione. Quei poteri - la cui sopravvivenza e' fuori discussione - sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicita' del messaggio. Ma si e' gia' visto che le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della negativa valutazione formulata al riguardo sono giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti".

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, nel decidere, si atterra' ai principi e ai rilievi innanzi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in diversa composizione.

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