Il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato altresì debitamente comunicato)

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 10 luglio 2012, n. 11582

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato altresì debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post, e per fatto sopravvenuto, l'atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile.

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