Il minore straniero affidato alla tutela dei servizi sociali del Comune può ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età anche se risiedi in Italia da meno di tre anni

Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, il Collegio piemontese ha accolto il ricorso di un giovane cittadino marocchino, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Torino aveva rigettato la sua istanza tesa a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 32 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione e Stranieri).
 
La vicenda prendeva avvio con l’ingresso in Italia del ricorrente ancora in minore età, precisamente a 15 anni: inizialmente ospite dello zio paterno, regolarmente soggiornante in Italia, nel 2003 e nel 2005 frequentava con profitto un corso di formazione professionale ed un tirocinio formativo in azienda.
All’inizio del 2005 la sua tutela veniva deferita dal Giudice Tutelare al Comune di Torino.
A luglio di quello stesso anno presentava l’istanza di conversione, che veniva rigettata nel febbraio del 2006. Per motivare tale rigetto il Questore ricordava il contenuto dell’art. 32 cit., comma 1 bis (“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età… ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale…”) e quindi del conseguenziale comma 1 ter (“L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni”), entrambi introdotti nel corpus del Testo Unico con legge 189/2002 (“Bossi-Fini”), sicché il ricorrente risultava risiedere regolarmente in Italia, al momento della presentazione dell’istanza, da un anno e due mesi, cioè meno dei tre anni richiesti dal citato comma 1 ter.
 
Il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento, evidenziava la mancata applicazione dell’art. 32 cit., comma 1, che disciplina il caso del minore straniero comunque affidato (come doveva essere ritenuto lo stesso ricorrente, in quanto già destinatario di un provvedimento di nomina del tutore rivolto al Comune di Torino, talchè, in applicazione al dictum della sentenza della Corte Costituzionale 198/03, si realizzava nel caso specifico l’equiparazione della disciplina giuridica della tutela a quella dell’affidamento e, quindi, l’applicazione dell’art. 32 cit., comma 1 anche all’ipotesi di tutela) ed esclude la necessità che ricorrano le particolari (e limitative) condizioni di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter.
 
Il Collegio accoglieva, come si è detto in principio, il ricorso, fondato la propria decisione su un puntuale esame della normativa vigente in materia.
Anzitutto, ricordava che l’art. 31 commi 1 e 2, T.U. disponeva che:
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole…
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
Pertanto, in attuazione di tale norma, l’art. 28 del DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del T.U.) aveva poi previsto che “il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia….
 
L’art. 32 cit., invece, regolava la situazione del minore straniero già presente sul territorio nazionale al compimento della maggiore età, individuando le ipotesi in cui potesse conseguire un permesso di soggiorno.
A questo punto, con un’opera ermeneutica particolarmente attenta e stringente, il Collegio giungeva alla conclusione che ai nuovi commi 1 bis e 1 ter, disciplinanti l’ipotesi del minore straniero non accompagnato, non potesse essere applicato il comma 1 dello stesso art. 32 (“1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.”).
In sostanza, l’art. 32 in commento disciplina le seguenti ipotesi:
a) minore cui sia stato applicato l’art. 31 cit., commi 1 e 2;
b) minore comunque affidato, ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83;
c) minore sottoposto a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile (Corte Cost., sent. n. 198/03);
d) minore non accompagnato (art. 1, comma 2, DPCM 535/99).
 
Nel caso di specie, il ricorrente, in quanto già affidato alla tutela del Comune di Torino, rientrava fra i “minori comunque affidati” di cui all’art. 32 cit., comma 1 e, non risultando applicabili i commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo, non vi erano particolari, ulteriori preclusioni alla possibilità di ottenere il chiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
(1) Il minore straniero affidato alla tutela dei servizi sociali del Comune può ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età anche se risiedi in Italia da meno di tre anni (T.A.R. Piemonte, Seconda Sezione, sent. n. 928/2007)
 
Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, il Collegio piemontese ha accolto il ricorso di un giovane cittadino marocchino, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Torino aveva rigettato la sua istanza tesa a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 32 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione e Stranieri).
 
La vicenda prendeva avvio con l’ingresso in Italia del ricorrente ancora in minore età, precisamente a 15 anni: inizialmente ospite dello zio paterno, regolarmente soggiornante in Italia, nel 2003 e nel 2005 frequentava con profitto un corso di formazione professionale ed un tirocinio formativo in azienda.
All’inizio del 2005 la sua tutela veniva deferita dal Giudice Tutelare al Comune di Torino.
A luglio di quello stesso anno presentava l’istanza di conversione, che veniva rigettata nel febbraio del 2006. Per motivare tale rigetto il Questore ricordava il contenuto dell’art. 32 cit., comma 1 bis (“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età… ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale…”) e quindi del conseguenziale comma 1 ter (“L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni”), entrambi introdotti nel corpus del Testo Unico con legge 189/2002 (“Bossi-Fini”), sicché il ricorrente risultava risiedere regolarmente in Italia, al momento della presentazione dell’istanza, da un anno e due mesi, cioè meno dei tre anni richiesti dal citato comma 1 ter.
 
Il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento, evidenziava la mancata applicazione dell’art. 32 cit., comma 1, che disciplina il caso del minore straniero comunque affidato (come doveva essere ritenuto lo stesso ricorrente, in quanto già destinatario di un provvedimento di nomina del tutore rivolto al Comune di Torino, talchè, in applicazione al dictum della sentenza della Corte Costituzionale 198/03, si realizzava nel caso specifico l’equiparazione della disciplina giuridica della tutela a quella dell’affidamento e, quindi, l’applicazione dell’art. 32 cit., comma 1 anche all’ipotesi di tutela) ed esclude la necessità che ricorrano le particolari (e limitative) condizioni di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter.
 
Il Collegio accoglieva, come si è detto in principio, il ricorso, fondato la propria decisione su un puntuale esame della normativa vigente in materia.
Anzitutto, ricordava che l’art. 31 commi 1 e 2, T.U. disponeva che:
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole…
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
Pertanto, in attuazione di tale norma, l’art. 28 del DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del T.U.) aveva poi previsto che “il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia….
 
L’art. 32 cit., invece, regolava la situazione del minore straniero già presente sul territorio nazionale al compimento della maggiore età, individuando le ipotesi in cui potesse conseguire un permesso di soggiorno.
A questo punto, con un’opera ermeneutica particolarmente attenta e stringente, il Collegio giungeva alla conclusione che ai nuovi commi 1 bis e 1 ter, disciplinanti l’ipotesi del minore straniero non accompagnato, non potesse essere applicato il comma 1 dello stesso art. 32 (“1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.”).
In sostanza, l’art. 32 in commento disciplina le seguenti ipotesi:
a) minore cui sia stato applicato l’art. 31 cit., commi 1 e 2;
b) minore comunque affidato, ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83;
c) minore sottoposto a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile (Corte Cost., sent. n. 198/03);
d) minore non accompagnato (art. 1, comma 2, DPCM 535/99).
 
Nel caso di specie, il ricorrente, in quanto già affidato alla tutela del Comune di Torino, rientrava fra i “minori comunque affidati” di cui all’art. 32 cit., comma 1 e, non risultando applicabili i commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo, non vi erano particolari, ulteriori preclusioni alla possibilità di ottenere il chiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
* * *
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
Sent. n. 928
Anno 2007
R.g. n. 766
Anno 2006
 
SENTENZA
sul ricorso n. 766/2006 proposto da SAAID Mohammed, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Savio presso il cui studio, in Torino, via Susa 32, è elettivamente domiciliato,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domicliataria in Corso Stati Uniti 45,
la Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,
per l’annullamento
previa sospensiva
1) del provvedimento n. 64/2006 emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 24.2.2006, notificato al ricorrente in data 29.3.2006, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 286/98;
2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
Vista l’ordinanza di questa Sezione 12 luglio 2006, n. 352/i, eseguita dall’Amministrazione resistente in data 22 settembre 2006.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il dott. Antonio Plaisant, uditi l’avv. Savio per il ricorrente e l’avv. dello Stato Carotenuto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Il sig. Saaid Mohammed, cittadino marocchino, faceva ingresso nel territorio nazionale in data 10 settembre 2002, all’età di quindici anni, per andare ad abitare con la famiglia dello zio paterno, sig. Saaid Lakbir, regolarmente residente a Torino.
Nel corso degli anni 2003 e 2005 il sig. Saaid Mohammed frequentava dapprima un corso di formazione professionale e poi un tirocinio formativo in azienda, dal quale percepiva un compenso di euro trecentocinquanta mensili, che si concludeva con valutazione positiva.
Con decreto in data 14 gennaio 2005, n. 145, il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Torino deferiva la tutela del minore Saaid Mohammed al Comune di Torino, Assessorato all’Assistenza.
In data 7 luglio 2005 il sig. Saaid Mohammed presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che il Questore della Provincia di Torino rigettava con l’impugnato decreto 24 febbraio 2006, n. 64, “Rilevato che ai sensi dell’art. 32 c. 1 bis del D.lgvo 286/98, come modificato dalla L. 189/02, “Il premesso di soggiorno di cui al co 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età…ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale…”; Ritenuto che, ai sensi del medesimo articolo di legge, co. 1 ter, “L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni”; Tenuto conto che lo straniero sunnominato, il quale ha dichiarato di essere entrato in Italia in data 10.9.2002, è stato munito di permesso di soggiorno in data 23.4.2004, per cui all’atto del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un periodo di soggiorno regolare di circa un anno e due mesi; Considerato inoltre che sono assenti la delibera di affidamento del Giudice Tutelare e il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio emesso dal Comitato Minori Stranieri…”.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 26 maggio 2006, il sig. Saaid Mohammed ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 32, comma primo, del decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 268.
Eccesso di potere per carenza dei presupposti,difetto d’istruttoria e di motivazione.
Nel gennaio 2005 il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di nomina del tutore (nella persona dell’Assessore all’Assistenza del Comune di Torino) ed è così rientrato nell’ambito di operatività della sentenza della Corte Costituzionale 198/2003, che ha sancito l’equiparazione della disciplina giuridica della tutela a quella dell’affidamento, rendendo applicabile, anche nelle ipotesi di tutela, a disposizione di cui all’art,. 32, comma primo, del decreto legislativo 286/1998.
Nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2006, giusta l’ordinanza di questa Sezione in pari data n. 352/i, è stato disposto il deposito, a cura della Questura di Torino, di copia degli atti e documenti del procedimento definito con il provvedimento impugnato.
Al fine di ottemperare all’ordinanza di questa Sezione in precedenza indicata, in data 22 settembre 2006 la Questura di Torino ha depositato presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione richiesta.
Con atto in data 2 ottobre 2006 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con successiva memoria del 17 gennaio 2007, ed allegate produzioni documentali, il ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla odierna udienza la causa è stato trattenuta in decisione.                                             
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 31, commi 1 e 2, del T.U. n. 286/98, dispone che 1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”.
In attuazione di tali previsione normativa di rango primario, l’art. 28 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che: “il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza”.
L’art. 32 del T.U. n. 286/98 regola, invece, la situazione del minore straniero già presente sul territorio nazionale al compimento della maggiore età, individuando le ipotesi in cui può conseguire un permesso di soggiorno (e, quindi, evitare di essere allontanato dall’Italia a causa della non persistente applicabilità in suo favore della disciplina di cui all’art. 19 del decreto legislativo 286/1998).
Tale disposizione, introdotta dall’art. 30 della legge n. 40 del 1998, originariamente si limitava al seguente testo: “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23”.
La ratio della previsione - rintracciabile nella particolare protezione da accordare ai minori stranieri che risultassero, al compimento della maggiore età, già inseriti in un preciso contesto familiare e sociale - non era tuttavia limitata a coloro che, avendo interamente seguito il percorso descritto dall’art. 31, commi 1 e 2, del T.U. n. 286/98 potessero dimostrare un livello di integrazione sociale ritenuto adeguato; la portata della norma, infatti, era comprensiva anche dei “minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”, con una formula che la giurisprudenza, formatasi sul testo in esame (si veda Tar Toscana, sez. I, 9 settembre 2002, n. 1902) tendeva prevalentemente ad interpretare come sganciata dal riferimento ai minori affidati di cui all’art. 31, e anche, quindi, dall’art. 4 della legge n. 184/1983 (cui l’art. 31 rinvia), delineando in tal modo una autonoma categoria di minori stranieri nei confronti dei quali sia intervenuto uno dei provvedimenti di affidamento di cui all’art. 2 della legge n. 184 del 1983. E, quindi, sia che si trattasse di affidamento a una famiglia o a una persona singola, sia che si trattasse di affidamento o inserimento in strutture di assistenza pubbliche o private (come previsto dal secondo comma del citato art. 2 legge n. 184/1983).
Con l’entrata in vigore dell’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono stati aggiunti all’art. 32 del T.U. n. 286/98 i commi 1 bis e 1ter che individuano la categoria dei minori stranieri non accompagnati, ai quali il permesso di soggiorno può essere rilasciato – sempre al compimento della maggiore età – solo se inseriti in un progetto di integrazione sociale e se presenti sul territorio nazionale da non meno di tre anni (oltre agli altri requisiti della disponibilità di un alloggio e di avere concluso un contratto di lavoro).
Appare indubbio che attraverso questa modifica il legislatore del 2002 abbia voluto limitare l’ambito di applicazione dell’originario art. 32 del T.U. n. 286/98, ma questa osservazione, peraltro, ne presuppone un’altra e cioè che l’art. 32, prima delle modifiche del 2002, comprendeva anche i minori stranieri non accompagnati ma “comunque affidati”.
Quest’ultima precisazione non è superflua e si riflette sull’interpretazione degli articoli 31 e 32 del testo unico nella formulazione attuale, nel senso che l’innovazione legislativa contenuta nei commi 1bis e 1ter dell’art. 32 del T.U. n. 286/98, la quale opera solo nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, si traduce nella sottrazione di questa categoria di minori alla disciplina dettata nel primo comma per il rilascio del permesso di soggiorno al momento del compimento della maggiore età.
Il punto nodale, quindi, risiede nello stabilire quali siano le condizioni per includere il minore straniero nella prima categoria (“minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”, di cui al comma 1 dell’art. 32) o nella seconda (minori stranieri non accompagnati, di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art.32).
La questione, peraltro, non avrebbe neppure ragion di esistere ove si limitasse la cerchia dei soggetti cui è applicabile l’art. 32, primo comma, ai soli minori stranieri già individuati nell’art. 31, commi 1 e 2, del T.U.
Al riguardo il Collegio è consapevole che, in altre occasioni, questa Sezione è pervenuta proprio a tale conclusione (sez. II, 28 luglio 2005, n. 2626; sez. II, 8 ottobre 2005, n. 2882; sez. II, 16 gennaio 2006, n. 73), affermando che l’applicabilità del primo comma dell’art. 32 ai minori stranieri affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 presuppone che “l’affidamento sia intervenuto ugualmente prima dei quattordici anni di età e, in secondo luogo, che il minore abbia seguito il percorso di cui ai primi due commi dell’art. 31”.
La suddetta operazione ermeneutica, tuttavia, deve essere disattesa in quanto espressamente smentita dal giudice d’appello (vedasi Consiglio di Stato, ordinanza cautelare 21 aprile 2006) e perché, comunque, intimamente contraddittoria laddove cerca di spiegare le ragioni delle innovazioni legislative introdotte nel 2002.
Se infatti, a voler seguire tale opinione, le due categorie di minori stranieri fossero esattamente sovrapponibili e se i commi 1bis e 1ter introdotti all’art. 32 dalla legge n. 189/2002 “hanno ampliato il ventaglio delle possibilità di permanenza nel territorio dello Stato da parte di coloro che sono entrati in Italia come minori non accompagnati, prevedendo una ulteriore modalità di conversione del proprio permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età” (così la sentenza n. 2882 del 2005, citata); e, quindi, tali disposizioni avessero introdotto una sorta di “strada alternativa” a quella prevista dall’art. 31, commi 1 e 2, sul presupposto che i citati progetti possano comunque assicurare un rilevante grado di inserimento sociale del minorenne”; se così fosse, dovrebbe allora concludersi che, ancor prima delle innovazioni legislative del 2002, le due categorie di minori affidati (quella dell’art. 31, comma 1, e quella dell’art. 32, comma 1, del T.U.) coincidevano sul piano normativo. E, quindi, - se già sulla base dell’originaria versione della disposizione dell’art. 32, comma 1 i minori affidati dovevano seguire il percorso descritto dall’art. 31, commi 1 e 2 - era evidentemente esclusa la possibilità che il minore straniero ultraquattordicenne ed infradiciottenne, che entrasse clandestinamente in Italia e ottenesse un provvedimento di affidamento, potesse conseguire la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Ma in quest’ottica non è chiara la ragione per la quale il legislatore del 2002 avrebbe allora ampliato le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, soprattutto se si osserva che l’intera disciplina legislativa introdotta con la legge n. 189/2002 ha perseguito finalità opposte, cioè restrittive dell’immigrazione, specie se clandestina, e tese a limitare i flussi di ingresso. E non è superfluo notare che i minori stranieri non accompagnati tendenzialmente giungono sul territorio nazionale clandestinamente.
Ma, in disparte il piano teleologico, l’interpretazione non convince nemmeno sul piano sistematico e letterale.
La definizione di minori stranieri non accompagnati è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) all’art. 1, comma 2: “Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato….s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.
Definizione che consente di distinguere nettamente le fattispecie regolate dall’art. 32, le quali pertanto regolano situazioni diverse (così anche Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1681): da un lato i minori comunque affidati, che rientrano nel comma 1; dall’altro i minori stranieri non accompagnati (per es. affidati a enti o strutture, anche se ovviamente nelle persone rappresentanti legali), per i quali sono dettate le disposizioni di cui ai commi 1bis e 1ter della medesima disposizione.
In definitiva l’art. 32 del testo unico n. 286 del 1998 disciplina le seguenti, e ben distinte, ipotesi:
- minore cui sia stato applicato l’art. 31, commi 1 e 2, del testo unico n. 286 del 1998;
- minore comunque affidato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184 del 1983;
- minore sottoposto a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile,come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 2003;
- minore non accompagnato, secondo la definizione dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535 del 1999.
Applicando tali conclusioni al caso oggetto del presente giudizio, poiché il ricorrente risultava già affidato al Comune di Torino con decreto del 14 gennaio 2005 del Giudice Tutelare del Tribunale di Torino, ai sensi degli art. 2, 4 e 5 della legge n. 184 del 1983, la sua situazione rientra nel concetto di “minori comunque affidati” di cui al comma 1, e non nell’ambito dei commi 1bis e 1ter, dell’art. 32 del testo unico n. 286 del 1998.
Pertanto al ricorrente, ormai maggiorenne, deve essere riconosciuta la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati nel citato primo comma dell’art. 32 del testo unico n. 286/98.
Per quanto premesso il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Giorgio Manca Referendario
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione  Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 2 marzo 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione

(2) Il minore straniero che ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari può ottenere la conversione, al raggiungimento della maggiore età, nel permesso di soggiorno per motivi di studio (T.A.R. Piemonte, Seconda Sezione, sent. n. 1179/2007)
 
Un caso simile a quello di cui alla sentenza n. 928/2007 è quello che ha spinto un altro cittadino extracomunitario a proporre ricorso per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Vercelli che rigettava l’istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, con contestuale invito ad abbandonare il territorio italiano entro 15 giorni.
 
Il ricorrente risultava già titolare di permesso di soggiorno rilasciato fino alla maggiore età per motivi di cure mediche (ma vedremo infra che in realtà la qualificazione del permesso di soggiorno è stata frutto di una errata interpretazione della normativa da parte del Questore) ex art. 31 comma 3, T.U. e ne chiedeva la conversione ex art. 32 del medesimo T.U.
 
Nel provvedimento impugnato il Questore rilevava che:
- il ricorrente era entrato in Italia irregolarmente al seguito del proprio genitore;
- fino alla maggiore età era stato titolare del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 31 cit., comma 3;
- il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ex art. 32 cit. avveniva a condizione che:
* nei confronti del richiedente fossero applicabili le disposizioni di cui all’art. 31 cit., commi 1 e 2;
* o fosse comunque affidato ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83;
* o fosse stato sottoposto a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Codice Civile;
* qualora non accompagnato, si trovasse in Italia da non meno di tre anni e fosse stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.
Ebbene, ad avviso del Questore il ricorrente non rientrava in alcuna di tali ipotesi, né risultava in possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi (in particolare, per motivi di carattere umanitario o in adempimento ad obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).
 
Il ricorrente fondava la sua impugnativa su una interpretazione lucida ed articolata dell’art. 32 cit., T.U., che, come riconosciuto dal Collegio, era stato erroneamente applicato dal Questore nel motivare il rigetto dell’istanza proposta.
Ricordava, anzitutto, che era entrato in Italia al seguito del genitore e, pertanto, preliminarmente, non poteva essere definito “non accompagnato”.
Inoltre, egli aveva ottenuto il permesso di soggiorno, durante la minore età, ai sensi dell’art. 31 cit., commi 1 e 2 (in quanto, a sua volta, il genitore aveva ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo), per cui rientrava nell’ipotesi di convertibilità di cui all’art. 32 cit., comma 1, dato che la convertibilità al raggiungimento della maggiore età prescindeva dal tipo di permesso di soggiorno rilasciato al genitore.
Peraltro, annotava che la dizione “cure mediche” presente sul proprio permesso di soggiorno come minore era palesemente erronea, non esistendo tale tipo di titolo di soggiorno per un minore.
Ed ancora, a voler argomentare come pure aveva fatto il Questore, si creerebbe una situazione paradossale in cui un minore non accompagnato verrebbe a goder di maggior protezione rispetto ad un minore presente in Italia insieme al proprio genitore.
 
Il Collegio, quindi, accogliendo, come si è detto, il ricorso, aggiungeva, a corroborare la convinzione del ricorrente che il Questore avesse “letto male” la norma di cui all’art. 32, che era evidente che il permesso di soggiorno di cui aveva usufruito il ricorrente quando ancora in minore età fosse stato rilasciato in conseguenza dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale riconosciuta dal Tribunale dei minorenni di Torino al genitore, ai sensi dell’art. 31 cit., comma 3.
Per tale ragione, si riteneva realizzata integralmente la fattispecie (peraltro di non difficile interpretazione) di cui all’art. 31 cit., poiché, essendo stato rilasciato al genitore del minore il permesso di soggiorno di cui al comma 3 (“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato…”), al minore veniva quindi rilasciato il correlato permesso di soggiorno di cui all’art. 31 cit., comma 2, per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età (non, quindi, “per cure mediche”, inesistente in riferimento al minore e, comunque, non contemplato all’art. 31 comma 2).
È di chiara evidenza, allora, che il ricorrente rientrasse eccome nell’ipotesi di cui all’art. 31 cit. e, pertanto, poteva senza dubbio richiedere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 cit., comma 1 (“Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2…può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio…”).
* * *
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
Sent. n. 1179
Anno    2007 
R.g. n.  1496
Anno    2006
 
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 1496/2006 proposto da BENALLAL EL MUSTAPHA, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Vitale ed elettivamente domiciliato in Torino, via Moretta 7, presso lo studio del medesimo,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45,
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto emesso il 20.6.2006 e notificato l’1.9.2006, con cui il Questore della Provincia di Vercelli ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, invitando lo stesso ad abbandonare il territorio italiano entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell’Interno e la documentazione allegata;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa sezione n. 7/i dell’11 gennaio 2007;
Vista la memoria di deposito documenti del Ministero dell’Interno ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;
Relatore alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007 il Referendario avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. G. Vitale, per il ricorrente, e l’Avvocato dello Stato G. Carotenuto, per l’Amministrazione resistente, anche in merito alla possibilità di definire la causa con una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4°, della l. n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 9, comma 1°, della l. n. 205/2000;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso notificato in data 14 novembre 2006, Benallal El Mustapha chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Questore della Provincia di Vercelli con il quale si rigettava l’istanza del ricorrente “già titolare di permesso di soggiorno rilasciato fino alla maggiore età per motivi di cure mediche ai sensi dell’art. 31 Testo Unico sull’immigrazione”, con la quale egli aveva “chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’art. 32 del citato Testo Unico”;
Rilevato che nel preambolo del citato decreto, così, si afferma: “…PREMESSO che BENALLAL EL Mustapha, già irregolarmente soggiornante in Italia a seguito del genitore Khomri Fatna è stato titolare, fino alla maggiore età, di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di “cure mediche”, come da ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino il 24.12.2003 ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione; ATTESO che la normativa vigente consente, ex art. 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio al compimento della maggiore età del minore, a condizione che; - nei loro confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2 del Testo Unico sull’Immigrazione o siano stati comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 nr. 184; - siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod.Civ…; - qualora non accompagnati, si trovino, secondo il disposto art. 32 co. I bis del Testo Unico sull’Immigrazione, sul Territorio Nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 394/88; CONSIDERATO che il richiedente non rientra in nessuna delle ipotesi di cui sopra; CONSIDERATO che non sussistono i requisiti necessari per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno sia per studio che per altro titolo e che non ricorrono “motivi, in particolare di carattere umanitario o risultino da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano” che precludano l’adozione del presente provvedimento; …”.
Rilevato che il ricorrente lamentava violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, anche in punto interesse pubblico, perché il ricorrente era presente in Italia quale minore unitamente al genitore e non poteva essere definito “non accompagnato” ai sensi dell’ipotesi di cui all’art. 32 d.lgs. n. 286/98, richiamata nel provvedimento impugnato; inoltre egli aveva ottenuto il permesso di soggiorno, durante la minore età, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2, in seguito al rilascio, a sua volta, del permesso di soggiorno al genitore ad altro titolo e, come tale, rientrava nell’ipotesi di convertibilità ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. cit., dato che la convertibilità al raggiungimento della maggiore età prescinde dal tipo di permesso di soggiorno rilasciato al genitore, tenuto anche conto che la dizione “cure mediche” presente sul permesso di soggiorno del minore era palesemente erronea, non sussistendo tale tipo di titolo soggiorno per un minore e che, altrimenti, si creerebbe una situazione paradossale di maggior protezione per un minore “non accompagnato” rispetto al minore pur presente in Italia con il genitore, come nel caso di specie;
Rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno depositando documentazione inerente il procedimento;
Rilevato che con l’ordinanza istruttoria richiamata in epigrafe questa Sezione ordinava all’Amministrazione resistente di depositare in giudizio ulteriore documentazione e che l’Amministrazione ottemperava il 13 febbraio 2007;
Considerato che il ricorso merita accoglimento, atteso che il Collegio condivide l’interpretazione normativa proposta dal ricorrente, in quanto appare evidente che il permesso di soggiorno di cui ha usufruito lo straniero minorenne era stato rilasciato in virtù dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale riconosciuta dal Tribunale dei minorenni di Torino alla madre, Ben Alla Fatna, con provvedimento reso ai sensi dell’art. 31, comma 3°, d.lgs. n. 286/98, non sussistendo altre ipotesi di legge che prevedono per il minore il rilascio di permessi di soggiorno “sganciati” da quello del genitore, se presente in Italia;
Considerato, quindi, che appare corretta l’osservazione del ricorrente per il quale la dizione “per cure mediche” presente sul suo permesso di soggiorno era frutto di un errore, non sussistendo nella normativa vigente ipotesi di titolo di soggiorno per minorenni “per cure mediche” o “per motivi di salute”, come pure affermato dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio;
Considerato che nel caso di specie si è realizzata integralmente la lineare fattispecie di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286/98, in quanto alla madre del minore è stato rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi del relativo terzo comma, secondo cui “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico…”, e al minore è stato rilasciato, quindi, il correlato permesso di soggiorno di cui all’art. 31, comma 2, per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, non sussistendo uno specifico permesso di soggiorno per minorenni per “cure mediche” o “motivi di salute” diverso da quello di cui all’art. 31, comma 2;
Considerato, quindi, che il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Questore della Provincia di Vercelli, rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 31 cit. e, come tale, poteva richiedere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo cui “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2…può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio…”;
Considerato, perciò, che per quanto detto il ricorso deve essere  accolto e che, per la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^,  pronunciando ai sensi dell’art. 9, comma 1°, l. n. 205/2000,  accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Emanuela Loria Referendario
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione  Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 10 marzo 2007
 

Il Direttore Segreteria II Sezione

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