Il periodico o la rivista a carattere tecnico il cui direttore non è iscritto all'albo dei giornalisti non si può consiederare un mezzo di espressione di attività giornalistica

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2013, n. 23580

Deve ritenersi che, quando si iscrive ai sensi della L. n. 47 del 1948 un periodico o una rivista come a carattere tecnico, professionale, scientifico e se ne indichi come direttore un soggetto non iscritto all’albo dei giornalisti, la conseguente iscrizione di costui nell’elenco speciale implica che, agli effetti della L. n. 69 del 1963, il periodico o rivista non possano considerarsi mezzi di espressione di attività giornalistica. Ne segue che eventuali pubblicazioni su di essi non possono essere considerate come espressione di attività rilevante ai fini della legittimità di una richiesta di iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, a norma dell’art. 35 della L. n. 69 del 1963, in quanto esse non possono essere apprezzate come espressione di attività giornalistica occasionale e come tale legittimare detta iscrizione.

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