Il permesso di soggiorno del cittadino in attesa di cittadinanza si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento

Il permesso di soggiorno del cittadino in attesa di cittadinanza si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento consentendo allo straniero il ricongingimento familiare. Secondo la S.C. infatti, si deve dar seguito all’indicazione estensiva del citato art. 28 del d.lgs.286/1998 confermata dalla giurisprudenza e dal legislatore (D.P.R. 1999/394) “che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per l’acquisto della cittadinanza - per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l’identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivo familiari (quale sarebbe appunto il cittadino straniero che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l’art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno. Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall’art.28, co. 1, d.lgs. 286/1998, può essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo) per le altre attività consentite (art.6, comma 1, d.lgs. 286/1998) e permette inoltre l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicchè, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (artt. 2 e 3). (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 12680)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Interno in persona del Ministro, Questura di Trento in persona del Questore, Commissariato del Governo di Trento domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;

- ricorrenti -

contro

BE. AL. Lu. ;

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trento emessa nel procedimento n. 764/06 del 2.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 0.4.2009 dal Relatore Cons. Dott. PICCININNI Carlo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 2.11.2006 la Corte di Appello di Trento respingeva il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento aveva accolto la richiesta di BE. AL. Lu. di sospensione e annullamento del provvedimento del Questore di Trento, avente ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie cittadina brasiliana titolare di permesso di soggiorno rilasciato per attesa di cittadinanza - e l'ordine di rilasciare il territorio nazionale.

In particolare il tribunale riteneva di dover accogliere la richiesta, nonostante il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28, non contemplasse il permesso di soggiorno per motivi di attesa cittadinanza tra quelli idonei a far sorgere il diritto all'unita' familiare, e cio' in quanto una diversa interpretazione avrebbe comportato una irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla tutela dell'unita' familiare fra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso per altra causa, cosi' come d'altro canto gia' affermato da questa Corte con riguardo al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (C. 01/1714).

Quanto poi alla durata del permesso accordato alla moglie, inferiore ad un anno, il dato sarebbe stato irrilevante poiche' il permesso di soggiorno per acquisto (cittadinanza va rilasciato per un periodo pari alla durata del procedimento di concessione o di riconoscimento, procedimento non concluso pur essendo trascorso piu' di un anno dalla relativa apertura.

Il Ministero dell'Interno proponeva quindi reclamo avverso il detto provvedimento, opponendosi all'estensione analogica dei principi espressi nella citata sentenza n. 1714, e cio' in quanto il permesso di soggiorno rilasciato in favore della moglie del Be. avrebbe carattere precario e non permetterebbe lo svolgimento di attivita' lavorativa.

Be. si costituiva sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui eccepiva anche pregiudizialmente l'improponibilita', e la Corte territoriale, disattese le eccezioni pregiudiziali, confermava la decisione del primo giudice, condividendo le argomentazioni svolte con riguardo alla necessita' di dare applicazione al principio espresso da questa Corte nella richiamata sentenza 01/1714, che aveva ritenuto non tassativa l'elencazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28, facendovi rientrare anche l'ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, sicche' un trattamento giuridico differenziato rispetto a due tipologie di permesso da cui discendono facolta' analoghe sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.

D'altra parte - osservava la Corte - la previsione del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza sarebbe stato, contemplato in data successiva al Decreto Legislativo n. 286, e cioe' nel Decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394, mentre sarebbe inesatto il rilievo secondo cui al titolare di detto permesso sarebbe preclusa la possibilita' di svolgere attivita' lavorativa. Avverso la detta ordinanza il Ministero dell'Interno, la Questura di Trento e il Commissario del Governo di Trento proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo corredato del prescritto quesito di diritto e successivamente illustrato da memoria, cui non resisteva l'intimato, con il quale denunciavano violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articoli 28, 30 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 11, sulla base dei rilievi? che nella specie si sarebbe trattato di ipotesi di conversione del permesso di soggiorno di familiare straniero regolarmente soggiornante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286, articolo 30, comma 1, lettera c); che l'istanza del Be. era stata respinta dalla Questura, non essendo contemplata la fattispecie rappresentata fra quelle indicate nel Decreto Legislativo n. 286, articolo 28; che la sentenza di questa Corte n. 1714 del 2001 era stata erroneamente richiamata, avendo ad oggetto differente fattispecie, rispetto alla quale non sarebbe stata correttamente evocata l'analogia; che la Corte aveva errato anche nel ritenere che il titolare del permesso di soggiorno potesse svolgere attivita' lavorativa.

Le censure sono infondate.

In proposito va infatti rilevato che il rigetto dell'istanza del Be. Al. in sede amministrativa era stato determinato dal fatto che il titolo di soggiorno della moglie, rispetto alla quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28, vi danno diritto, assunto poi riproposto in sede giudiziaria e disatteso dal giudice del merito, la cui decisione di secondo grado e' stata per l'appunto oggetto del presente ricorso.

Tuttavia ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'indicazione estensiva del citato articolo 28 (sul punto modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, articolo 2, lettera W) data dalla sentenza C. 01/1714, ulteriormente confortata in sede giurisprudenziale dalla successiva ordinanza C. 08/8582 e, in sede normativa, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 11 (poi confermato nel testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004) - che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza -, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta piu' stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui e' predeterminato il termine di durata, nonche' per l'identita' di facolta' riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari (quale sarebbe appunto il Be. , che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'articolo 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.

Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28, comma 1, puo' essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo) per le altre attivita' consentite (Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 6, comma 1) e permette inoltre l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicche', come gia' espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (segnatamente articoli 2 e 3).

Da cio' consegue che l'interpretazione estensiva dell'articolo 28 va condivisa e che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poiche' l'intimato

non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che nel caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri atti identificativi di Be. Al. Lu. e di Cr. Be. Ja. Lu. .

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2733 UTENTI