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Il procedimento di convalida prima frazione temporale di trattenimento dello straniero in un centro di accoglienza deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 giugno 2012, n. 10055
Ordinanza 19 giugno 2012, n. 10055
Integrale
EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - STRANIERO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) per procura in atti;
- ricorrente -
contro
QUESTURA DI BARI, in persona del Questore pro tempore, e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
- intimati -
avverso il decreto del Giudice di pace di Bari in data 10 marzo 2010, nel procedimento n. 150/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 12 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schiro';
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. Costantino Fucci.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE, considerato che (OMISSIS), nato in (OMISSIS), ha proposto, sulla base di un motivo, ricorso per cassazione nei confronti della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno avverso il provvedimento in data 10 marzo 2010, con la quale il Giudice di pace di Bari ha autorizzato la proroga del trattenimento del menzionato straniero per ulteriori sessanta giorni presso un centro di accoglienza;
che con la proposta impugnazione il ricorrente si duole che la richiesta di proroga del suo trattenimento presso un centro di accoglienza sia stata esaminata e fatta oggetto di decisione senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore, che la Questura di Bari e il Ministero dell'Interno, intimati, non hanno svolto difese;
rilevato che e' stata depositata in cancelleria, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., una relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso, in quanto lo stesso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, come previsto a pena d'inammissibilita' dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
considerato che il collegio, nell'odierna camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso contenga elementi sufficienti a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, e a permettere di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2003/2602), cosi' da poter essere esaminato nel merito;
che il ricorso merita accoglimento, in quanto al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea dello straniero, gia' sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 4, nei procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. (Cass. 2010/4544; 2010/10290; 2011/13117);
ritenuto che in base alle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e che il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, non potendo piu' essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;
che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate per la novita' della questione, risolta da questa Corte solo nel 2010.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.