In attesa della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il giudizio innanzi al giudice italiano di cessazione degli effetti civili non viene sospeso

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1526

Fra giudizio eccelsiastico di nullita' del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialita' tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalita' e presupposti diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, puo' produrre effetti nell'ordinamento italiano (Cass. 24990/2010, 11020/2005, 11751/2001 ed altre).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1910 depositata il 17 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l'avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la sospensione del giudizio di cassazione;

udito per la controricorrente l'avv. (OMISSIS), per delega, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' della produzione documentale ex articolo 373 c.p.c., la manifesta infondatezza del ricorso e la condanna aggravata alle spese ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma dichiaro' dapprima, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) e poi, con la sentenza definitiva, condanno' l'ex marito a corrispondere alla ex moglie un assegno di euro 1.291,14 mensili.

Il sig. (OMISSIS) impugno' la seconda sentenza, tra l'altro riproponendo l'eccezione, gia' disattesa dal Tribunale, di sospensione del processo per la pendenza del giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' del matrimonio.

La Corte di Bologna ha respinto sia tale eccezione che l'appello.

Il sig. (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la sig.ra (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie, con allegati, rispettivamente, la sentenza in data 31 maggio 2012 con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'esecutivita' in Italia della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio, e il ricorso per cassazione con cui detta sentenza e' stata impugnata, notificato il 4 ottobre 2012. Il ricorrente ha anche chiesto, con la memoria e nella discussione orale, la sospensione del giudizio di cassazione in attesa del giudicato sulla delibazione della sentenza ecclesiastica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si ripropone, anche in questa sede, la questione della sospensione del processo per la pendenza del giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio, sottolinenandosi che tale questione e' sollevata non gia' con riferimento al giudizio di divorzio (la cui decisione in primo grado non e' stata appellata), bensi' con riferimento al giudizio sul riconoscimento dell'assegno divorzile, destinato a concludersi per cessazione della materia del contendere una volta passata in giudicato la sentenza dichiarativa dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio.

2. - Il motivo e' infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte fra giudizio eccelsiastico di nullita' del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialita' tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalita' e presupposti diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, puo' produrre effetti nell'ordinamento italiano (Cass. 24990/2010, 11020/2005, 11751/2001 ed altre).

Ne' un rapporto di pregiudizialita' e' configurabile ove si prenda in considerazione - come fa il ricorrente - in luogo del giudizio ecclesiastico il successivo giudizio civile di delibazione della sentenza che lo conclude: quest'ultimo giudizio, infatti, non ha ad oggetto la nullita' del matrimonio, bensi' la declaratoria di esecutivita' della sentenza ecclesiastica che l'ha pronunciata.

Il ricorrente tuttavia, come si e' visto, pone la questione sotto il particolare profilo che il sopraggiungere del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione comporterebbe la cessazione della materia del contendere nel giudizio, ancora in corso, riguardante l'assegno divorzile.

Neppure sotto tale profilo, pero', la questione e' fondata, per la decisiva ragione che la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. e' prevista solo in relazione al rapporto di pregiudizialita' fra le cause, non gia' affinche' si produca, nelle more, la cessazione della materia del contendere.

3. - Il ricorso va in conclusione respinto e per le stesse ragioni va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio di legittimita'.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo i presupposti per la condanna aggravata ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 4, invocata dal P.M..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

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