Casa:
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' di un matrimonio non è necessaria la traduzione dal latino all'italiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA. LO. e BU. ED. , elettivamente domiciliati in Roma, via Calcutta 25. presso l'avv. Maurizio Bruno, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrenti -
contro
BU. RO. , elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 44, presso l'avv. Gioioso Raffaello, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 300/07 del 3 agosto 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schiro';
uditi, per i ricorrenti, l'avv. Abernavoli Ivana, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e, per il controricorrente, l'avv. Raffaello Gioioso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 300/07 del 13 agosto 2007 la Corte di appello di Ancona accoglieva la domanda con la quale Bu.Ro. aveva chiesto, con ricorso depositato il 25 maggio 2006, il riconoscimento e la declaratoria di esecutivita' nello Stato italiano della sentenza pronunciata il 23 aprile 2001 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno, ratificata con decreto del 15 ottobre 2003 dal Tribunale della Rota Romana, con la quale era stata dichiarata la nullita' del matrimonio concordatario dal medesimo contratto con Fa. Lo. il (OMESSO).
Per l'effetto, la Corte territoriale dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana della menzionata sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno.
2. A fondamento della decisione la Corte di appello, in via preliminare, rilevava che la domanda di riconoscimento era stata erroneamente proposta in applicazione della Legge n. 218 del 1995, trovando invece la fattispecie disciplina nell'accordo bilaterale con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (di modifica del precedente Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929) e reso esecutivo con la Legge n. 121 del 1985, e che tuttavia tale irregolarita' poteva essere superata in considerazione del potere officioso del giudice di qualificare l'azione sotto il profilo giuridico, fermo restando il bene della vita richiesto.
La Corte territoriale osservava, inoltre, che era errata l'adozione, per l'introduttivo del giudizio, del modello del ricorso, essendo invece previsto, per promuovere il giudizio di delibazione, l'atto di citazione in virtu' del richiamo da parte della normativa concordataria degli articoli 796 e 797 c.p.c., fermo restando che la relativa nullita' del giudizio era rimasta sanata dalla costituzione della resistente-convenuta, che non aveva sollevato al riguardo eccezioni.
La Corte premetteva ancora che il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, necessario per l'esecutivita' della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, era sopraggiunto in corso di causa il 3 luglio 2006 ed era stato prodotto dal ricorrente solo il 24 luglio 2006 e che tuttavia, costituendo tale elemento non un presupposto processuale, ma una condizione dell'azione che poteva intervenire sino al momento della decisione, erano sussistenti le condizioni per la pronuncia sul merito della domanda.
Era infine priva di conseguenze, sul piano processuale, l'eccezione di nullita' sollevata dall'intimata sotto il profilo della produzione in giudizio da parte del ricorrente di una copia in lingua latina della sentenza delibanda, in quanto tale irregolarita' era stata sanata dalla produzione di copia tradotta in italiano e comunque la convenuta, in conseguenza di tale circostanza, non aveva dedotto alcuna limitazione del proprio diritto di difesa.
3. Nel merito la Corte di appello riteneva che fosse privo di pertinenza il principale argomento difensivo della convenuta, relativo alla nullita', per contrarieta' all'ordine pubblico, della sentenza ecclesiastica, argomento basato in realta' su di un postulato inesatto, nel senso che la nullita' del matrimonio sarebbe stata dichiarata per esclusione di "bona matrimonii" e dunque su di una riserva mentale unilaterale di uno dei coniugi, laddove la declaratoria di nullita' era derivata dall'accertamento dell'esistenza nel marito di "grave difetto di discrezione di giudizio", ossia di un vizio della volonta' attinente in modo diretto alla incapacita' personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validita' del vincolo. Affermava la Corte di appello che tale vizio era ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei "bona matrimonii" e incideva in modo negativo sulla validita' del matrimonio anche nell'ordinamento civile sotto forma di incapacita' naturale, mentre irrilevante doveva ritenersi la circostanza che il medesimo istituto ricevesse differente disciplina nei due ordinamenti, non influendo cio' sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
4. In ordine alle richieste di carattere economico avanzate da Fa.Lo. e dal figlio della coppia, Bu. Ed. , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e che aveva fatto proprie le istanze di tipo economico della madre, quale contitolare dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra i genitori, la Corte territoriale osservava che l'unico provvedimento adottabile dal giudice della delibazione era previsto dall'articolo 8 dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense del 1984, nella parte in cui consente al giudice che rende esecutiva la sentenza canonica di "statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugio il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia". Di conseguenza nessuna statuizione di ordine economico poteva essere presa, in sede di delibazione, in forza di norme, quali la Legge n. 54 del 2006, articolo 4 o gli articoli 129 e 129 bis c.c., esulanti dal delineato contesto normativo e la cui applicabilita' costituiva prerogativa esclusiva del giudice interno. Inoltre il giudice della delibazione non poteva intervenire nei rapporti economici tra gli ex coniugi che fossero gia', come nella specie, sottoposti alla valutazione ed alla decisione del giudice interno naturale, il quale dispone di un ampio potere di emanare provvedimenti, anche provvisori e cautelari, a tutela degli interessi materiali dell'altro coniuge o della prole. Comunque, il fatto che nel caso di specie il giudice della separazione e quello del divorzio avessero gia' emanato provvedimenti di tutela delle ragioni della convenuta e del figlio (come dai medesimi riconosciuto) avrebbe comportato, a tutto concedere, l'inopportunita' da parte del giudice della delibazione di intervenire a sua volta con provvedimenti che avrebbero finito per sovrapporsi a quelli gia' emanati dal giudice competente.
5. Considerato infine che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio era stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato Civile; che nel procedimento canonico la Fa. era stata regolarmente citata a comparire, come si evinceva dalla sentenza delibanda, e che la sentenza stessa non era contraria ad altra pronunciata in Italia, non pendendo inoltre nel nostro Stato processo davanti al giudice nazionale per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, ne' contrastava con l'ordine pubblico, l'opposizione della Fa. doveva essere rigettata insieme con le istanze economiche formulate dalla medesima e dal figlio, che dovevano essere condannati alle spese processuali secondo soccombenza.
6. Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono Fa. Lo. ed Bu.Ed. sulla base di sei motivi. Bu. Ro. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciando contrarieta' della sentenza canonica all'ordine pubblico italiano per violazione del principio fondamentale di tutela della buona fede e premesso che la Fa. nulla sapeva dell'asserito vizio mentale del marito - deducono che la declaratoria di esecutivita' della sentenza del tribunale ecclesiastico, il quale abbia pronunciato la nullita' del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", oppure per incapacita' di intendere e di volere di uno dei coniugi, postula che tali circostanze siano state rese note all'altro coniuge, ovvero che siano state da questo effettivamente conosciute, con la conseguenza che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione e la dichiarazione di efficacia trovano ostacolo insormontabile nella contrarieta' all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Viene quindi formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c.: "dichiarare o meno che in assenza di prova circa la conoscenza dell'incapacita' mentale del marito, da parte della moglie, non possa essere accolto l'annullamento del matrimonio e cioe' vada salvaguardato il principio fondamentale di tutela della buona fede della donna per mancata conoscenza delle riserve mentali, dei vizi canonici sulla capacita', o comunque sull'inesistenza di uno dei bona matrimonii. Ovvero se in caso di mancata prova circa la conoscenza da parte della donna, l'annullamento non possa essere pronunciato per contrasto con l'Ordine Pubblico Italiano".
2. Con il secondo motivo i ricorrenti - prospettando l'inammissibilita' della domanda di delibazione in quanto contraria all'ordine pubblico italiano per la differenza esistente tra il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacita' di contrarre matrimonio - si dolgono che la Corte di appello abbia equiparato il grave difetto di discrezione di giudizio previsto dal diritto canonico con l'incapacita' naturale disciplinata dal diritto civile italiano. Deducono che invece i due istituti divergono, in quanto il grave difetto di discrezione di giudizio non costituisce manifestazione di totale incapacita' di agire, ma configura soltanto una grave forma di immaturita'. Soggiungono che il riconoscimento di tale forma di immaturita' nel dr. Bu. , noto ed affermato medico, contrasta con la sua vita e la sua carriera professionale.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: "dichiarare o meno che il grave difetto di discrezione di giudizio ravvisato nel diritto canonico, non coincide per nulla con l'incapacita' di agire, ne' con l'incapacita' di intendere e di volere nel diritto civile, ma con la semplice grave immaturita', rendendo inammissibile la domanda di efficacia nel territorio italiano o di delibazione per contrarieta' all'Ordine Pubblico Nazionale".
3. Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono prive di fondamento. La Corte di appello di Ancona ha chiaramente affermato che era privo di pertinenza il principale argomento difensivo della convenuta, relativo alla nullita', per contrarieta' all'ordine pubblico, della sentenza ecclesiastica, in quanto si trattava di un argomento basato su di un postulato inesatto, nel senso che la nullita' del matrimonio sarebbe stata dichiarata per esclusione di "bona matrimonii" e dunque su di una riserva mentale unilaterale di uno dei coniugi, laddove la declaratoria di nullita' era derivata dall'accertamento dell'esistenza nel marito di "grave difetto di discrezione di giudizio", ossia di un vizio della volonta' attinente in modo diretto alla incapacita' personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validita' del vincolo. La Corte di appello ha anche precisato che tale vizio e' ben diverso dalla riserva inferiore di escludere uno o l'altro dei "bona matrimonii" e incide invece in modo negativo sulla validita' del matrimonio anche nell'ordinamento civile sotto forma di incapacita' naturale, mentre e' irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, non influendo cio' sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
I ricorrenti non sollevano censure su tale fondante nucleo argomentativo della decisione impugnata, introducendo a sostegno della loro impugnazione un tema (quello dell'applicazione del principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole in relazione non solo all'ipotesi di esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", ma anche a quella della non conoscenza da parte di uno dei coniugi del "grave difetto di discrezione di giudizio" dell'altro coniuge), che - oltre a fondarsi sulla prospettazione di un fatto nuovo (la non conoscenza da parte della Fa. di tale "grave difetto di discrezione di giudizio" in capo al marito) che, ne' dalla sentenza impugnata, ne' dallo stesso ricorso per cassazione, risulta essere stato specificamente dedotto nel giudizio davanti al Tribunale ecclesiastico e in quello di delibazione innanzi alla Corte di appello e che pertanto non puo' essere prospettato per la prima volta in sede di legittimita' - e' comunque privo di fondamento giuridico.
3.1. Ritiene infatti, in via generale, il collegio che - in conformita' all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio pronunciate da altri Stati (cfr. Cass. S.U. 2008/19809) - il riconoscimento dell'efficacia e' subordinato alla mancanza di incompatibilita' con l'ordine pubblico interno, che e' assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre e' solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si e' imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato - per queste la delibazione e' possibile in caso di incompatibilita' relativa, ravvisatole tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale.
Nel caso di specie, i ricorrenti, a fronte dell'argomentata valutazione del giudice della delibazione - secondo il quale il "grave difetto di discrezione di giudizio costituisce vizio della volonta' che attiene direttamente alla capacita' personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validita' del vincolo, vizio che .... incide negativamente sulla validita' del matrimonio anche nell'ordinamento civile sotto forma di incapacita' naturale..." - si sono limitati a prospettare, peraltro in modo del lutto generico, la diversita' concettuale che intercorrerebbe tra il "grave difetto di discrezione di giudizio", preso in considerazione dal giudice ecclesiastico e consistente in una forma di immaturita' grave, ma non tale da poter comportare l'annullamento del matrimonio, e l'incapacita' di intendere e di volere prevista quale causa d'invalidita' del matrimonio (invero impropriamente intesa dai ricorrenti stessi quale totale incapacita' di agire ed equiparata alla situazione degli interdetti per infermita' mentale), ma non hanno dedotto specifiche ragioni d'incompatibilita' assoluta della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano, ossia ragioni d'incompatibilita' tali da escludere - alla stregua di rilevanti circostanze di causa, peraltro nella specie neppure dedotte - che la decisione del Tribunale ecclesiastico risultasse conforme ai principi desunti dalle fonti normative costituzionali ed alle norme ordinarie inderogabili in materia matrimoniale.
3.2. Indipendentemente da tali valutazioni di carattere generale e pronunciando specificamente sul merito della censura svolta dai ricorrenti, ritiene comunque il collegio che la decisione assunta sul punto dal giudice della delibazione si sottragga alle critiche degli impugnanti. Infatti, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita' di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidita' contemplata dall'articolo 120 c.c., cosicche' e' da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 1988/4710; 1997/3002. In senso conforme, cfr. Cass. 1987/5822; 2000/4387; 2006/10796). E contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo dei difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, e' sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacita' naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (articolo 428 c.c., comma 2), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacita' naturale vista quale causa di invalidita' del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 1997/3002).
4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione della Legge n. 54 del 2006 e si dolgono che la Corte di appello, nonostante il disposto dell'articolo 4, legge citata - in forza del quale le disposizioni della stessa legge si applicano anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio - non ha provveduto sulle richieste economiche avanzate dalla Fa. e del figlio Bu.Ed. , senza tener conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito della novella di cui alla Legge n. 54 del 2006, anche al giudice minorile a cui era in precedenza inibita l'emissione di provvedimenti di natura economica, rimessi alla competenza del tribunale civile ordinano - spetta ora di pronunciare provvedimenti di ordine economico. Affermano altresi' che priva di pregio e' la tesi della Corte di appello, secondo cui non sarebbe stato possibile provvedere, avendo il giudice del divorzio gia' assunto i provvedimenti provvisori, in quanto la nullita' del matrimonio travolge il divorzio, spettando quindi al giudice della delibazione della nullita' le necessarie statuizioni economiche. Viene formulato il seguente quesito di diritto: "determinare se il Giudice della Corte d'Appello in sede di delibazione o di applicazione del Concordato Lateranense, al fine di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullita' del matrimonio canonico, non debba egualmente, cosi' come avviene, per il Tribunale dei Minori, in presenza di genitori non uniti in matrimonio, ed al Tribunale Ordinario in sede di divorzio, istruire il processo ai fini dei provvedimenti economici e personali di cui alla Legge n. 54 del 2006. Conseguentemente pronunciare i provvedimenti di natura economica a tutela dei figli e del coniuge, esattamente (secondo) tutti i principi gia' riportati e da condividere nell'ordinanza di questa Suprema Corte 03/04/2007 n. 8362. Dichiarare quindi l'obbligo della Corte di appello in sede di delibazione o di applicazione del concordato lateranense di effettuare tutte le istruzioni processuali al fine delle pronunce di natura economica in favore della moglie e del figlio".
4.1. Anche tale censura non e' fondata.
A norma della citata Legge n. 121 del 1985, articolo 8, comma 2, lettera c), in sede di delibazione di una sentenza di nullita' del matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico, la corte di appello puo' soltanto, nella sentenza intesa a rendere esecutiva detta decisione, "statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia". Pertanto al giudice della delibazione della sentenza ecclesiastica spetta soltanto il potere di adottare eventuali provvedimenti economici provvisori, aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, in quanto diretti ad assicurare la "fruttuosita' pratica" della decisione definitiva, che resta dunque sottratta alla competenza del giudice della delibazione e affidata invece al giudice competente per la decisione sulla materia (cfr. Cass. 2003/17535; 2007/11654).
Privo di pertinenza e' il richiamo, operato dai ricorrenti, del disposto della Legge n. 54 del 2006, articolo 4, secondo il quale le disposizioni della legge medesima, relative alla materia della separazione dei genitori, dell'affidamento condiviso dei figli e dei provvedimenti nei loro confronti, "si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio". La norma richiamata si limita, infatti, ad estendere la disciplina sostanziale e processuale dettata dalla Legge n. 54 del 2006 con riferimento al giudizio di separazione anche ai giudizi di divorzio e di nullita' del matrimonio, ma nulla innova in ordine alla competenza all'adozione di tali provvedimenti, riservata al giudice chiamato pronunciarsi sul merito della controversia, e soprattutto in alcun modo deroga alla previsione della Legge n. 121 del 1985, citato articolo 8, comma 2, lettera c), che affida al giudice della delibazione il potere discrezionale di adottare soltanto eventuali provvedimenti provvisori e anticipatoli di quelli che saranno assunti in via definitiva dal giudice competente della materia.
4.2. Parimenti non pertinente e' il riferimento operato dai ricorrenti all'orientamento giurisprudenziale,, secondo il quale, in l'orza della Legge n. 54 del 2006, anche al giudice minorile spetta di adottare provvedimenti di natura economica. Infatti l'orientamento richiamato - che ha ravvisato la competenza del Tribunale per i Minorenni nel caso di contestuale adozione delle misure relative all'esercizio della potesta' dei genitori e all'affidamento dei figli e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, in ragione dell'esigenza non solo di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, ma anche di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che e' aspetto centrale della ragionevole durata del processo (Cass. 2007/8362) - si fonda su presupposti di fatto e diritto che non hanno alcuna attinenza con il caso in esame e non puo' pertanto essere utilmente invocato per giustificare l'asserito potere del giudice della delibazione di adottare, oltre alle eventuali misure interinali e provvisorie previste dalla Legge n. 121 del 1985, articolo 8, provvedimenti che, ai sensi degli articoli 129 e 129 bis c.c. e della Legge n. 54 del 2006, regolino i rapporti economici tra i coniugi del matrimonio dichiarato nullo, o che stabiliscano provvidenze economiche a favore dei loro figli.
4.3. Quanto alla decisione di non adottare nel caso di specie alcun provvedimento economico provvisorio - motivata dalla Corte di appello con riferimento alla circostanza che di tale questione erano gia' stati investiti il giudice della separazione personale e successivamente quello del divorzio e con l'esigenza di non intervenire, con provvedimenti che finirebbero per sovrapponi a quelli gia' emanati dal giudice competente, nei rapporti economici tra gli ex coniugi che siano gia' sottoposti alla valutazione e alla decisione del loro giudice naturale - le censure sollevate al riguardo dai ricorrenti sono inammissibili in sede di giudizio di legittimita', avendo ad oggetto statuizioni di natura non definitiva ne' decisoria (2003/17535; 2007/11654).
5. Con il quarto motivo si prospetta la incostituzionalita' degli articoli 129 e 129 bis c.c. in rapporto alla Legge n. 54 del 2006 ed alla disciplina in tema di divorzio e separazione dei coniugi. Si deduce la disparita' di trattamento tra quanto statuito dalla Legge n. 54 del 2006 in favore del coniuge divorziato e del figlio e quanto stabilito dalle norme codicistiche con riferimento al coniuge che, senza sua colpa, subisca l'annullamento del matrimonio, in relazione agli articoli 3, 7, 29 e 30 Cost.. Si formula il seguente quesito di diritto: "Rilevare l'incostituzionalita' sopra enucleata rimettendo gli atti alla Consulta".
5.1. Anche tale motivo di ricorso e' privo di fondamento, in quanto la questione di costituzionalita' sollevata dai ricorrenti - oltre ad essere stata formulata in modo del tutto generico, in particolare per quanto riguarda la formulazione del quesito di diritto, richiesto anche per la illustrazione del motivo di ricorso con il quale la questione di costituzionalita' viene proposta (Cass. S.U. 2008/28050; Cass. 2007/4072) e che nella specie si e' concretizzato nella mera richiesta alla Corte di rilevare la eccepita incostituzionalita' - non e' rilevante ai fini della decisione del giudizio di cui trattasi, riguardando norme non applicabili nel caso di specie e questioni comunque non attinenti al "decisum" del provvedimento impugnato.
6. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la improcedibilita' del processo di delibazione per violazione del contraddittorio e degli articoli 347, 348 e ss. c.p.c., in quanto la sentenza ecclesiastica, depositata in atti, non era accompagnata dal decreto di esecutorieta' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e non era stata tradotta in lingua italiana, decreto e traduzione intervenuti solo successivamente nel corso del giudizio. Viene formulato il seguente quesito di diritto: "se nei procedimenti di delibazione o equiparati, trattandosi di processi avanti la Corte d'Appello, la traduzione in lingua italiana e l'attestazione del passaggio in giudicato o, comunque, l'effettivo passaggio in giudicato, debbano sussistere prima della proposizione della domanda o quanto meno all'atto della costituzione in giudizio".
6.1. Anche tale doglianza e' priva di fondamento.
Infatti, in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' di un matrimonio, la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l'obbligo della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facolta' per il giudice di disporla per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni (Cass. 1993/3635). Nel caso di specie nessuna di tali evenienze si e' verificata e la Corte di appello ha dato atto altresi' che la Fa. , nel corso del giudizio di delibazione, non ha in alcun modo dedotto che il suo diritto di difesa sia stato leso dalla produzione in giudizio di una copia in lingua latina della sentenza delibanda. Su tale affermazione della Corte di appello non e' stata sollevata specifica censura da parte dei ricorrenti, che solo in questa sede di legittimita' si sono limitati a dedurre, per la prima volta e in modo del tutto generico, che la produzione della sentenza in latino avrebbe comportato la lesione del loro diritto di difesa, essendosi il giudizio di delibazione svolto in un'unica udienza di discussione.
Quanto alla tardiva produzione del decreto con il quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha reso esecutiva la sentenza di nullita' del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, rileva il collegio che tale decreto non costituisce un presupposto processuale, bensi' una condizione dell'azione; ne consegue che non e' necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere delibata purche' tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass. 2009/814).
Non sussistono pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, le ragioni di improcedibilita' del giudizio di delibazione dedotte con il motivo di ricorso ora esaminato.
7. Con la sesta ed ultima censura i ricorrenti lamentano la loro illegittima condanna al pagamento delle spese processuali in violazione dell'articolo 91 c.p.c. e formulano il seguente quesito di diritto: "sussiste o meno violazione della normativa di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c. essendosi condannati gli attuali comparenti alle spese di lite, sussistendo invece giusti motivi per la compensazione delle stesse, nell'ipotesi non creduta il cui il presente ricorso non dovesse essere accolto".
7.1. La censura e' inammissibile. Infatti, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione e' sindacabile in sede di legittimita' soltanto in caso di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'articolo 91 c.p.c. e diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 2006/5828; 2006/17457). Inoltre la facolta' di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e' tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta', con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in considerazione l'eventualita' di una compensazione, non puo' essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. 2005/14989).
8. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, le generalita' e gli altri dati identificativi di Fa. Lo. , Bu. Ed. e Bu. Ro. , in quanto imposto dalla legge.