In una procedura concorsuale la regola dell'anonimato ha carattere cogente solo nel caso in cui la prova pratica si sostanzi in una prova scritta

La redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Questo principio trova la sua ratio nella necessità che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4925 del 26 settembre 2007, confermando così il consolidato orientamento in materia. Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato che "solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa
regola non ha alcun senso".

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Lazio ha accolto, previa loro riunione, i ricorsi del
sig. Gerardo G., disponendo l'annullamento degli atti impugnati: bando di concorso per titoli
ed esami per la copertura di 185 posti di "aiuto medico legale", nella parte in cui (art. 5)
dispone le modalità delle prove di esame; provvedimento di esclusione del ricorrente dalle
prove orali; giudizi di inidoneità nella prova pratica; graduatoria finale ed eventuale nomina
dei vincitori del concorso, nonché ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale,
comunque lesivo.
I primi giudici - dopo avere disatteso le eccezioni, sollevate dall'INAIL, di tardività
dell'impugnativa dell'art. 5 del bando di concorso e (con riguardo al secondo ricorso) di
inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem - hanno statuito la fondatezza
dei ricorsi, in quanto la prova pratica, "sostanziandosi in una relazione scritta valutabile
previamente (rispetto alla discussione del caso) dalla Commissione", non doveva essere
sottoscritta (come richiesto dalla Commissione), al fine di garantire l'applicazione del
principio dell'anonimato, che è "portato del criterio generale di imparzialità della Pubblica
Amministrazione", come sarebbe stato riconosciuto in controversia analoga da questo
Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071).
1.1. Avverso tale sentenza interpone appello l'INAIL, il quale non condivide la statuizione del
TAR Lazio, in quanto il bando di concorso prevede due prove, una pratica e una orale, e la
prova pratica consiste in "una relazione scritta redatta sul modello 22-ss e discussione del
caso esaminato", con la ulteriore precisazione che "la prova pratica sarà effettuata
attraverso l'esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base della documentazione
sanitaria concernente un caso clinico specifico". Secondo l'Istituto appellante, invero, dette
modalità di espletamento della prova pratica non richiedevano l'anonimato, atteso che alla
redazione redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss), doveva seguire
immediatamente la discussione del caso esaminato anche mediante l'esame clinico diretto di
un soggetto; sicché, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, non si
sarebbe potuto procedere alla preliminare correzione, in forma anonima, delle relazioni
scritte e alla discussione del caso in immediata sequenza temporale.
1.2. Nell'attuale fase di giudizio non si è costituito l'appellato.
1.3. I ricorso è stato infine assunto in decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2007.
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2.1. Come già statuito da questa Sezione nelle recentissime decisioni 22 febbraio 2007, n.
943 e 19 marzo 2007, n. 1285, pronunciate in relazione ad analoghe controversie, dalle cui
statuizioni il Collegio non intende discostarsi, la questione della violazione della regola
dell'anonimato, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicata dalla Commissione
esaminatrice nella prova pratica, la cui modalità di svolgimento è prevista dall'art. 5 del
bando di concorso, non può essere risolta con il richiamo a principi giurisprudenziali, che sia
il primo giudice sia l'appellata ritengono assolutamente univoci nel senso di richiedere il
rispetto del principio dell'anonimato delle prove effettuate mediante l'elaborazione di uno
scritto.
Non occorre ulteriormente specificare (e/o adattare al caso in esame) la portata del
richiamato principio dell'anonimato delle prove scritte da valutare, la cui "cogenza" non può
essere messa in discussione, giacché esso "assicura l'indipendenza di giudizio dell'organo
valutativo" (Cons. St. Sez. V, n. 1071 del 2000).
Gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano,
fra l'altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell'anonimato
nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta.
Nella decisione n. 1071/2000 della Sezione V del Consiglio di Stato (citata dal TAR, siccome
espressione di un principio generale ed incondizionato), la struttura stessa della
argomentazione è costruita in base alla considerazione che la redazione di un elaborato
scritto debba essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che
disciplina la procedura concorsuale.
Uno dei passi che detta decisione dedica alla inderogabilità della regola dell'anonimato
descrive la ragione per cui è necessario che l'elaborato non sia immediatamente e
chiaramente riferibile ad un concorrente: l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di
condizionamenti esterni.
La relazione tra anonimato ed elaborato scritto è diretta, per cui occorre verificare se, nella
specie, le modalità (previste dal bando) di svolgimento della prova pratica si concretizzino
nella redazione di uno scritto, che la Commissione avrebbe dovuto "valutare previamente
rispetto alla discussione del caso in immediata sequenza temporale"; infatti, solo se la prova
pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola
dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa
regola non ha alcun senso.
Acquista un particolare rilievo, da siffatto punto di vista, la previsione di cui all'art. 5, nella
quale si descrive la prova pratica: essa consta di una "relazione scritta redatta sul modulo
22-ss e discussione del caso esaminato"; al quarto comma dello stesso art. 5 si specifica che
"la Commissione esaminatrice stabilirà la durata e le modalità di svolgimento della prova
pratica che sarà effettuata attraverso l'esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base
dell'esame della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico".
Non c'è dubbio che la prova pratica sia unica e sia unitariamente considerata, come emerge
dal successivo art. 7 del bando, il quale prevede che venga attribuito alla prova pratica il
punteggio di 20, senza che debba essere espresso alcun giudizio previo sulla relazione
scritta redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss).
Questa relazione costituisce dunque uno dei due momenti che strutturano l'unica prova
pratica, la quale deve essere valutata insieme alla "discussione del caso esaminato", che è
"l'esame clinico diretto di un soggetto", in cui si sostanzia lo svolgimento della prova pratica.
La questione della applicazione, nella specie, della regola dell'anonimato deve
necessariamente tenere presente questa configurazione della prova pratica, e specialmente
il fatto che essa è unica ed è strutturata in due momenti, perfettamente complementari e
coerenti: compilazione del modulo e discussione del caso esaminato.
Una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua "portata generale ed
inderogabile" in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento "scritto",
contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare
la prova pratica come un succedaneo della prova scritta. Comporterebbe, perciò, in
definitiva, una configurazione della prova pratica che non risponde alla previsione del bando,
con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l'obiettivo che l'INAIL
si proponeva di conseguire con la procedura concorsuale in esame era l'accertamento delle
"capacità tecnico-professionali" dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere
conoscenze teoriche del caso esaminato.
Se, quindi, si tiene presente che, nella specie, non era prevista la redazione di un autonomo
elaborato scritto, occorre concludere - conformemente a quanto statuito nelle citate
decisioni della Sezione - che l'effettuazione della prova pratica non poteva essere
assoggettata alla regola dell'anonimato, come ritenuto dai primi giudici (in tal senso, Cons.
St., Sez. V, n. 417 del 2006).
2.2. Dal che consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, dell'infondatezza
dell'originario gravame, in riforma della sentenza di primo grado.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando definitivamente sul
ricorso in appello in epigrafe specificato, lo accoglie, e, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara infondato il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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