Casa:
irap - Attivita' gia' contemplate dall'art. 49 Tuir - esclusione
Cass. 9.5.2007 n. 10594
Svolgimento del processo
1. Il 25 ottobre 2003 e' notificato al signor U.F. un ricorso delle
amministrazioni finanziarie per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, che ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio di Firenze 3
dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Firenze n. 68/01/2002, che aveva accolto il ricorso del
contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle sue istanze di
rimborso dell'Irap 1998 e 1999.
2. I fatti di causa sono i seguenti:
a) il signor U.F., dottore commercialista, chiede il rimborso
dell'Irap 1998 e 1999;
b) il silenzio-rifiuto dell'ufficio tributario, formatosi sulle sue
istanze, e' impugnato dal contribuente con distinti ricorsi;
c) essi, previamente riuniti, sono accolti dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze;
d) l'appello dell'ufficio e', poi, parzialmente accolto dalla
Commissione tributaria regionale con la sentenza impugnata per cassazione
nel senso che, "in riforma della decisione di primo grado, dichiara non
tassabile ai fini Irap per l'anno 1998 la somma di lire 390.320.000 (pari ad
euro 201.583,46) corrispondente al 98,79 per cento del reddito dichiarato e
per l'anno 1999 la somma di lire 367.468.000 (pari a euro 189.781,38)
corrispondente al 99,49 per cento del reddito dichiarato".
3. La sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto del
ricorso per cassazione, e' cosi' motivata: "deve essere respinta la
richiesta avanzata in via principale cioe' ritenere esente da Irap
l'attivita' professionale nel suo complesso, pur se esercitata con una
organizzazione minima. Deve essere invece accolta la domanda avanzata in via
subordinata e cioe' ritenere esenti da Irap i redditi derivanti da
'collaborazione coordinata e continuativa', prestata dal ricorrente nella
sua qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della Banca
F.D.V. S.p.a.".
4. Il ricorso per cassazione delle amministrazioni finanziarie,
integrato con memoria, e' sostenuto con un solo motivo di impugnazione e si
conclude con la domanda di cassazione della sentenza impugnata, con ogni
conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
5. L'intimato non si e' costituito in giudizio.
Motivi della decisione
6. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilita' del
ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, che non e' stato parte
nel giudizio di appello.
7.1. Con l'unico motivo di impugnazione si denuncia la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 1,
2, 3, 4 e 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
7.2. La ricorrente Agenzia delle Entrate sostiene, al riguardo, che
l'attivita' di amministratore di societa' svolta dal contribuente, che e'
dottore commercialista, rientrerebbe nella sua attivita' professionale e
sarebbe riconducibile alla sua organizzazione professionale, ancorche'
minima.
7.3. La questione di diritto che e' sottoposta all'esame della Corte
puo' essere cosi' formulata: se sia sottoponibile ad Irap quella parte del
reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attivita'
professionale intellettuale di dottore commercialista, ha prodotto come
presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare
la propria autonoma organizzazione.
7.4. Per la risoluzione della questione e' necessario anzitutto comporre
la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione della
fattispecie appena descritta.
Il materiale letterario utilizzabile per la composizione della norma
rilevante per la risoluzione della controversia e' quello contenuto nelle
seguenti disposizioni normative:
a) l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo
cui "E' istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni";
b) l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo
cui "L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi";
c) l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo
cui "Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita'
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi";
d) l'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, secondo cui "Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano
una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti
all'imposta:... c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico
esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico";
e) l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale,
in relazione alla base imponibile, dispone che "L'imposta si applica sul
valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel
territorio della regione";
f) l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo
cui "Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi
percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali,
esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente".
Se, poi, si considera che l'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, disponeva che "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel
capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del
comma 3 dell'articolo 5", mentre il comma successivo stabiliva che "Sono
inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti
con o senza personalita' giuridica ...", se ne deduce che il libero
professionista che, come nel caso in esame, operi ai sensi dell'art. 49,
comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e', per la parte di ricavo
netto risultante dall'attivita' di amministratore di societa', non soggetto
ad Irap.
8. Le considerazioni appena esposte depongono per l'infondatezza
dell'unico motivo di impugnazione e, quindi, per il rigetto del ricorso.
9. Poiche' l'intimato non si e' costituito in giudizio, nulla deve
disporsi per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e
delle finanze rigetta quello dell'Agenzia delle Entrate.