Irap - Presupposto dell'imposta - Attivita' economica

Sentenza del 10/09/2009 n. 19515 - Corte di Cassazione

L'elevato reddito, la specializzazione professionale e l'eta' del contribuente non possono essere considerati elementi presuntivi di attivita' autonomamente organizzata ai fini dell'applicazione dell'IRAP. L'elevata specializzazione del professionista e' elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione. L'eta', se non impedisce sul piano intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attivita' professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attivita' consentite a tutte le eta'. Si deve concludere che gli elevati reddito, specializzazione ed eta' sono stati illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente.
Testo:
                               Fatto e Diritto                               
                                                                             
    Premesso che  il  Prof.  A.C.  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  nei
confronti dell'Agenzia   delle  Entrate,  avverso  l'indicata  sentenza  della
C.T.R. della  Lombardia;  che  l'Agenzia  si  e' costituita con controricorso;
che avendo  la  Corte  ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in
camera di  consiglio  ex  art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte
del P.M.,  che  ha  chiesto  il  rigetto  del  ricorso  per  essere  il motivo
manifestamente infondato; che il ricorrente ha depositato memoria.           
    La sentenza  impugnata  ha  confermato quella di primo grado escludendo il
diritto del  contribuente,  gia'  ordinario  di procedura penale e consulente,
al rimborso  dell'IRAP  ritenendo  che  la  sussistenza  del  presupposto  del
tributo fissato   dal   D.Lgs.   n.  446  del  1997,  art.  2,  costituito  da
un'autonoma organizzazione  che  doveva  presumersi  in  relazione  al reddito
professionale percepito,     tenuto     conto     dell'attivita'    di    alta
specializzazione svolta   e   alle   condizioni  personali  del  contribuente,
ottuagenario, e  che  la  documentazione  prodotta  dal contribuente non fosse
esaustiva in ordine alle modalita' dell'attivita'.                           
    Con il  primo  motivo  di  ricorso il C. censura la sentenza impugnata per
aver applicato  il  D.Lgs.  n. 446 del 1997, art. 2, in una fattispecie in cui
era assente  l'autonoma  organizzazione. Il motivo e' manifestamente infondato
in quanto  contrario  alla  ratio  decidendi  della  sentenza impugnata che e'
fondata invece  sulla  ritenta  carenza  di  prova  della mancanza di autonoma
organizzazione.                                                              
    Con il  secondo  motivo  censura la motivazione in ordine alla valutazione
della prova  deducendo  che  dal  quadro  RE  della  dichiarazione dei redditi
emergeva la  mancanza  di  organizzazione  disponendo il contribuente soltanto
di un   computer   e  difettando  il  ricorso  a  lavoro  altrui,  per  contro
l'ammontare dei  redditi  non  indicava  necessariamente  la  presenza  di una
autonoma organizzazione   ne'   erano   rilevanti   a   tal  fine  la  elevata
specializzazione e l'eta'.                                                   
    Le censure  sono  fondate.  L'elevata  specializzazione del professionista
e' elemento  che  concorre  ad  aumentare  il  reddito  anche  in  assenza  di
organizzazione. L'eta',  se  non  impedisce  sul  piano intellettuale il pieno
svolgimento della  professione,  come conferma nella specie l'elevato reddito,
non incide  minimamente  sul  piano  fisico  nello  svolgimento dell'attivita'
professionale che   si  compendia  nel  leggere,  studiare,  pensare  e  nello
scrivere, attivita'  consentite  a  tutte  le eta'. Si deve concludere che gli
elevati reddito,  specializzazione  ed  eta' sono stati illogicamente ritenuti
elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente.      
    In accoglimento  del  secondo  motivo la sentenza impugnata va cassata con
rinvio della  causa  ad  altra  sezione della CTR della Lombardia, allo stesso
giudice si   demanda   anche   di  provvedere  sulle  spese  del  processo  di
cassazione.                                                                  
                                                                             
                                   P.T.M.                                    
                                                                             
    La Corte  rigetta  il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza
impugnata e   rinvia   la   causa,   anche   per  le  spese  del  giudizio  di
legittimita', ad  altra  sezione  della Commissione Regionale Tributaria della
Lombardia.                             

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