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Irap - Presupposto dell'imposta - Attivita' economica
Sentenza del 10/09/2009 n. 19515 - Corte di Cassazione
Fatto e Diritto
Premesso che il Prof. A.C. ha proposto ricorso per cassazione nei
confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso l'indicata sentenza della
C.T.R. della Lombardia; che l'Agenzia si e' costituita con controricorso;
che avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in
camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte
del P.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso per essere il motivo
manifestamente infondato; che il ricorrente ha depositato memoria.
La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado escludendo il
diritto del contribuente, gia' ordinario di procedura penale e consulente,
al rimborso dell'IRAP ritenendo che la sussistenza del presupposto del
tributo fissato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, costituito da
un'autonoma organizzazione che doveva presumersi in relazione al reddito
professionale percepito, tenuto conto dell'attivita' di alta
specializzazione svolta e alle condizioni personali del contribuente,
ottuagenario, e che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse
esaustiva in ordine alle modalita' dell'attivita'.
Con il primo motivo di ricorso il C. censura la sentenza impugnata per
aver applicato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in una fattispecie in cui
era assente l'autonoma organizzazione. Il motivo e' manifestamente infondato
in quanto contrario alla ratio decidendi della sentenza impugnata che e'
fondata invece sulla ritenta carenza di prova della mancanza di autonoma
organizzazione.
Con il secondo motivo censura la motivazione in ordine alla valutazione
della prova deducendo che dal quadro RE della dichiarazione dei redditi
emergeva la mancanza di organizzazione disponendo il contribuente soltanto
di un computer e difettando il ricorso a lavoro altrui, per contro
l'ammontare dei redditi non indicava necessariamente la presenza di una
autonoma organizzazione ne' erano rilevanti a tal fine la elevata
specializzazione e l'eta'.
Le censure sono fondate. L'elevata specializzazione del professionista
e' elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di
organizzazione. L'eta', se non impedisce sul piano intellettuale il pieno
svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito,
non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attivita'
professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello
scrivere, attivita' consentite a tutte le eta'. Si deve concludere che gli
elevati reddito, specializzazione ed eta' sono stati illogicamente ritenuti
elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente.
In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con
rinvio della causa ad altra sezione della CTR della Lombardia, allo stesso
giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del processo di
cassazione.
P.T.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
legittimita', ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria della
Lombardia.