Casa:
Irap - Presupposto dell'imposta - Attività economica autonomamente organizzata - Nozione.
Sentenza del 17/09/2009 n. 20001 - Corte di Cassazione - Sezione V - sentenza civile
Testo:
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di
G.A., odontoiatra (che e' rimasto intimato) e avverso la sentenza n.
86/24/06, depositata il 9-2-07, con la quale, in controversia concernente
impugnazione del diniego di rimborso dell'Irap per gli anni 2001/2003, la
C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva
accolto il ricorso del contribuente a decorrere dal settembre 2001, ritenuto
prescritto il diritto con riguardo al periodo precedente), rilevando che nel
2001 il professionista aveva svolto la propria attivita' professionale in
parte presso una struttura propria e in parte presso lo "Studio dentistico
Pace P. e Miegge C.", mentre negli anni 2002 e 2003 aveva esercitato la
propria attivita' solo presso il suddetto studio e che pertanto l'attivita'
presso il suddetto studio non poteva considerarsi autonomamente organizzata.
Con riguardo al 2001, invece, i giudici d'appello evidenziavano che le spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultavano di importo irrilevante e
non erano percio' tali da legittimare l'esistenza di autonoma organizzazione.
Il collegio, letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis
c.p.c., nonche' la sentenza SU n. 7433 del 2009 (secondo la quale la
relazione ex art. 380 bis c.p.c., e' priva di valore vincolante e ben puo'
essere disattesa dall'organo giudicante, ossia dal collegio in Camera di
consiglio, che mantiene pieno potere decisorio - da esprimere anche sulla
scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione
orale), ritiene ammissibile e manifestamente fondato l'unico motivo di
ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.
446 del 1997, artt. 2 e 3), posto che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimita', l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale
costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto
dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente
organizzata, dovendo ravvisarsi il requisito dell'autonoma organizzazione
quando il contribuente che esercita attivita' di lavoro autonomo sia, sotto
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Sentenza del 17/09/2009 n. 20001
qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia quindi
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed
interesse) ed impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo
l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui,
gravando sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente
non dovuta l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni (v. tra
numerose altre Cass. n. 3678 del 2007).
Sulla base della suddetta giurisprudenza, i giudici d'appello avrebbero
dovuto, ai fini della decisione, valutare se nel periodo in questione (la
parte del 2001 non coperta da prescrizione) il professionista si fosse
avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui, e cio' indipendentemente
dall'importo erogato a tal fine, posto che avvalersi del lavoro altrui
(anche se per un tempo limitato e quindi pagando un corrispettivo non
elevato, purche' non in maniera occasionale) e' considerato dalla citata
giurisprudenza (alla quale il collegio ritiene di dare continuita' in
assenza di valide ragioni per discostarsene) comunque indice di una
organizzazione autonoma.
Il motivo in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedera' anche in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.