L'acquisto della cittadinanza è precluso non dalla mera irrogazione della sanzione penale, ma dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza

L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, previsto dall'articolo 6 della legge n. 91 del 1992, dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza. Tale effetto richiede una vera e propria sentenza di condanna e non può derivare dalla pronuncia di applicazione della pena su richiesta, emessa alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e prima delle innovazioni introdotte dalle leggi n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non contenendo tale pronuncia l'accertamento della responsabilità penale e la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato. (Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, sentenza del 22 novembre 2007, n. 24312)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18 febbraio 1998 Go.Fe. Be. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trieste il ministero dell'interno chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana, avendo contratto matrimonio con il cittadino italiano Fl.Ma. il (OMESSO) e sostenendo che erroneamente il ministero aveva rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza, facendo riferimento alla causa ostativa di cui alla Legge n. 91 del 1992, articolo 6 comma 1, lettera b), per essere stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza ex articolo 444 c.p.p..

Il ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha sostenuto che la sentenza di "patteggiamento" deve essere equiparata alla sentenza di condanna.

Il tribunale, con sentenza del 18 gennaio 2000 ha accolto la domanda, ma la corte d'appello di Trieste, con sentenza del 8 novembre 2002, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda.

La corte territoriale ha innanzi tutto escluso che la sentenza impugnata, avendo esaminato la questione se il decorso del termine biennale di cui alla Legge n. 91 del 1992, articolo 8 precludesse l'emanazione del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza, questione che secondo l'amministrazione appellante sarebbe stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale della Go., sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto tale esame era indispensabile per valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ministero. Inoltre correttamente il tribunale aveva affermato la giurisdizione perche' il provvedimento ministeriale era fondato sull'accertamento della condizione ostativa prevista dalla della Legge n. 91 del 1992, articolo 6 lettera b), n. 1, (condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titoli 1, capi 1, 2 e 3), a fronte del quale la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, e non sulla valutazione discrezionale di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, previsti dalla lettera e) dell'articolo 6, n. 1 cit., rispetto alla quale il privato ha solo un interesse legittimo.

La corte d'appello ha anche ritenuto che il decorso del termine biennale di cui alla Legge n. 91 del 1992, articolo 8 consuma il potere discrezionale previsto dall'articolo 6, n. 1, lettera c), ma non esclude il potere del giudice di accertare oltre alla sussistenza dei requisiti positivi indicati dall'articolo 5, della citata legge anche l'insussistenza dei requisiti negativi di cui all'articolo 6, lettera a) e b).

Nel merito, la corte territoriale ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., e' equiparata a una pronuncia di condanna, salve diverse disposizioni di legge, e che la previsione secondo la quale "la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi" deve essere interpretata nel senso che deve escludersi l'equiparazione nei giudizi civili, di carattere risarei torio o restitutorio, e in quelli amministrativi aventi ad oggetto la responsabilita' civile o amministrativa conseguente all'accertamento della responsabilita' penale, mentre rimane ferma l'equiparazione della sentenza ex articolo 444 c.p.p., alla sentenza di condanna a tutti gli altri effetti extrapenali in relazione ai quali la sentenza di patteggiamento sia presa in considerazione non come accertamento della responsabilita', ma come mero fatto storico della condanna. A sostegno delle sue affermazioni la sentenza richiama gli orientamenti di questa corte in tema di ineleggibilita' e di responsabilita' disciplinare dei notai.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Trieste la Go. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il ministero non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere pronunciato nel merito, non ostante che il ministero avesse rinunciato al motivo d'appello relativo all'interpretazione della Legge n. 91 del 1992, articolo 6 n. 1, lettera b), avendo limitato le sue conclusioni definitive alla sola richiesta di annullamento della sentenza del tribunale per ultrapetizione.

Il motivo non e' fondato.

Esaminando gli atti processuali, come e' consentito in relazione alla natura del vizio dedotto, emerge che con l'atto d'appello il ministero ha lamentato sia che il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, nel ritenere precluso l'esercizio del potere di rigetto dell'istanza della Go. per scadenza del termine biennale previsto dalla Legge n. 91 del 1992, articolo 8 trattandosi di eccezione sollevata dall'appellata per la prima volta nella comparsa conclusionale, sia che erroneamente la sentenza ex articolo 444 c.p.p., sia stata ritenuta non preclusiva dell'accoglimento dell'istanza ai sensi della citata Legge n. 1 del 1992, articolo 6, n. 1, lettera b). Del pari in sede di conclusioni la riforma della sentenza di primo grado e' stata chiesta sia per il vizio di ultrapetizione che per il merito della pronuncia del tribunale. Non v'e' alcuna traccia, quindi, di una rinuncia dell'amministrazione al motivo d'appello avente ad oggetto il merito della controversia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 444 e 445 c.p.p., in guanto la tesi seguita dalla corte territoriale, con applicazione analogica in malam partem, comporterebbe l'aggiunta alla Legge n. 91 del 1992, articolo 6 di un ulteriore requisito negativo, non previsto dalla legge stessa che, essendo stata approvata successivamente al c.p.p., non poteva ignorare la differenza tra sentenza di condanna e sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sentenza di patteggiamento, infatti non ha la funzione di accertare la sussistenza di un reato, ma di concludere il procedimento con l'irrogazione di una sanzione, senza accertare la responsabilita' penale.

Il motivo e' fondato.

Dal punto di vista metodologico e' opportuno prendere le mosse dalla specifica disciplina normativa della cui applicazione si tratta, piuttosto che dalla ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in ordine all'ambito della "equiparazione" della sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna. Infatti accanto a orientamenti che hanno affermato la piena "equiparazione" ai fini della dichiarazione di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza (Cass. n. 2065/1999, 9068/1997, 8270/1996, 3490/1996, 12511/1995, 8489 e 8490/1994), si rinvengono orientamenti che tale equiparazione negano a fini diversi, come ad esempio in tema di licenziamento per motivi disciplinari (Cass. n. 7196/2006). Soprattutto, come risulta da un'attenta lettura delle decisioni, il contrasto e' superabile se si identificano le finalita' perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilita' penale dell'imputato e in altre ritiene rilevante il mero fatto giuridico della condanna, a prescindere dai presupposti e dalle modalita' procedimentali con le quali sia stata adottata.

Ora, la Legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 6 comma 1, lettera b), prevede che l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuga, straniero o apolide, di cittadino italiano, in caso di residenza da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero di matrimonio di durata almeno triennale, e' precluso, tra l'altro, dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione". La ratio della norma, come ha rilevato la dottrina, e' individuabile nella valutazione negativa della personalita' civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente.

Il problema interpretativo che si pone nella specie e' quello di accertare se l'effetto preclusivo possa discendere oltre che dalle sentenze di condanna anche dalle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p..

Deve innanzi tutto premettersi che per la soluzione di tale problema nel caso di specie, ratione teoporis, non sono rilevanti le modificazioni della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta dettata dagli articoli 444 e 445 c.p.c., introdotte, prima, con la Legge n. 97 del 2001 e poi, in modo ancor piu' rilevante, con la Legge n. 134 del 2003.

Ne deriva che, quanto alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'indagine ermeneutica dovra' essere condotta alla stregua degli orientamenti di questa Corte che si sono formati in relazione alla disciplina originaria dell'istituto, senza tenere conto del recente mutamento che la sentenza delle sezioni unite penali del 29 novembre 2005, Diop, ha operato, sulla base del novum costituito dalle modificazioni legislative, non solo rispetto alla specifica questione della revoca, a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, ma piu' in generale sul punto relativo alla natura di tale pronuncia.

Il precedente orientamento, risultante dalle sentenze delle sezioni unite penali dell'8 maggio 1996, Di Leo, 26 febbraio 1997, Bahrouni e 22 novembre 2000, Sormani, secondo il quale, a seguito di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, non poteva disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa, poggiava sostanzialmente sulle concorrenti affermazioni che, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta non contiene l'accertamento della responsabilita' penale e la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato ("si sostanzia nell'applicazione di una pena senza giudizio") e, dall'altro, che l'"equiparazione" alla pronuncia di condanna prevista dall'ultima parte dell'articolo 445 c.p.p., comma 1, trova un limite nella rilevata specificita' e cioe' esclusivamente per gli effetti che discendono dall'applicazione della pena e non per quelli che sono indissolubilmente connessi con l'accertamento di responsabilita' e il giudizio di colpevolezza.

Ora, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, previsto dalla Legge n. 91 del 1992, articolo 6 dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilita' e dal giudizio di colpevolezza e pertanto non puo' derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ma richiede una vera e propria sentenza di condanna. In tal senso, risolvendo un contrasto insorto all'interno della prima sezione, si e' espresso il Consiglio di Stato con il parere 9 dicembre 1999, n. 102/99.

Infatti, deve rilevarsi, sul piano letterale, che mentre la Legge n. 123 del 1983, articolo 2, n. 2, prevedeva che la cittadinanza non potesse essere acquistata da chi aveva riportato "condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorita' giudiziaria italiana", quindi con espresso riferimento all'applicazione della, pena, la Legge n. 91 del 1992, articolo 6 comma 1, lettera b), dispone che analogo effetto preclusivo discende dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione", superando il riferimento alla pena in concreto irrogata e ancorando l'effetto preclusivo al fatto dell'accertamento della responsabilita' per qualsiasi reato per il quale sia in astratta prevista una pena di una determinata entita'.

Inoltre, dall'ultimo comma dell'articolo 6 cit., emerge che l'effetto preclusivo consegue all'acquisto della definitivita' da parte della sentenza di condanna, rimanendo sospesa fino a quel momento la procedura di acquisto della cittadinanza. Tale previsione, quindi, sembra piu' coerente con un riferimento all'accertamento della responsabilita' con efficacia di giudicato che non con il mero fatto dell'irrogazione di una sanzione.

Infine, se la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la Legge n. 97 del 2001 e Legge n. 134 del 2003 non conteneva l'accertamento della responsabilita', ben si spiega come la Legge n. 91 del 1992 approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, richieda un completo accertamento di responsabilita' e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa della personalita' del richiedente puo' derivare.

3. L'accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Poiche' non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo da un lato pacifica la sussistenza dei requisiti positivi per l'acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente e, non implicando le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dalla Legge n. 91 del 1992, articolo 6 diverse dai motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, e relative all'esistenza di condanne penale che il mero accertamento della loro sussistenza e il conseguente carattere vincolato del diniego o della concessione dello status civitatis, la Corte puo' pronunciare nel merito, dichiarando l'acquisto della cittadinanza da parte della ricorrente Go.Fe. Be., nata a (OMESSO) il (OMESSO).

Attesa la novita' della questione e l'alterno esito dei giudizi si ritiene equo compensare interamente le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, ex articolo 384 c.p.c., dichiara che Go. Fe. Be., nata a (OMESSO) il (OMESSO) e' cittadina italiana. Compensa le spese dell'intero giudizio.

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