L'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dai «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 6 giugno 2013, n. 24877

La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 dei 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dai «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2013)

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