L'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) trova applicazione anche agli oggetti di design

Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.02.2011 n° 6254

L'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) trova applicazione anche agli oggetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.

Con sentenza in data 5 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale G.A. e M.R. erano stati condannati per il reato di cui all'art. 517 c.p. in concorso, per aver posto in vendita e venduto, in più occasioni, opere dell'ingegno di F.E. e L.G. recanti segni distintivi e le iniziali dei predetti apposti falsamente e, comunque, atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla provenienza del prodotto, oltre al risarcimento in favore della parti civili costituite.

Avverso tale decisione entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione.

In particolare, G.A. deduceva, con un primo motivo di ricorso, l'intervenuta prescrizione del reato ritenendo spirato il termine massimo di sette anni e mezzo.

Con il secondo motivo di ricorso lamentava la errata interpretazione e applicazione dell'art. 517 c.p. ed il vizio di motivazione, osservando che la decisione impugnata era illogica laddove considerava che idoneo a trarre in inganno l'acquirente doveva considerarsi anche l'oggetto disegnato da soggetto del tutto sconosciuto al pubblico; che l'art. 517 c.p. tutela gli acquirenti e non anche i produttori delle cose poste in vendita e che sul punto la sentenza impugnata difettava di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso denunciava la nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e la manifesta illogicità della motivazione, asserendo di essere stata chiamata a rispondere di un fatto diverso da quello per il quale era stata poi condannata in quanto l'imputazione riguardava l'apposizione di segni distintivi ed iniziali sui prodotti commercializzati e l'attitudine degli stessi a trarre in inganno il compratore sulla provenienza francese, mentre la sentenza si riferiva al nome dei designer.

Con il quarto motivo di ricorso deduceva la nullità delle sentenze di merito per omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza ad uno dei difensori nominati che, tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto sanata accedendo ad un indirizzo giurisprudenziale ritenuto minoritario, cosicchè la questione andrebbe rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte per la soluzione del contrasto.

Anche M.R. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 552 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. e la conseguente nullità "dell'intero rapporto processuale e della sentenza" a suo carico per l'omessa notifica al codifensore del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, affermando che i giudici dell'appello avrebbero erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata, non utilizzabile nella fattispecie.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 42 c.p., comma 2, artt. 43 e 517 c.p., osservando che le opere riprodotte non erano facilmente individuabili come riconducibili a particolari autori e che i giudici del merito avevano erroneamente avvicinato la figura del designer a quella dell'artista, considerando essenziale, per l'applicazione della norma utilizzata, non tanto la riconoscibilità dell'opera nel momento della sua realizzazione, quanto il possibile, futuro apprezzamento da parte del pubblico.

Aggiungeva che, proprio tali caratteristiche delle opere non potevano indurre a ritenere che le stesse, sconosciute al grande pubblico, fossero invece conosciute da lui, semplice artigiano fonditore, tanto più che le stesse risultavano prive di segni distintivi o marchi direttamente riconducibili agli autori.

Entrambi insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va in primo luogo rilevato che il reato contestato non è prescritto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso dalla difesa della G..

I fatti sono stati accertati fino alla data del 20 dicembre 2001.

Durante il processo risultano rinvii del dibattimento dal 18 maggio 2009 al 5 ottobre 2009, dall'8 novembre 2004 al 27 settembre 2005 e dal 6 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 a richiesta del difensore e dal 18 gennaio 2006 al 20 aprile 2006 per astensione del difensore dalle udienze.

Il termine massimo non risulta pertanto spirato.

Altrettanto destituita di fondamento è l'eccezione di nullità conseguente alla omessa notifica al codifensore sollevata da entrambi i ricorrenti.

Correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto che la deduzione non fosse tempestiva e che la nullità dovesse ritenersi ormai sanata.

E' sufficiente rammentare, a tale proposito, che le Sezioni Unite Penali di questa Corte (SS. UU. n. 39060, 8 ottobre 2009) hanno recentemente affrontato la questione, affermando che dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori fiduciari dell'imputato deriva una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera del difensore comparso, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e assente, pur quando l'imputato non sia presente.

Ciò in quanto è onere del difensore presente procedere alla verifica dell'avviso all'altro difensore fiduciario e del motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

La richiamata decisione specifica, in motivazione, che "...la combinazione tra assenza volontaria dell'imputato e l'inerzia del difensore da luogo alla sanatoria della nullità... il codice prospetta la "nozione di parte" nell'art. 182 c.p.p., comma 2, nel senso che essa è rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di ciascun atto del processo.

A tal fine è sufficiente la presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell'imputato non comparso, o un sostituto dello stesso difensore.

La parte costituita dal solo difensore presente ha l'onere di eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso all'altro difensore di fiducia assente.

E qualora non eccepisca la nullità, la sanatoria non può ritenersi condizionata dal rilievo che solo l'imputato presente può rinunciare all'assistenza dell'altro difensore da lui nominato".

Ciò posto, deve osservarsi che la decisione impugnata appare immune da censure anche per quanto riguarda l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 517 c.p., contestata da entrambi i ricorrenti.

Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo definito l'ambito di operatività della disposizione penale richiamata.

In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio nè, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. 3^, n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sè, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3^, n. 2003 15 gennaio 2008).

Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.

Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in "oggetti di design".

E' noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate.

Rientrano, senz'altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorchè conosciuto nell'ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell'arredamento.

Tale caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all'attenzione della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici dell'appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie limitata o la sigla con le iniziali dell'autore, elemento, quest'ultimo, che maggiormente può rendere distinguibile l'opera anche per la tipologia del carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull'oggetto.

La peculiarità degli oggetti viene peraltro correttamente individuata dalla Corte d'Appello nella circostanza che alcuni tra gli oggetti realizzati dai ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti dopo la pubblicazione, su una nota rivista di arredamento, di alcune fotografie che li riproducevano indicandoli in didascalia con il solo riferimento al nome dell'autore.

In conclusione, deve quindi affermarsi il principio secondo il quale gli oggetti cosiddetti di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorchè interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.

Esclusa la dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta neppure quei profili di illogicità della motivazione lamentata da entrambi i ricorrenti.

La Corte territoriale ha fornito infatti ampia e dettagliata risposta a tutte le doglianze degli appellanti attraverso una analisi complessiva dell'intero quadro probatorio acquisito del tutto coerente e priva di cedimenti logici.

In particolare, non solo la motivazione appare del tutto esauriente con riferimento alle ragioni per le quali si è ritenuto correttamente riconosciuta, dal giudice di prime cure, la configurabilità del delitto contemplato dall'art. 517 c.p., ma anche con riferimento alle deduzioni riprodotte nel secondo motivo di ricorso della G., la quale ha sostenuto di essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestato.

Giustamente la Corte d'Appello ha, infatti, richiamato l'inequivocabile contenuto del capo di imputazione ed i riferimenti in esso contenuti, dalla semplice rassegna dei quali si desumeva l'infondatezza del motivo di appello.

Alle stesse conclusioni deve giungersi, infine, in ordine alle deduzioni del M..

Anche in questo caso i giudici dell'appello hanno esaurientemente indicato i motivi per i quali lo stesso doveva ritenersi responsabile a titolo di concorso nel reato e non poteva ritenersi sussistente la dedotta buona fede stante la presenza, sugli oggetti sequestrati presso la sua fonderia, di caratteristiche che li rendevano sicuramente riconoscibili per lo stile particolare e per la presenza di sigle e numeri di serie.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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