L’attività di meretricio non è motivo per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

(TAR Campania, sez. IV, dec. n. 2582/2006)

Con la decisione 2582/2006 la Quarta Sezione del TAR Campania bacchetta la Pubblica Ammini-strazione (nella specie, la Questura della Provincia di Caserta) sui motivi che autorizzano ad emana-re un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso concreto, a dire il vero, la Questura incorre in un macroscopico errore, che appare dettato più da un eccesso di zelo che da quella che, altrimenti, sembrerebbe una discriminazione vera e propria.

B.E., giovane donna che esercita regolarmente attività di venditrice ambulante, propone istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, concessole la prima volta nel mese di dicembre del 1998.

Inopinatamente, in violazione degli artt. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) e degli artt. 3 e 13 DPR 394/99, la Questura di Caserta nega il rinnovo, sulla base di un precedente decreto di espulsione (di cui però non riesce a dimostrare l’esistenza) e di un deferimento della donna all’Autorità Giudiziaria, per aver fornito false generalità nel corso di una “retata” anti-prostitute.

Il TAR campano osserva che la normativa in materia di immigrazione non contempla fra i motivi ostativi tipici che impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno né il deferimento all’A.G. né l’esercizio di attività di meretricio: in realtà, uniche ragioni previste dall’ordinamento in tal senso sono la dimostrazione che il soggetto costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, o che sia stato condannato per taluni reati.

L’attività di meretricio, peraltro, risale ad un momento anteriore al primo rilascio del permesso di soggiorno: su di essa unicamente si basa il diniego, deducendosene un indice di mancata integrazio-ne sociale della donna nel tessuto italiano, senza però evidenziare ulteriori elementi che consentano di esprimere un giudizio attuale di pericolosità sociale, né correlandola con il successivo comporta-mento della stessa, che anzi, visto il rilascio del permesso di soggiorno ed i suoi rinnovi, spinge a ritenere provata la sussistenza di fonti di reddito lecite e la completa integrazione sociale.

In merito alla sussistenza di dette fonti, si osserva in decisione che l’amministrazione “avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni sulla disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento, anziché dedurre illogicamente ed immotivatamente, da episodi non delittuosi e comunque non riferibili con certezza alla ricorrente, l’incapacità di vivere nel nostro Paese e di procurarsi ivi un reddito onestamente”.

N.  2582/06            Reg.Dec.

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

QUARTA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Magistrati:
Dante D’Alessio
Presidente
Renata Emma Ianigro
Componente, rel./est.
Ines Pisano
Componente
ha pronunciato la seguente

S  E  N  T  E  N  Z  A
 
sul ricorso n.7634/2003 proposto da:
BABURA ENKELEJDA rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Francesco Maria Caianiello, ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n.19;      
      CONTRO
QUESTURA DELLA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Questore p.t;
per l’annullamento
del decreto n. A.12/IMM/03/707 RS datato 15.05.2003 con cui il Questore della Provincia di Caserta  ha respinto la istanza di rinnovo di permesso di soggiorno; 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa; 
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 7634/2003, Babura Enkelejda  premesso di  aver ottenuto dalla Questura di Napoli -   in sede di regolarizzazione -  permesso di soggiorno in data 1.12.1998, e di averne ricevuto più volte il rinnovo, impugnava, chiedendone l’annullamento il provvedimento con cui la Questura di Caserta, in data 20.12.2002, respingeva la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione ed errata applicazione degli artt. 4 comma III e V del d.lgs. n. 286/1998 come modificato ed integrato dalla legge n. 189/2002, violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 13 del d.p.r n. 394/1999, sviamento di potere, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento ed errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta;
La Questura, assumendo la esistenza di un indimostrato decreto di espulsione oltrechè di un non meglio specificato deferimento all’A.G. di Roma, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Le prescrizioni normative esistenti in tema di rinnovo del permesso di soggiorno non prevedono in alcun modo che la denuncia ed il conseguente deferimento in stato di libertà comportino necessariamente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. La ricorrente ha dimostrato di possedere i mezzi per un legittimo e dignitoso sostentamento nel nostro Paese, e non può essere considerata un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato poiché non è mai stata condannata per alcun reato, né l’esercizio del meretricio peraltro antecedente al rilascio del permesso di soggiorno impone l’allontanamento dal territorio dello Stato.
Affermando che la  condotta tenuta dal cittadino straniero appare incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente, la Questura di Caserta effettua valutazioni che non le sono consentite eccedendo arbitrariamente nell’esercizio di un potere valutativo sanzionatorio esercitatile solo in presenza di una precipua e chiara norma attributiva del potere.
2) Stessa censura per violazione di legge, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento ed errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta;
Gli impedimenti al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione amministrativa controversa devono preesistere alla richiesta di rilascio o rinnovo, o quanto meno, devono essere accertati anteriormente dall’autorità competente in quel momento. Nella specie alla ricorrente è stato opposto un diniego giustificato da situazioni ostative verificatesi in data antecedente alla data di rinnovo se non addirittura a quella di rilascio. Peraltro la contiguità territoriale delle Questure di Napoli e Caserta avrebbe consentito a quest’ultima di avvertire la prima delle vicende addebitate alla ricorrente, impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno che la Questura di Napoli ha sempre rilasciato.
3) Stessa censura per violazione di legge e sviamento di potere, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa;
Non è ragionevole dedurre da un presunto deferimento e da un indimostrato decreto di espulsione che la ricorrente non sia in grado di integrarsi nel tessuto sociale, in quanto, all’atto della presentazione della domanda di rinnovo, la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione comprovante la sufficienza dei mezzi di sostentamento.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione;
L’atto gravato non reca alcun elemento probatorio in grado di giustificare le assunzioni in esso contenute, sicchè la sua motivazione è lacunosa ed insufficiente se non addirittura inesistente.
5) Violazione e falsa applicazione del d.pc.m. 16.10.1998, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’atto amministrativo, violazione del giusto procedimento, straripamento di potere;
L’amministrazione ha rigettato la istanza di rinnovo, sostanzialmente disapplicando e /o ritirando un atto amministrativo emesso da altra autorità e già più volte rinnovato.
6) Violazione ed errata applicazione dell’art. 6 comma 5 del d.lgs. 286/1998 come successivamente modificato ed integrato, eccesso di potere;
L’amministrazione avendo avuto contezza che la ricorrente svolge attività lavorativa autonoma, avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni sulla disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento, anziché dedurre illogicamente ed immotivatamente , da episodi non delittuosi e comunque non riferibili con certezza alla ricorrente, l’incapacità di vivere nel nostro Paese e di procurarsi ivi un reddito onestamente.
7) Violazione dell’art. 3 Cost, violazione del principio di tutela dell’affidamento, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
L’atto gravato è illegittimo pr aver violato l’affidamento ingenerato nella ricorrente che nel nostro territorio, peraltro, ha instaurato uno stabile rapporto affettivo con un suo connazionale , dalla cui unione è nata recentemente una bambina.
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.p.r. 394/1999, eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento ed errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta;
9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento;
L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
Espletata istruttoria con ordinanze collegiali n.. 482 e 730/2005, alla udienza pubblica del 14.12.2005, il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.
       Considerato in diritto
1. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione intimata ha respinto la  domanda di rinnovo di permesso di soggiorno inoltrata dalla ricorrente, poiché la medesima risultava deferita all’autorità giudiziaria per aver declinato false attestazioni sulla propria identità personale, ed espulsa in data 17.03.1998 sotto altre generalità con decreto del Prefetto di Caserta poiché più volte rintracciata sulla strada statale 265 da personale del Commissariato di P.S. di Maddaloni in quanto dedita al meretricio.
Sulla base di tali ragioni il Questore della provincia di Caserta ha ritenuto la condotta della ricorrente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione, ed ha quindi respinto la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno.
Con il presente gravame, la ricorrente contesta la idoneità della motivazione addotta a giustificare il diniego di rinnovo, assumendone la non riconducibilità ai motivi ostativi “tipizzati” in tema di rinnovo di permesso di soggiorno, e la non sostenibilità di una prognosi di pericolosità sociale a carico della ricorrente sulla base degli elementi evidenziati.
Al fine di verificare le circostanze poste a fondamento dell’impugnato diniego, questo Collegio con ordinanza n. 482 del 9.05.2005 ha disposto l’acquisizione degli atti e della denuncia posta a base del provvedimento di diniego impugnato.
Dalla documentazione così acquisita è emerso, in primo luogo, che la ricorrente aveva ottenuto, in data 1.12.1998, un primo permesso di soggiorno per attesa occupazione, e che il predetto titolo le era stato rinnovato in data 13.06.2002 per lavoro subordinato con scadenza all’1.01.2003.
A ben vedere, il  diniego impugnato, opposto dalla Questura di Caserta con provvedimento del 15.05.2003 risulta motivato con riferimento a circostanze integralmente riconducibili alla attività di meretricio dalla medesima posto in essere in epoca risalente all’anno 1998.
Dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, e precisamente dai rilievi fotodattiloscopici allegati, si ricava infatti che la ricorrente era stata identificata, sotto altre generalità, mentre era intenta a svolgere attività di meretricio nei pressi della strada statale 265, ed in quella sede, identificata sotto il nome di Policovski Eva e sprovvista di qualsiasi documento di identificazione nonché attestante la sua presenza sul territorio nazionale.
Sulla base di tali risultanze l’amministrazione intimata, ha ritenuto, in sede di rinnovo, di negare il rilascio del permesso di soggiorno poiché il comportamento della ricorrente doveva ritenersi incompatibile con le finalità di integrazione  sociale proprie della normativa sulla immigrazione.
1.1 Ciò premesso, ad avviso del Collegio, le argomentazioni addotte dalla amministrazione intimata a sostegno dell’impugnato diniego non possono ritenersi da sole idonee a legittimare il provvedimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, come è emerso dalla eseguita istruttoria, occorre considerare che i comportamenti addebitati alla ricorrente come incompatibili con la sua permanenza nel territorio dello Stato risalgono ad epoca risalente a circa cinque anni prima del diniego di rinnovo impugnato, e, sulla base degli atti, non vi è ragione per ritenere che la contestata attività di meretricio sia svolta dalla ricorrente anche all’attuality, e, comunque, in assenza di altre fonti di reddito lecite.
Si è innanzi precisato che il permesso di soggiorno, originariamente rilasciato alla ricorrente nel 1998 per attesa occupazione, è poi stato rinnovato nel 2002 per motivi di lavoro subordinato, sicchè la amministrazione, con il provvedimento impugnato,. Ha dato rilievo a circostanze pregresse rispetto all’ultimo rinnovo, senza tuttavia precisare quale fosse, in termini di attualità,  l’esigenza di interesse pubblico che legittimava il giudizio di indesiderabilità  della ricorrente dal territorio dello Stato, pur in presenza di una condizione lavorativa che aveva legittimato, in epoca successiva,  reiteratamente, il rinnovo del titolo.
Inoltre,    le circostanze poste a base del diniego impugnato non risultano al più tipizzate tra le cause ostative al rinnovo o al rilascio del permesso di soggiorno, per lo più riconducibili a pregresse condanne penali o ad un giudizio di pericolosità sociale tipizzato. Se la dedizione al meretricio può ritenersi senza dubbio una condotta contraria all’ordine pubblico ed alla morale sociale,  essa non avendo rilievo penale nel nostro ordinamento, non può essere autonomamente  posta a fondamento di un giudizio attuale di pericolosità sociale, ma semmai può validamente costituire indice di mancata integrazione sociale ai fini della valutazione sulla ammissibilità dello straniero in Italia.
Nel provvedimento gravato non viene operata alcuna comparazione tra la condizione giuridica attuale della ricorrente e le esigenze di interesse pubblico ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel denegare il rinnovo la amministrazione ha  altresì violato il principio dell’affidamento ingenerato da un provvedimento ampliativo  favorevole all’interessato rilasciato e dai successivi provvedimenti di reiterazione che hanno determinato il consolidarsi della situazione soggettiva in questione.
Occorre evidenziare ancora che le circostanze emerse con riferimento alla condotta di vita pregressa della ricorrente, pervenute più tardi a conoscenza dell’amministrazione in seguito al rilievo delle impronte digitali, non sono state poste in comparazione con la più recente condotta di vita della Babura. Quest’ultima, in sede di rinnovo, ha dedotto e documentato in giudizio di essere dedita ad attività di commercio ambulante in posti mobili quale titolare della omonima impresa individuale, e di essere stata in tale veste autorizzata dal Comune di Villa di Briano in data 20.12.2002 , e di essere iscritta in tale veste alla camera di Commercio di Caserta, nonché attributaria di partita Iva.
Nel presente giudizio la ricorrente ha altresì dedotto e documentato di convivere stabilmente nel Comune di Villa di Briano con un proprio connazionale, e di aver avuto una figlia recentemente in data 10.09.2002, come da certificati anagrafici in atti.
Sulla base delle argomentazioni esposte, deve quindi pervenirsi all’annullamento del provvedimento impugnato, e, in esecuzione della presente decisione, l’amministrazione dovrà rivalutare la sussistenza delle condizioni in capo alla ricorrente per il rinnovo del permesso di richiesto, alla luce dell’attualità e tenuto conto di quanto emerso nel presente giudizio.
Da ultimo, quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n.7634/2003 presentato da Babura Enkeleida nei confronti della Questura di Caserta, in persona del Questore p.t,.così provvede:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.12.2005.

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