L'Enel non è responsabile in caso di black out

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Ordinanza del 18 gennaio 2011, n. 1090

Nel caso in cui l'ENEL si affidi ad un gestore della rete per la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il dispacciamento (consistente nell'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e nell'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell'energia elettrica, non può essere ritenuta responsabile del danno non patrimoniale subito dal proprio utente. E' quanto stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1090 del 18 gennaio 2011.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3188/2010 proposto da:

EN. DI. SPA (OMESSO) in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VO. RA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1672/2 008 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE del 5.12.08, depositata l'11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E' presente l'Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO IN FATTO

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"L' En. Di. spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore il 5.12.2008 e depositata in data 11.12.2008, con la quale erano stati rigettati, sia l'appello principale di En. Di. s.p.a., sia quello incidentale, riferito al danno esistenziale, proposti avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Inferiore, che aveva condannato l' En. Di. al risarcimento dei danni nei confronti di Vo. Ra. , con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell'interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMESSO).

Riteneva il giudice di pace che la responsabilita' della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Ge. de. Re. di. tr. na. , essendo questo un suo ausiliario a norma dell'articolo 1228 c.c..

L'intimato non ha svolto attivita' difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare degli articoli 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3; e dell'articolo 1228 c.c..

Assume la ricorrente che la s.p.a.. GR. -. Ge. de. re. di. tr. na. - e' una societa' sostanzialmente di proprieta' del Ministero dell'Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; e che l'En. non puo' ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GR. , la quale societa', quindi, non puo' essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo e' manifestamente fondato e va accolto.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all'epoca dei fatti di causa, e particolarmente del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articoli 1, 2, 3, 9 e 13, e dal Decreto Ministeriale Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Re. Na. (e percio' fino alle cabine primarie dell' En. Di. ) e' gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GR. s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad En. Di. ); e che En. Di. non puo' procurarsi energia al di fuori della Re. Na. .

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Ge. de. re. , la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e nell'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell'energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Ge. de. Re. di. Tr. Na. s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell'energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13887).

La s.p.a. GR. non puo', quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex articolo 1228 c.c., poiche' e' un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed e' posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell' En. Di. nei confronti di GR. .

Non tutti i soggetti, della cui attivita' il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'articolo 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorche' sussista un collegamento tra l'attivita' del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GR. non puo' essere considerato ausiliaria dell' En. Di. , poiche' non e' stata liberamente scelta dall' En. Di. per la trasmissione di energia, ma e' posta in posizione di monopolista.

A questa l' En. Di. doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell'energia da distribuire agli utenti.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri, e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto".

La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne' alcuna delle parti e' stata ascoltata in Camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, va rigettata la domanda.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l'intimato al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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