L'incapacità psichica può costituire motivo di annullamento del matrimonio anche se eccepita dal coniuge "sano"

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullita' del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale e' stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validita' del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., con efficacia di giudicato -, l'esistenza e la validita' del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullita' del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, - che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullita' dei matrimoni concordatati, in precedenza stabilita dall'articolo 34, comma 4, del Concordato del 1929 - e nei limiti di essi.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 novembre 2008, n. 27236)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29989/2005 proposto da:

RA. GU. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANFILO CASTALDI 8, presso l'avvocato INTOCCIA ENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GNAZI CELESTINO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BO. MA. TE. ;

- intimata -

sul ricorso 950/2006 proposto da:

BO. MA. TE. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato PASTORE FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

RA. GU. FR. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3664/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2008 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CELESTINO GNAZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2003, Ra. Gu. Fr. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma Bo.Ma. Te. per sentir dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 8 febbraio 2002 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio - ratificata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana il 12 dicembre 2002 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 14 novembre 2003 - con la quale era stata dichiarata la nullita' del matrimonio concordatario contratto dalle parti in (OMESSO) in data (OMESSO), per "mancanza grave della discrezione di giudizio", e per "incapacita', per cause di natura psichica, ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio", da parte della Bo. .

Quest'ultima, costituitasi, deduceva pregiudizialmente la inammissibilita' dell'azione proposta dal Ra. ; nel merito si opponeva alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento della, sentenza ecclesiastica, in quanto contraria all'ordine pubblico.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 7.9.05, rigettava la domanda del Ra. ritenendo in contrasto con l'ordine pubblico italiano la sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullita' del matrimonio concordatario per incapacita' psichica del coniuge.

Il Ra. ricorre avverso tale decisione sulla base di un unico motivo,cui resiste con controricorso la Bo. che propone altresi' ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il Ra. contesta la sussistenza di ragioni di ordine pubblico ostative alla delibazione nel nostro ordinamento della sentenza dichiarativa del matrimonio concordatario per incapacita' psichica di uno dei coniugi.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la Bo. censura la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non determinasse l'inammissibilita' della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.

Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della carenza di interesse ad agire in capo al Ra. in ragione della intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

II ricorso principale e' fondato e va accolto.

Occorre premettere che per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullita' del matrimonio, non ogni incompatibilita' con l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse nel nostro ordinamento, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della specificita' dell'ordinamento canonico.

A tal fine va precisato che solo le incompatibilita' assolute con l'ordine pubblico italiano rendono non delibabili le sentenze dell'ordinamento canonico, mentre lo sono quelle relative in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'e' imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato. (Cass. sez. un. 19809/08).

Al fine di chiarire la distinzione in esame e' stato precisato che le incompatibilita' "assolute" sono quelle in cui "i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui e' chiesta la esecutivita' e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia" (Cass. sez. un 19809/08).

L'incompatibilita' con l'ordine pubblico interno va qualificata invece "relativa", allorche' la divergenza delle statuizioni contenute nella pronuncia con le norme e i principi inderogabili dell'ordinamento italiano possa superarsi, attraverso la individuazione ad opera del giudice della delibazione di circostanze o fatti, desumibili dal riesame non di merito della sentenza ecclesiastica, di elementi di fatto nella sentenza da riconoscere,che, ancorche' irrilevanti per il diritto canonico,possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili" (Cass. sez. un 19809/08).

Nell'ambito delle incompatibilita' relative,e' stato ritenuto che la differenza di disciplina delle cause di invalidita' del matrimonio del nostro ordinamento rispetto a quelle dell'ordinamento canonico non osta da sola alla delibazione, anche in rapporto ai vizi del volere, purche' la dichiarata invalidita' del matrimonio religioso da parte dei giudici ecclesiastici sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a quelli rilevanti per gli stessi fini nell'ordinamento interno, ovvero a circostanze non assolutamente irrilevanti per esso, in rapporto alla formazione del consenso matrimoniale e all'annullamento del matrimonio. (Cass. sez. un 19809/08).

In generale, puo' dirsi che la disciplina specifica della incapacita' dei nubendi, compresa quella di intendere e di volere (articoli 117, 119 e 120 c.c.) stabilita dal nostro ordinamento,non differisce in linea di massima da quella dell'ordinamento canonico per il quale un accertamento della inidoneita' o incapacita' di intendere e di volere o di agire, di uno o entrambi i nubendi, fa presumere un consenso viziato.

Fatte queste premesse,in ordine alla legittimazione ad agire per far valere tali incapacita', che l'ordinamento canonico ha esteso nel tempo ad entrambi i nubendi, si e' ritenuto di poter riconoscere in Italia gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullita' conseguente all'azione anche di colui che non sarebbe stato legittimato ad agire per le norme interne (articolo 120 c.c., comma 1).

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui,in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita' di un matrimonio concordatario, per "incapacitas di assumendi onera matrimonii", la nullita' discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidita' contemplate dagli articoli 120 e 122 c.c..

Deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando neppure in contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilita' dell'azione da parte del coniuge non affetto da incapacita', in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (Cass. 6381/88; Cass. 6444/87; Cass. 4387/00; Cass. 10796/06) dal momento che la disciplina della legittimazione anche sostanziale non incide sul matrimonio atto o rapporto e quindi la diversita' di essa nelle azioni di annullamento nei due ordinamenti non comporta una incompatibilita' assoluta della sentenza canonica con l'ordine pubblico interno. (Cass. sez. un 19809/08).

In questo contesto non merita condivisione l'assunto della Corte d'appello secondo cui tramite l'articolo 120 c.c., si applica anche al livello processuale il principio di tutela dell'incapace "al fine di evitare che questi subisca una scelta non liberamente e consapevolmente adottata e che resti in balia del coniuge che ha contratto consapevolmente il matrimonio", onde la violazione di detto principio sarebbe in violazione dell'ordine pubblico.

Premesso che il principio di tutela dell'incapace deve necessariamente inserirsi nel contesto di tutela dell'istituto matrimoniale ove un aspetto di preminente rilievo e' proprio quello dell'effettiva formazione del consenso al vincolo coniugale, va osservato che l'articolo 119 c.c., prevede che legittimato all'impugnazione del matrimonio dell'interdetto (anche quando l'interdizione, preesistendo l'incapacita', sia stata pronunciata successivamente al matrimonio) sia non solo il tutore o il pubblico ministero, soggetti legittimati ad agire nell'interesse dell'incapace, ma anche chiunque vi abbia interesse.

L'articolo 428 c.c., poi, che costituisce il corrispondente dell'articolo 120 c.c., al di fuori della fattispecie matrimoniale, stabilisce in modo analogo che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdettaci provi essere stata per qualsiasi causa anche transitoria incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati se dall'atto risulta un grave pregiudizio per l'autore su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa.

Il comma 2, del medesimo articolo prevede poi che, nel caso dei contratti, puo' essere pronunciato l'annullamento solo quando, per il pregiudizio subito dall'incapace, risulti la male fede dell'altro contraente.

Tutto cio' sta a significare che il principio di tutela dell'incapace non riveste nel nostro ordinamento un carattere assoluto, ma subisce dei contemperamenti in rapporto alla presenza di altri interessi meritevoli di tutela e cio' vale sia a livello di diritto sostanziale che processuale.

A tale proposito, oltre a quanto gia' osservato in riferimento all'articolo 119 c.c., occorre tenere conto anche del fatto che l'articolo 122 c.c., consente di agire per l'annullamento del matrimonio a chi e' incorso in un errore sulle qualita' essenziali dell'altro coniuge (malattia fisica o psichica o deviazione sessuale) ed ha, quindi, prestato il consenso ad un matrimonio che,se fosse stato consapevole delle condizioni dell'altro coniuge, non avrebbe invece prestato.

Se la tutela dell'incapace avesse carattere assoluto, l'articolo in esame non avrebbe potuto consentire ad uno dei coniugi, in caso di incapacita' per malattia psichica dell'altro, di agire per ottenere l'annullamento del matrimonio.

Tutto cio' porta necessariamente ad affermare, sulla base di quanto in precedenza detto, che il riconoscimento da parte dell'ordinamento canonico, a differenza di quello italiano, della legittimazione processuale a chiedere l'annullamento del matrimonio anche al coniuge di chi al momento della prestazione del consenso coniugale si trovava in condizioni,anche transitorie, di incapacita' di intendere e volere, costituisce una incompatibilita' relativa cui il principio di ordine pubblico costituito dalla tutela dell'incapace, proprio in ragione delle limitazioni che il nostro ordinamento prevede alla legittimazione di quest'ultimo, che non riveste carattere esclusivo. La circostanza infatti che il nostro ordinamento preveda, gia' ipotesi di legittimazione alla domanda di annullamento del matrimonio da parte dell'altro coniuge (sia in riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 119 c.c., che a quella dell'articolo 122 c.c.) porta a concludere che nel nostro sistema giuridico esistono gia' fattispecie assimilabili a quella in esame prevista dall'ordinamento canonico, onde, come osservato, non puo' che trattaci di una incompatibilita' relativa che non e' in condizione di far escludere la delibazione della sentenza canonica che pronunci l'annullamento del matrimonio.

Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo si rivela infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullita' del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale e' stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validita' del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., con efficacia di giudicato -, l'esistenza e la validita' del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullita' del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, - che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullita' dei matrimoni concordatati, in precedenza stabilita dall'articolo 34, comma 4, del Concordato del 1929 - e nei limiti di essi. (Cass. 4795/05; Cass. 3186/08; Cass. 12671/99).

In base a quanto fin qui esposto risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso incidentale.

Se infatti la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha un petitum e una causa petendi diversa da quella di nullita' del matrimonio concordatario, da tale diversita' deriva anche un non coincidente interesse ad agire nelle due controversie.

A tale proposito non puo' non condividersi quanto ritenuto dalla Corte d'appello e cioe' che l'interesse ad agire, prevalentemente di carattere morale, consiste proprio nell'avere riconosciuta anche nell'ordinamento italiano la nullita' del matrimonio.

Il ricorso incidentale va dunque respinto.

La sentenza impugnata va quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e, sussistendo i requisiti di cui all'articolo 384 c.p.c., puo' procedersi alla decisione sul merito dichiarando l'efficacia in Italia della sentenza del tribunale regionale ecclesiastico dell'8.2.02. Stante la novita' della questione esaminata, si compensano tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi ; accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e, decidendo nel merito, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale regionale ecclesiastico dell'8.2.02;

compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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