L'intervento chirurgico non può giustificare la non tempestiva richiesta del permesso di soggiorno se non si prova che fosse indispensabile

Deve riternersi arbitraria la valutazione di impossibilita' di tempestiva richiesta del permesso di soggiorno fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione senza che ne sia addotta la indispensabilita' o che sia affermato il suo carattere impeditivo della richiesta del p.d.s. e comunque che sia superata la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso intervento di molto anteriore. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 2 ottobre 2009, n. 21185)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3309/2008 proposto da:

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CHIETI in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

IS. ID. KH. ;

- intimato -

avverso il decreto R.G. 13 8/06 del GIUDICE DI PACE di CHIETI, depositato il 04/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI MACIOCE.

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

"CHE il Giudice di Pace di Chieti, esaminando l'opposizione proposta dal cittadino extracomunitario Is. Id. Kh. contro il decreto 11.09.2006 con il quale il Prefetto di Chieti lo aveva espulso dallo Stato Decreto Legislativo n. 296 del 1998, ex articolo 13, comma 2, lettera B, per indebita permanenza senza aver richiesto tempestivamente il p.d.s., con decreto 4.12.2006 accolse il ricorso sul rilievo per il quale la predetta espulsione era viziata perche' sarebbe stato onere del Prefetto indicare la data di ingresso sul t.n. dalla quale datare l'inosservato termine per la richiesta del p.d.s. e perche' la sottoposizione in data 11.8.2006 ad intervento chirurgico faceva comunque ritenere giustificato il ritardo; CHE il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, e' stato impugnato con ricorso 21.1.2008 notificato dal Prefetto UTG di Chieti affidato a duplice motivo al quale non ha opposto difese l'intimato; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 4.12.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'articolo 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'articolo 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita', con la formulazione di un quesito di diritto; CHE il ricorso, assistito da duplice specifico e pertinente quesito (Cass. 19892.07 - 15949.07 - 14682.07 - 14385.07), appare certamente nel merito assolutamente fondato avendo il GdP fatto consapevole disapplicazione del principio (sempre ribadito da questa Corte: vd. ex multis Cass. 6670.06,16570.04 e 7668.04) per il quale incombe allo straniero documentare - nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 7, non modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004 - la data di ingresso nel t.n. alfine di dedurre la mancata decorrenza, all'atto del controllo, del termine concesso per l'inoltro della richiesta del permesso e del pari apparendo affatto arbitraria la valutazione di impossibilita' di tempestiva richiesta fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione e del quale sfuggono sia la indispensabilita' sia il carattere impeditivo della richiesta del p.d.s. sia e comunque la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso di molto anteriore; CHE, ove si condividano i teste' formulati rilievi, il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza".

Osserva il Collegio che la proposta come sopra riportata merita piena condivisione con la conseguenza per la quale puo' essere accolto il ricorso del Prefetto e cassato il decreto del GdP di Chieti affermando il duplice principio di diritto, dal giudice disatteso, per il quale:

1. incombe allo straniero documentare - nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 7, non modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004 - la data di ingresso nel t.n. al fine di dedurre la mancata decorrenza, all'atto del controllo, del termine concesso per l'inoltro della richiesta del permesso;

2. e' arbitraria la valutazione di impossibilita' di tempestiva richiesta del p.d.s. fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione senza che ne sia addotta la indispensabilita' o che sia affermato il suo carattere impeditivo della richiesta del p.d.s. e comunque che sia superata la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso intervento di molto anteriore.

La evidenza del principio e la inesistenza di ulteriori valutazioni consente quindi alla Corte di decidere ex articolo 384 c.p.c., pertanto rigettando la opposizione dello straniero alla espulsione 11.9.2006. Graveranno sull'intimato le spese del giudizio sostenute dal Prefetto in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e decidendo nel merito rigetta la opposizione alla espulsione dell'11.9.2006 e condanna l'intimato Is. Id. Kh. a versare per spese al Prefetto UTG di Chieti la somma di euro 1.000 oltre spese prenotate a debito.

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