L'obbligo di presentarsi al commissariato imposto al tifoso violento, durante le partite della squadra del cuore, non vale quando il match è amichevole

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4369

L'obbligo di presentarsi al commissariato imposto al tifoso violento, durante le partite della squadra del cuore, non vale quando il match è amichevole. Il motivo dell'esonero non è nella minore importanza che riveste l'incontro, ma nella difficoltà di conoscerne con certezza le date. Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto Daspo, con gli oneri che ne derivano, deve cioè fondarsi sulla certezza del calendario, mentre le partite amichevoli possono essere decise anche in rapporto alle esigenze del momento, all'individuazione e all'accordo con le squadre avversarie o alla disponibilità dello stadio. Incognite che fanno venire meno quella determinatezza che mette chi è oggetto del provvedimento nella condizione di rispettarlo. Il Daspo scatta però anche nel caso di incontri amichevoli quando questi vengono adeguatamente pubblicizzati, dalla stampa, dalla televisione e anche dal sito della società.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 5.5.2011 del GIP del Tribunale di Siracusa;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

lette le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

1) Il Questore di Siracusa, con provvedimento in data 30.4.2011, notificato il 2.5.2011, vietava a (OMISSIS) di accedere per anni uno ad impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale ed all'estero, ove si svolgono partite di calcio, e gli prescriveva di comparire presso il Commissariato P.S. di (OMISSIS) nei giorni di svolgimento delle gare in cui e' impegnata a qualsiasi titolo la squadra del "(OMISSIS)" tra il 10 ed il 15 minuto dall'inizio del primo e del secondo tempo.

Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento.

Il GIP del Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 5.5.2011 convalidava il provvedimento del Questore.

Riteneva il GIP che ricorressero tutti i presupposti applicativi della misura e che in particolare sussistessero la pericolosita' del (OMISSIS) e le ragioni di necessita' ed urgenza.

2) Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del difensore, per erronea applicazione della Legge n. 401 del 1989, nonche' per difetto o insufficienza di motivazione in ordine ai presupposti di legittimita' del provvedimento. In relazione alla necessita' ed urgenza, all'attuale pericolosita', all'attribuibilita' al ricorrente dei fatti indicati nella notizia di reato. Denuncia, altresi', il difetto di motivazione in relazione all'obbligo di presentazione alla P.S. in occasione di tutte le partite in cui e' impegnata a qualsiasi titolo la squadra di calcio del "(OMISSIS)", non essendo conoscibili tutte le partite non ufficiali ed amichevoli, ed all'obbligo di doppia presentazione specialmente con riferimento agli incontri disputati fuori dai confini della Regione Sicilia.

3) Il primo motivo di ricorso e' infondato.

3.1) Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento del Questore, con cui viene imposto l'obbligo di presentazione di cui alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 2 e succ. modif., dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n. 512 del 20.11.2002, n. 136 del 23.4 1998 e n. 234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalita' deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioe': a) la pericolosita' del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosita'; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, puo' essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessita' ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida puo' avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.

Tanto premesso, le censure sollevate dal ricorrente sono infondate avendo il giudice della convalida dimostrato di aver controllato tutti i presupposti legittimanti la misura.

3.1.1) In ordine al fumus di attribuibilita' delle condotte al ricorrente, il GIP ha richiamato la notitia criminis in forza della quale il (OMISSIS) risultava indagato in stato di liberta', essendo stato individuato quale partecipante ad una rissa tra tifosi appartenenti ad opposte fazioni.

3.1.2) Quanto alla pericolosita', la misura di prevenzione atipica in questione prescinde, ovviamente, dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilita' ed e' caratterizzata dall'applicabilita' a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosita' sociale.

Non e' richiesta pertanto la formulazione di un giudizio di intrinseca pericolosita' del soggetto, ma soltanto l'accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati dall'articolo 6, comma 1, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che egli abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dai legislatore di per se' idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 1, 2.3.2004 n. 9684).

Con motivazione, adeguata ed immune da vizi logici, il GIP ha ritenuto che la partecipazione, unitamente ad altre 26 persone, ad una rissa con i tifosi della squadra del "(OMISSIS)", in pieno centro cittadino ed in giornata festiva, era idonea ad attentare alle esigenze di sicurezza ed ordine pubblico e quindi rivelatrice di pericolosita' sociale. La sussistenza della pericolosita' e' stata, quindi, correttamente desunta dalla condotta posta in essere dal ricorrente.

3.1.3) In ordine alla necessita', la motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravita' del fatto e dalla pericolosita' del soggetto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Cass. pen. sez. 1 n. 39049 del 26.10.2006; Cass. sez. 3 n. 1212/2008).

Tali principi sono stati osservati in quanto la necessita' della misura e' stata implicitamente desunta dalla valutazione estremamente grave delle condotte del ricorrente, rivelatrici della sua pericolosita' sociale.

L'urgenza, poi, non va collegata al tempo dei fatti (altrimenti si farebbe dipendere l'applicazione della misura dalla possibilita' di individuare con tempestivita' gli autori delle condotte violente), ma piuttosto al profilarsi di occasioni di reiterazione della condotta; ed il richiamo fatto dal GIP in proposito e' assolutamente pertinente e sufficiente.

4) Risulta fondato, invece, il ricorso, nei termini di seguito indicati, in relazione all'obbligo di presentazione in occasione di partite amichevoli.

Il riferimento contenuto nell'articolo 6 cit. a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente "lunghezza" della elencazione, sia perche' non e' dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento.

Tale determinabilita' puo' avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione. Per un "tifoso" e' quindi agevole conoscere le date in cui la squadra di calcio si esibira' in casa o in trasferta, in campionato od in tornei programmati ed ufficiali.

Non la stessa cosa puo' dirsi per le partite amichevoli che possono essere decise, senza una preventiva programmazione, in rapporto alle esigenze del momento, alla individuazione delle squadre avversarie, all'accordo con le stesse, alla disponibilita' dell'impianto sportivo. In ipotesi del genere il destinatario del provvedimento verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare. Il che sarebbe di estrema gravita' dal momento che la legge prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Nel caso in cui gli incontri amichevoli non siano adeguatamente pubblicizzati (stampa, sito della societa', radio, televisione) deve ritenersi, quindi, non esigibile l'obbligo di osservanza della prescrizione.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate. Rigetta il ricorso nel resto.
 

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