La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1343

La circostanza che i coniugi abbiano lungamente convissuto, dopo la celebrazione del matrimonio (nella specie per quasi un ventennio) è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata per esclusione unilaterale di uno dei bona (o principio essenziale) del matrimonio (nella specie rifiuto da parte della moglie della procreazione, sottaciuto all'altro coniuge), senza che rilevi - in senso contrario - una precedente sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nell'ambito dello stesso giudizio, che abbia dichiarato (sotto altro profilo) la non contraddittorietà di quella sentenza di annullamento all'ordine pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 166 - 2008 proposto da:

RI. MA. LO. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso l'avvocato MASSIGNANI GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MURITI MICHELE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VE. GI. MA. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109 presso l'avvocato D'ANDREA LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 752/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato D'ANDREA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Ve. Gi. Ma. , con citazione 26.11.2002, conveniva in giudizio davanti alla corte d'appello di Venezia Ri. Ma. Lo. .

Esponeva d'avere contratto con lei matrimonio concordatario il (OMESSO).

Il matrimonio era stato dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure con sentenza (OMESSO), confermata dal Tribunale ecclesiastico della Rota Romana e dichiarata esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica con Decreto del 29 marzo 2001.

L'attore chiedeva quindi che fosse dichiarata l'efficacia agli effetti civili della pronuncia di nullita' del matrimonio.

Ri.Ma. Lo. si opponeva alla domanda e tra l'altro deduceva che la pronuncia di nullita' era in contrasto con l'ordine pubblico italiano, perche' mancava la prova che il suo rifiuto di avere figli fosse anteriore al matrimonio.

2. - La corte d'appello di Venezia, con sentenza 15.10.2002, rigettava la domanda.

Considerava che dagli atti del processo ecclesiastico non risultava che la Ri. avesse manifestato al marito, prima del matrimonio, la volonta' di non avere figli e neppure che una tale intenzione fosse riconoscibile: conseguentemente la decisione del tribunale ecclesiastico doveva essere ritenuta in contrasto con l'ordine pubblico.

3. - Su ricorso di Ve.Gi. Ma. proposto per due motivi, questa Corte, con sentenza 28.1.2005, ne accoglieva il secondo, dichiarava assorbito il primo, cassava e rinviava alla corte di appello di Venezia.

4. - La Corte, in quella circostanza, ha osservato che la corte d'appello di Venezia aveva ritenuto che il limite dell'ordine pubblico impedisce la dichiarazione di esecutivita' della sentenza ecclesiastica, qualora l'intentio contraria ad uno dei bona matrimonii, riferibile ad uno solo degli sposi, non sia stata conosciuta e conoscibile da parte dell'altro, anche se - come nella specie era accaduto - la relativa domanda sia stata proposta dal coniuge ignaro.

Cassando la sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: - "La dichiarazione di esecutivita' nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullita' del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, il quale e' tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilita' del soggetto ed e' preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione di esecutivita' della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello".

5. - Il giudizio e' stato riassunto da Ve.Gi. Ma. e davanti alla corte d'appello in sede di rinvio Ri. Ma. Lo. si e' costituita ed ha riproposto le proprie precedenti difese.

Il giudice di rinvio - dopo aver constatato che il caso oggetto della domanda era appunto quello descritto nel principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione - soffermandosi sulle difese svolte dalla Ri. - ha osservato - secondo quanto viene riferito nella sentenza di rinvio - che costei aveva insistito su altra questione, ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica, gia' dedotta nel precedente grado di merito, concernente la problematica relativa all'applicabilita' del limite posto dall'articolo 123 c.c..

La Ri. - cosi' riferisce la corte d'appello di Venezia -sosteneva che, stante la convivenza ventennale tra i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio, alla stregua della citata norma del codice civile - espressione di un principio di ordine pubblico sarebbe stata inibita la dichiarazione di simulazione del matrimonio (certamente equivalente al caso che era in esame), con la conseguenza che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita' del matrimonio per esclusione dei "bona matrimonii" non avrebbe potuto essere riconosciuta nel nostro ordinamento.

Al riguardo - giudicando la questione non fondata - la corte d'appello ha rilevato che la giurisprudenza di questa Corte era molto chiara nel senso di ritenere che il principio di cui all'articolo 123 c.c., e di conseguenza il suo presupposto in fatto, cioe' la convivenza, non costituiscono espressione di principi e regole fondamentali all'istituto del matrimonio.

6. - Della sentenza 11.6.2007 della corte d'appello di Venezia pronunziata in sede di rinvio, a lei notificata il 3.10.2007, Ri. Ma. Lo. ha chiesto la cassazione con ricorso, la cui notifica, chiesta il 3.12.2007 - successivo a giorno festivo - e' stata eseguita il 6.12.2007.

Ve.Gi. Ma. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso contiene un motivo.

La cassazione vi e' chiesta per il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 8; Legge 31 maggio 1995, n. 219, articolo 64, lettera g); articolo 29 Cost.).

E' concluso dal seguente quesito di diritto: - "Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullita' del matrimonio, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, e se detta sentenza produca effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con l'articolo 29 Cost.".

2. - La parte ha ripercorso l'itinerario della giurisprudenza di legittimita' osservando, che sino alla sentenza 4701 del 1988 delle sezioni unite, la Corte si' era in prevalenza orientata nel senso di riconoscere la contrarieta' all'ordine pubblico della sentenza del tribunale ecclesiastico che non avesse tenuto in conto la disposizione dell'articolo 5354 del 1987.

Dopo aver affermato che - come risultava dalla citazione in riassunzione - il matrimonio era stato contratto nel (OMESSO) e la separazione era stata omologata nel (OMESSO), la parte ha concluso dicendo di reputare che "vanificare una convivenza ventennale con perdita per la ricorrente dei diritti derivati dal matrimonio dichiarato nullo (in caso di passaggio in giudicato della sentenza ora impugnata) sia in contrasto, oltre che con l'ordine pubblico, con il dettato costituzionale, che all'articolo 29 assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi".

Dal canto suo il. resistente ha ribattuto richiamandosi a quanto statuito, in senso contrario, nella sentenza 10143 del 2002.

3. - Il motivo e' fondato.

La rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compiuta in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che "L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese "favor" per la validita' del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l'annullamento in sede civile".

Nella medesima decisione si e' osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio - rapporto, che nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che e' iniziata la convivenza e spesso se questa e' durata per un certo tempo (come si desume dall'articolo 123 cpv. c.c.).

Si e' quindi osservato che "Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilita' assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilita' da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione".

La considerazione di fondo che sorregge tale scelta e' in cio', che, riferita a date situazioni invalidanti dell'atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza e' considerata espressiva di una volonta' di accettazione del rapporto che ne e' seguito e con questa volonta' e' incompatibile il successivo esercizio della facolta' di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.

La Corte condivide questa impostazione.

Ritiene dunque che la sentenza impugnata presenti il vizio denunziato nel motivo, per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio.

4. - Il ricorso e' accolto e la sentenza e' cassata.

5. - La Corte ritiene che - dedotto e non contestato che la convivenza si e' protratta per quasi un ventennio - non siano necessari ulteriori accertamenti per addivenire sulla domanda ad una pronunzia di merito, che rientra dunque, secondo l'articolo 384 c.p.c., nei suoi poteri.

La conclusione e' che la domanda deve essere rigettata.

6. - Le spese dell'intero giudizio debbono essere interamente compensate: il processo ha conosciuto alterne vicende e nel suo corso gli orientamenti della giurisprudenza si sono venuti modificando.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dell'intero giudizio.

 

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