La misura cautelare del sequestro preventivo è applicabile anche a siti internet e riviste

La misura cautelare del sequestro preventivo è applicabile anche a siti internet e riviste costituite da cataloghi in cui sono rappresentati, anche con fotografia, soggetti ed annunci di prestazioni sessuali. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 39354. Secondo la S.C., infatti,
la 'stampa' costituisce solo il veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (cd. libertà di stampa), ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sé, secondo la disciplina del comma 6 dell'art. 21, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in maniera del tutto autonoma. La disposizione è del seguente, testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Pertanto., dice la Corte, pubblicazioni siffatte sono vietate in sé, ed il sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente, rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa previsione del legislatore costituente.

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 24 ottobre 2007, n. 39354

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROVIGO;

nei confronti di:

1) BA. PA. N. IL (OMESSO);

2) PI. PA. N. IL (OMESSO);

3) CR. BR. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 28/05/2007 TRIB. LIBERTA' di ROVIGO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco che ah chiesto l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. Cartolano Domenico di Roma.

PREMESSO IN FATTO

che:

Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione - in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi della liberta' personale - a carico di alcuni soggetti, nonche', in connessione, fatti di favoreggiamento della prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste ((OMESSO) ed (OMESSO), edite dalla Es. S.r.l.) e sui punti internet ad esse collegati, di cui e' stato disposto il sequestro preventivo, insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di Ba.Pa., legale rappresentante della Societa', nonche' di Cr.Br. e Fi.Pa., "referenti amministrativi" dei siti internet.

Respinta l'istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.

Il Giudice a quo, sulla scorta di Cass., 5, 15961/2006 e 27996/2004 ed in applicazione dell'articolo 21 Cost., comma 2, ha escluso la compatibilita' del sequestro preventivo con la tutela della liberta' di manifestazione del pensiero attraverso la stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che "potrebbe avere lo stesso effetto della censura vietata dalla Costituzione"; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina, per effetto della equiparazione contenuta nella Legge n. 62 del 2001 articolo 1: ed ha, quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai corrispondenti siti internet.

Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il vincolo, affermando la sussistenza del fumus e del periculum in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione, oggetto di indagine.

Per la cassazione ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo: 1) "articolo 606 c.p.p., lettera b) : erronea interpretazione dell'articolo 21 Cost., e del R.D.L. n. 561 del 1946, articoli 1 e 2; articolo 606 c.p.p., lettera e) : omessa motivazione sul carattere osceno o meno delle riviste: le riviste sono di contenuto osceno o comunque offensivo alla pubblica decenza", relativamente alle riviste; 2) con riguardo ai siti internet, "articolo 606 c.p.p., lettera b) : erronea interpretazione dell'articolo 21 Cost., della Legge n. 47 del 1948 articoli 2, 3, 5, e R.D.L. n. 561 del 1946, articoli 1 e 2", in conclusione rilevando che se le immagini a mezzo internet non sono sussumibili nel concetto di stampa, non possono applicarsi le garanzie costituzionali; se, invece, sono ad essa equiparati, si sarebbe in presenza di stampa clandestina, per il mancato rispetto delle norme richiamate; 3) "articolo 606 c.p.p., lettera b) : erronea interpretazione dell'articolo 21 Cost., e articolo 321 c.p.p.: profili di incostituzionalita' del R.D.L. n. 561 del 1946, articolo 2", fatti consistere nella irragionevolezza di una disposizione che consentirebbe il sequestro delle pubblicazioni oscene, negandolo per quelle "strettamente connesse al favoreggiamento della prostituzione".

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso indicati.

Il provvedimento impugnato, pur mostrando di avere individuato nella stampa uno dei mezzi di diffusione della "liberta' di manifestazione del pensiero", che e' il diritto costituzionalmente protetto, finisce poi per considerare ogni stampa o stampato quale oggetto della tutela, con conseguenze che non appaiono accettabili.

E' ben vero, infatti, che l'articolo 21 Cost., sottrae la stampa ad autorizzazioni e censure, ammettendo il sequestro solo "nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" (R.D.L. n. 561 del 1946, articolo 2) o "nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (Legge n. 47 del 1948 articolo 16); cosi' come non puo' non aderirsi all'indirizzo di questa Corte, secondo cui, con riferimento alla prima ipotesi, "in tema di reati commessi col mezzo della stampa, il sequestro di n. 3 copie della pubblicazione ai sensi del R.D.L. n. 561 del 1946, articolo 1, comma 2, e' soltanto quello probatorio e non anche quello preventivo sia perche' quest'ultimo e' stato introdotto nell'ordinamento solo successivamente (dal vigente codice di rito, entrato in vigore nel 1988), sia perche' la limitazione a un cosi' esiguo numero di esemplari e' incompatibile con le peculiari finalita' della predetta misura cautelare reale di cui all'articolo 321 c.p.p." (Cass., 5, 15961/2006 citata; negli stessi sensi Cass., 5, 27996/2004, pure gia' espressamente considerata nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva).

Ma tali principi non si rivelano applicabili nel caso concreto.

I precedenti giurisprudenziali invocati attengono alla pubblicazione di altrettanti libri, con passaggi ritenuti diffamatori: riguardano, cioe', manifestazioni del pensiero, divulgate a mezzo della stampa, e percio' regolate dall'articolo 21 Cost., commi 2 e 3, rettamente interpretati nei termini che precedono. Essi non appaiono invece riferibili a cataloghi di soggetti, accompagnati spesso da immagini fotografiche, con annunci di prestazioni sessuali, anche "particolari".

Nel caso in esame, dunque, la "stampa" costituisce solo il veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (c.d. liberta' di stampa) - secondo le richiamate disposizioni dell'articolo 21 Cost., -, ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in se', secondo la disciplina dello stesso articolo 21, successivo comma 6, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in maniera del tutto autonoma. La disposizione e' del seguente, testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".

Pubblicazioni siffatte, pertanto, sono vietate in se', ed il sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente, rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa previsione del legislatore costituente.

Alla stregua di tale diverso principio deve essere percio' rivalutata la legittimita' della misura cautelare in discussione, fermo restando che non ha pregio il rilievo - su cui ha insistito in sede di discussione la difesa dei resistenti - secondo cui le indagini non attengono specificamente al reato di pubblicazioni oscene: la contrarieta' al buon costume, invero, vale di per se', nella visione del costituente, ad escludere le pubblicazioni dalle garanzie offerte alla liberta' di stampa propriamente detta, e, percio', rettamente si fonda anche sul (solo) reato ipotizzato di favoreggiamento della prostituzione.

Nei sensi indicati va accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti, ferma la corretta la equiparazione dei messaggi sui siti internet agli stampati (dei quali pare costituiscano mera riproduzione); e senza che assuma rilievo la - subordinata - questione di legittimita' costituzionale.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo.



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