La perdita di esperienza professionale conseguente a dequalificazione determina un danno risarcibile in via equitativa

Con sentenza n. 8475 del 4 aprile 2007 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso promosso dalla s.p.a. Iveco avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha condannato l’azienda al risarcimento del danno per dequalificazione a favore di A.P., dipendente inquadrato nel terzo livello del ccnl di categoria (richiedente diploma di istituto professionale o corrispondente esperienza lavorativa, oppure particolare preparazione o pratica di ufficio e corrispondente esperienza di lavoro) e destinato dal 1998 a mansioni di addetto alle pulizie.
A.P., infatti, vedendo riconoscersi in primo grado il diritto allo svolgimento delle mansini di III livello, ma non il risarcimento del danno, proponeva appello avanti alla corte territoriale che riformava parzialmente la sentenza.
Detta pronuncia veniva, poi, confermata dalla Cassazione, a detta della quale, avendo la Corte d’Appello correttamente accertato che il lavoratore era stato allontanato da mansioni che per contratto richiedevano una determinata esperienza di lavoro, ossia l’effettiva esecuzione di certe prestazioni, ne consegue che la sottrazione di quelle mansioni ha comportato certamente un danno da perdita di esperienza professionale, incidente sul patrimonio, sia pure non esattamente determinabile nell’ammontare.

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