La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 15895

La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010). In diritto, è erronea l'individuazione come caso fortuito il fatto che un cane venga lasciato libero in un giardino con un cancello che non abbia un'idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non ha adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei. In tale fattispecie l'introduzione di una bambina in un giardino privato, come del resto di qualunque altra persona estranea, non presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso fortuito ex art. 2052 c.c. (Amb.Dir.)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. MA. (OMESSO), BA. GR. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IACOPI ANTONIO, FANTAPPIE' GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

B. A. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LOVANIO 16, presso lo studio dell'avvocato TOPPETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUCCIO GIAN CARLO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 612/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Sezione 2 Civile, emessa il 20/02/2007, depositata il 11/04/2008; R.G.N. 2033/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato MUCCIO GIAN CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma. Ma. e Ba. Gr. , quali genitori esercenti la potesta' parentale sulla figlia minore Ma. Si. , hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna B. A. per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia, assalita da un cane di proprieta' del B. lasciato libero di circolare in un giardino.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'evento si era verificato per pari colpa concorrente di Ma. Ma. e B. A. ed ha condannato B. A. a risarcire il danno nella misura corrispondente all'accertata responsabilita'.

La Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta da B. A. e di impugnazione incidentale dei genitori, in accoglimento dell'appello del B. , ha rigettato la domanda con sentenza depositata l'11-4-2008.

La Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato completamente recintato e che era stata la minore Si. ad aprire il cancello e ad introdursi all'interno, ha ritenuto che il comportamento del Ma. , che aveva violato l'obbligo di vigilanza sulla figlia minore, si poneva come causa autonoma dell'evento di danno e che il B. aveva fornito la prova del caso fortuito, in quanto non era prevedibile che la minore si sarebbe introdotta in luogo chiuso da cancello.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Ma.Ma. e Ba. Gr. con quattro motivi illustrati da memoria. Si difende con controricorso B. A. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2052 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

L'articolo 2052 c.c. prevede un caso di responsabilita' oggettiva del proprietario dell'animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito e che il comportamento della minore in tenera eta' che si era introdotta in un giardino attraverso un cancello facilmente apribile non poteva considerarsi caso fortuito.

2. Come secondo motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell'articolo 246 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la incapacita' a testimoniare della teste ba. , moglie del Vi. in regime di comunione di beni, persona indicata da B. A. come custode del cane al momento dell'evento e quindi responsabile dell'accaduto.

3. Come terzo e quarto motivo di ricorso viene denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto un fatto decisivo del giudizio individuato: il motivo 3 nell'aver ritenuto le lesioni riportate dalla minore come conseguenza dell'omessa vigilanza del padre, condotta individuata come causa autonoma dell'evento; il motivo 4 nella prevedibilita' per il proprietario del cane che la piccola potesse introdursi nel giardino.

4. Il primo motivo e' fondato.

- La responsabilita' di cui all'articolo 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui e' proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilita', della inevitabilita' e della assoluta eccezionalita': con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimita' (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010).

5. E' erronea in diritto l'individuazione come caso fortuito dell'ingresso della minore nel giardino, sul rilievo che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello.

Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei.

In tale fattispecie l'introduzione di una bambina, come del resto di qualunque altra persona estranea,non presenta il carattere della eccezionalita' e della imprevedibilita' che connotano il caso fortuito ex articolo 2052 c.c..

6. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

7. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la decisione del primo giudice di rigetto dell'eccezione di incapacita' a testimoniare della teste ba. non ha formato oggetto di impugnazione in appello.

8. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

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