La responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., sussiste anche se il cane morde nel giardino della casa il postino che è entrato senza suonare il citofono.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6 dicembre 2011, n. 26205

La pericolosità del fenomeno circolatorio ex art. 2054 c.c. è legata alla pluralità dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere è assente ove la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminato di soggetti. Mentre la pericolosità dell'animale art. 2052 c.c. permane anche in aree non aperte al pubblico ed è conforme a costituzione l'applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario. Per cui, è dovuto il risarcimento da parte del proprietario del cane dei danni subiti dal postino per essere stato aggredito dall'animale presso la cui abitazione si era recato per consegnare la posta. (Amb.Dir.)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26799-2009 proposto da:

FE. BR. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRARO AVENTI GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F. S. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, V.F.P.DE' CALBOLI 54, presso lo studio dell'avvocato PAPANDREA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASONATO DIEGO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1349/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/10/2008; R.G.N. 1517/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito l'Avvocato AURELIO PADOVANI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S. convenne in giudizio Fe.Br. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato aggredito dal cane di quest'ultimo presso la cui abitazione si era recato per consegnare la posta.

Il convenuto negava ogni responsabilita' rilevando: che l'attore si era introdotto nel vialetto che conduceva alla sua abitazione senza la cautela di suonare il campanello ed attendere che qualcuno venisse a prelevare la posta; che la consegna della corrispondenza era avvenuta regolarmente e che nel tornare indietro il postino aveva tenuto una velocita' eccessiva rispetto ai luoghi, cosi' cadendo a terra. Secondo il Fe. non sussisteva percio' alcun nesso causale fra l'incidente ed il comportamento dei suoi cagnolini.

Il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, condanno' Fe.Br. al pagamento di euro 12.894,32, oltre accessori.

Proponeva appello Fe.Br. chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda avversaria o in subordine la riduzione della stessa.

La Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello, confermava l'impugnata sentenza e rifondeva a F.S. le spese del grado.

Propone ricorso per cassazione Fe.Br. con due motivi.

Resiste con controricorso F.S. che presenta memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "In relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3: Violazione dell'articolo 2054 c.c., e comunque dell'articolo 2050 c.c. per quanto di ragione. Conseguenti falsa applicazione dell'articolo 2052 c.c, per mancato coordinamento con la previsione degli articoli 2050 e 2054, e violazione dell'articolo 1227 c.c.. Questione subordinata di legittimita' costituzionale".

Fe.Br. sostiene che la Corte d'Appello di Venezia ha erroneamente omesso di applicare nei confronti del F. la presunzione di responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c., comma 1. In particolare critica la tesi secondo la quale la presunzione di cui alla suddetta norma non sarebbe applicabile qualora l'evento dannoso si fosse verificato su una strada privata.

Ritenuto che l'articolo 2054 c.c. e' riconducibile al principio di cui all'articolo 2050 c.c, sostiene parte ricorrente che la prima disposizione andrebbe percio' svincolata dalla sua correlazione con la circolazione su strada pubblica.

La Corte, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto anche escludere la responsabilita' del Fe. ex articolo 2052 c.c. ed applicare l'articolo 1227 c.c. con conseguente riduzione dell'entita' del risarcimento.

La tesi e' infondata.

Secondo la Corte di cassazione infatti i criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione dell'articolo 2054 c.c. e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprieta' sulla stessa, ne' nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprieta' privata; consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (Cass., 23 luglio 2009, n. 17279).

Nel caso in esame l'incidente e' avvenuto proprio all'interno della proprieta' privata di Fe. , dopo che il F. aveva superato il cancello d'entrata, quindi all'interno di un'area non aperta al pubblico transito.

Esclusa l'applicabilita' dell'articolo 2054 c.c., essendo stato il danno cagionato da animali, deve essere applicato l'articolo 2052 c.c..

In subordine, nel medesimo motivo, parte ricorrente sostiene "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2054 c.c. ove non diversamente interpretabile ovvero alternativamente dell'articolo 2052 c.c. ove non corrispondentemente interpretabile".

Secondo parte ricorrente, in particolare, l'articolo 2054 c.c. sarebbe in contrasto con l'articolo 3 Cost., per disparita' di trattamento, ove lo si considerasse applicabile soltanto alle ipotesi di circolazione su strada pubblica.

La questione e' infondata.

Come si e' visto infatti l'applicabilita' dell'articolo 2054 c.c. non si collega tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o no al pubblico transito.

La pericolosita' del fenomeno circolatorio e' proprio legata alla pluralita' dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere e' assente ove la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminato di soggetti. La relativa diversita' di disciplina appare pertanto ragionevole.

La questione di legittimita' costituzionale deve essere prospettata, secondo parte ricorrente, anche con riferimento all'articolo 2052 c.c., per la parte in cui tale disposizione non esclude dalla propria sfera di applicabilita' il danno cagionato da animali in un'area non aperta al pubblico.

Anche in questo caso deve escludersi l'eccezione di incostituzionalita'. La pericolosita' dell'animale permane infatti anche in aree non aperte al pubblico ed e' conforme a costituzione l'applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3: Questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 246 c.p.c. per violazione dell'articolo 117 Cost., in relazione all'articolo 6, p.1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Conseguente falsa applicazione della norma predetta".

Il ricorrente si duole che la Corte d'Appello rigettato la richiesta di escussione della teste Ba.Ir. , moglie di Fe. Br. .

Il rigetto della richiesta istruttoria, secondo il ricorrente, sarebbe fondato su una norma illegittima in quanto contrastante con il 6 della CEDU, fonte avente rango costituzionale o comunque sovraordinato alla legge ordinaria.

Sostiene parte ricorrente che e' rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale dell'articolo 246 c.p.c. nella parte in cui esclude la capacita' a testimoniare laddove una delle parti sia onerata della prova di un fatto al quale abbia assistito la sola persona astrattamente incapace o i litiganti, per contrasto con la disposizione dell'articolo 6, p. 1 CEDU e quindi per violazione mediata dalla lesione della norma interposta dell'articolo 117 Cost., comma 1.

La questione e' manifestamente infondata perche' il limite alla prova testimoniale e' giustificato.

Se infatti nelle liti fra privati l'uguaglianza delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte litigante la possibilita' di presentare le sue prove in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio in rapporto al suo avversario e' chiaro che consentire la testimonianza del coniuge in comunione di beni con una delle parti non sarebbe affatto equo costituendo invece un vantaggio per la parte coinvolta.

L'articolo 246 c.p.c. non prevede tanto l'incapacita' a testimoniare del coniuge in comunione di beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono essere assunte come testimoni persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Non e' dunque la qualita' di coniuge a rendere incapace di testimoniare bensi' l'esistenza di un interesse nella causa.

E non e' irragionevole l'equiparazione alle parti dei soggetti portatori di interessi assimilabili a quelli delle parti stesse.

Nel caso di specie avendo il coniuge un interesse giuridico all'esito della causa, lo stesso non puo' essere chiamato a testimoniare.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

 

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