La società che organizza il torneo non risponde dei danni subiti da un partecipante all'attivita' sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2011, n. 7247

Qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attivita' sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilita' civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilita' dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attivita' svolta; la responsabilita' non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volonta' di ledere e senza la violazione delle regole dell'attivita', e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attivita' sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attivita' sportiva non e' idoneo ad escludere la responsabilita' tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attivita' sportiva si svolge in concreto, o con la qualita' delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34553/2006 proposto da:

RI. GI. (OMESSO), FI. AM. , RI. MA. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato D'ELIA PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL VECCHIO ALESSIO, PRENCIPE LEONARDO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

A.C.S.I. AS. CE. SP. IT. (OMESSO), in persona del suo Presidente pro tempore, prof. VE. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CORDELLI ROMUALDO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5378/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 10/11/2005, depositata il 13/12/2005 R.G.N. 5143/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato CORDELLI ROMUALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.5.2002, il Tribunale di Roma condannava la AC. a pagare ai coniugi Ri. Ma. e Fi. Am. , in proprio e quali esercenti la potesta' genitoriale sul figlio Ri. Gi. , la somma di euro 25847,86, perche' durante una partita di calcio di un torneo organizzato dalla convenuta, il minore, in uno scontro con altro minore partecipante alla partita, riportava trauma facciale con avulsione traumatica dell'incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo. Il tribunale affermava la responsabilita' della convenuta, quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell'articolo 2047 c.c..

La corte di appello di Roma, adita dalla convenuta, con sentenza depositata il 13.12.2005, rigettava la domanda, ritenendo che nella fattispecie, applicando i principi affermati dalla S.C. in tema di responsabilita' aquiliana nelle competizioni sportive, era da escludere che il fatto del minore antagonista integrasse un fatto astrattamente illecito, con la conseguenza che non poteva esservi alcuna responsabilita' per fatto dell'incapace a carico della convenuta.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori e Ri. Gi. , divenuto maggiorenne.

Resiste con controricorso la convenuta, entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell'articolo 2047 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che la convenuta, nel portare i ragazzini del torneo a (OMESSO), aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un'attivita' di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto la corte di merito ha applicato alla fattispecie i principi fissati dalla S.C. in tema di responsabilita' aquiliana durante gare sportive tra professionisti, mentre nella fattispecie gli allievi erano dilettanti e minori, per cui doveva essere sottoposto a maggior controllo l'ardore agonistico.

3. I due motivi, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilita' del soggetto che ha la sorveglianza dell'incapace, che l'articolo 2048 c.c., in tema di responsabilita' dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da "fatto illecito" dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l'ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di configurare una forma di responsabilita' oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al "fatto illecito", proprio per la mancanza dell'elemento psicologico.

4.1. Sennonche', escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilita' del sorvegliante a norma dell'articolo 2047, e' tuttavia necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicita', e cioe' sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perche' non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante dello stesso all'obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, e' necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).

4.2. Cio' comporta che anche nel caso di cui all'articolo 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se sussiste detta antigiuridicita' del comportamento dell'incapace, per effetto della presunzione disposta dall'articolo 2047 c.c., sussistera' la responsabilita' del soggetto, cui e' affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova liberatoria.

In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall'intero sistema di responsabilita' aquiliana che, perche' il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, e' necessario che il danno sia "ingiusto". Occorre cioe' che il danno sia arrecato "non iure", e cioe' sia inferto in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito.

4.3. La responsabilita' del sorvegliante e' una responsabilita' per fatto altrui (dell'incapace), ma, proprio per cio', presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti.

5.1. Con corretta applicazione dell'articolo 2047 c.c., pertanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi "ingiusto", nei termini suddetti, il danno inferto a Ri. Gi. da altro minorenne con una "testata" nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento la corte di merito ha applicato i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento di danni per responsabilita' civile conseguente ad un infortunio sportivo.

5.2. Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attivita' sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilita' civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilita' dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attivita' svolta; la responsabilita' non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volonta' di ledere e senza la violazione delle regole dell'attivita', e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attivita' sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attivita' sportiva non e' idoneo ad escludere la responsabilita' tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attivita' sportiva si svolge in concreto, o con la qualita' delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).

5.3. Non vi e' ragione per discostarsi da tale principio.

Ne' esso puo' essere mutato solo per la minor eta' degli atleti. Tale minore eta' (salva l'ipotesi che escluda in radice la praticabilita' di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosita') andra' valutata solo nell'ambito delle concrete caratteristiche in cui l'irruenza sportiva e' stata espletata, e quindi costituisce una delle qualita' delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalita' dello sport praticato in quelle circostanze.

Nella fattispecie il giudice di appello ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro e' avvenuto nell'ambito del gioco ed era a questo collegato; che non vi era volonta' di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.

Trattasi di una valutazione fattuale, di esclusiva competenza del giudice di merito, che non risulta censurata a norma dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.

6. Essendo esclusa l'ingiustizia del danno, e quindi l'antigiuridicita' del fatto (se fosse stato assistito da colpa o dolo nell'ipotesi che l'autore non fosse stato incapace), correttamente la corte di merito ha escluso l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile di cui all'articolo 2047 c.c..

7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta il rigetto anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver rigettato l'appello incidentale relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno fisiognomico.

8. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi euro 1700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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