Le cause sui provvedimenti disciplinari sono di competenza del giudice sportivo

Ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 220/2003, le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale o delle federazioni sportive, che applicano norme regolamentari sportive ovvero irrogano sanzioni disciplinari sportive, sono riservate agli organi della giustizia sportiva e dunque sottrae alla giurisdizione tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, a nulla rilevando le eventuali conseguenze patrimoniali indierette, ancorchè di rilevante entità originate dai predetti atti. (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, decisione 10 maggio - 8 novembre 2007, n. 1048)

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